In tema di accertamento delle imposte sui redditi l’indirizzo indicato dal contribuente nella propria dichiarazione fiscale è rilevante ai fini delle notificazioni e determina la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore. Questi i principi fissati dalla Suprema Corte in una recente ordinanza
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il domicilio indicato dal contribuente nella propria dichiarazione fiscale è rilevante ai fini delle notificazioni e determina ex art. 31 del DPR n. 600 del 1973 la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore.
Questi i principi fissati dalla Suprema Corte nell’ ordinanza n. 8747 del 2018.
L’ordinanza n. 8747 del 10 aprile 2018
Avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e art. 54bis n. 633/1972 un contribuente ricorreva ai giudici i primi cure, opponendo l’incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente.
Contro la sentenza di appello che aveva condiviso la tesi dei giudici provinciali favorevole al contribuente, proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 58 DPR n. 600/1973, dal momento che era stato lo stesso contribuente ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ancorché tardivamente presentata, il domicilio fiscale in un comune ricadente proprio nella competenza territoriale dell’Ufficio emittente.
La Suprema Corte – nel ritenere fondato il ricorso dell’Ufficio – ha, dapprima, evidenziato a tutti gli operatori che la variazione del domicilio, così come comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce “atto idoneo a