L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato le linee guida da adottare al fine di inquadrare correttamente i tirocini extracurriculari. L’occasione si è dimostrata propizia per riepilogare attentamente l’apparato sanzionatorio da applicare qualora di verificassero fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero di tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale
Con la Circolare n. 8/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto a supporto del proprio personale ispettivo dettando le linee guida da adottare al fine di inquadrare correttamente i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo). L’occasione si è dimostrata propizia per riepilogare attentamente l’apparato sanzionatorio da applicare qualora di verificassero fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero di tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale.
Premessa
Il 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove “Linee Guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento”, che hanno inteso aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee Guida approvate il 24 gennaio 2013 e superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali.
Con il termine “tirocinio” s’intende quel “periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.
Si ricorda, a tal proposito, che i tirocini rientr