A proposito di detrazione IVA: una confusione non necessaria

di Mario Agostinelli

Pubblicato il 26 febbraio 2018

le nuove direttive sulla detrazione IVA in particolare sui termini entro i quali poter registrare una fattura passiva e detrarre l'IVA esposta continuano lasciare l'amaro in bocca e tanti dubbi agli operatori: la circolare non sembra conforme ai principi comunitari e nazionali che governano l'IVA (imposta comunitaria per eccellenza)

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate espressa con la circolare n. 1/2018 collide con le disposizioni interne che disciplinano la detrazione IVA in relazione alle liquidazioni periodiche (Decreto 100/1998), le quali prevedono il diritto a detrarre l’IVA relativamente agli acquisti effettuati con riferimento ad un determinato periodo infrannuale (mese o trimestre) alla duplice condizione della registrazione e al possesso della fattura che devono essere verificate entro il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (ovvero del giorno 16 del secondo mese successivo a trimestre di riferimento).

L’interpretazione della circolare 1/2018, risulta non in linea anche con la direttiva UE 112/2006 la quale subordina l’esercizio della detrazione al possesso della fattura, condizione però che deve essere verificata entro il termine delle operazioni di liquidazione e non entro il termine di riferimento della stessa liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate è andata oltre e ha fornito un’interpretazione delle nuove norme in materia di detrazione dicendo ciò che le norme (interne e Unionali) non dicono.

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L’agenzia delle Entrate con la circolare 1/2018 sostiene che la detrazione IVA è un diritto che sorge dal momento in cui la relativa imposta è esigibile ma può essere esercitato solamente dal momento in cui risultino verificate due condizioni:

  • Esigibilità dell’IVA relativamente all’operazione;
  • Possesso (ricezione) della fattura.

Pertanto il contribuente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (già esigibile) unicamente dal momento in cui ha ricevuto la fattura di acquisto.

Ne deriva che, in riferimento alle operazioni di acquisto del mese di gennaio 2018, il contribuente potrà esercitare il diritto alla detrazione con riferimento allo stesso mese solamente se ha ricevuto le fatture entro il giorno del 31 gennaio 2018.