L’asserita esistenza di una causa di forza maggiore derivante dalla crisi di liquidità che aveva colpito il gruppo di società tra loro collegate, o l’asserita inesigibilità della condotta provocata dal mancato pagamento da parte dei clienti-industria delle società coinvolte, che aveva condotto alla scelta di privilegiare il pagamento degli stipendi ai dipendenti, non assolve il contribuente dal reato di cui all’art.10-ter, del D.Lgs.n.74/2000
L’asserita esistenza di una causa di forza maggiore, derivante dalla crisi di liquidità che aveva colpito il “gruppo” di società tra loro collegate, o l’asserita inesigibilità della condotta provocata dal mancato pagamento da parte dei clienti-industria delle società coinvolte, che aveva condotto alla scelta di privilegiare il pagamento degli stipendi ai dipendenti, non assolve il contribuente dal reato di cui all’art.10-ter, del D.Lgs.n.74/2000.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione, sez.pen, con la sentenza n.52971 del 26 novembre 2018.
La sentenza
Affermano gli Ermellini che il reato di omesso versamento IVA “è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’