Con ordinanza del 27 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto soggetto ad IRAP il commercialista che paga elevati compensi ai praticanti. Approfondiamo le motivazioni
Con l’ordinanza n. 33382 del 27 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto soggetto ad Irap il commercialista che paga elevati compensi ai praticanti.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso una decisione della Commissione tributaria regionale di Bologna, che, in parziale riforma del primo grado, ha tenuto esente dal pagamento dell’Irap un commercialista.
Quest’ultimo aveva chiesto il rimborso dell’imposta pagata per gli anni dal 2003 al 2009, e versata a titolo di Irap per la presenza in studio e la relativa remunerazione, di due praticanti.
L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso dell’Irap, sul presupposto che i compensi pagati ai praticanti dimostravano una certa loro capacità di contribuire al reddito del commercialista, ed erano indice di effettivo lavoro svolto a favore del contribuente. “La tesi del Fisco è che essersi avvalso per alcuni anni di un praticante, per altri anni di due o tre, ed aver loro corrisposto compensi elevati (per un totale di circa 40 mila euro) è indice della circostanza che questi ultimi non fossero praticanti, ma collaboratori in grado di incidere sulla capacità produttiva”.
La decisione della Corte in merito all’IRAP del commercialista
Il ricorso per la Corte appare fondato.
Come