Art bonus e credito d'imposta per la musica: aggiornamenti 2018

un ripasso delle agevolazioni fiscali disponibili per il 2018 per il settore della cultura: l’art bonus ed il credito d’imposta per la musica

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 175/2017, contenente “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” sono state  apportate  delle novità riguardanti l’ampliamento dei soggetti beneficiari dell’Art Bonus e il ripristino del credito d’imposta per la musica (ex D.L. 91/2013) con il riconoscimento del credito, non solo per le opere prime e seconde, ma anche in relazione alle opere terze.

 

ART BONUS

 Il D.L. n. 83/2014 (cd. Decreto Cult-Turismo), nell’ambito dell’introduzione di una serie di agevolazioni al settore della cultura e del turismo, ha previsto un credito d’imposta pari al 65% spettante ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo e per le erogazioni liberali effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale. Inizialmente la previsione riguardava solo il triennio 2014-2016 e solo con la legge di stabilità 2016 ha acquisito carattere permanente.

Il credito d’imposta viene riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro (sono escluse le liberalità in natura)  destinate alternativamente:

a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.

Rammentiamo che rileva la sola natura pubblica del bene culturale, non anche del soggetto destinatario. 

In buona sostanza:

      • non sono agevolate le erogazioni destinate a beni culturali privati;
      • sono agevolate le erogazioni ad un concessionario/affidatario di tali beni;

b) a sostegno degli “istituti e dei luoghi della cultura” (ex art. 101 Dlgs 42/2004) di appartenenza pubblica, esempio: musei, biblioteche, archivi, aree/parchi archeologici e complessi monumentali di proprietà pubblica.

c) alla realizzazione di nuove strutture o al restauro/potenziamento di quelle esistenti:

      • delle fondazioni lirico sinfoniche;
      • di enti e istituzioni pubbliche che senza fini di lucro svolgono attività esclusivamente nell’ambito dello spettacolo.

 

AMBITO SOGGETTIVO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta spetta a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali, a prescindere dalla natura (soggetti di impresa o meno) o forma giuridica (ditta individuale, società di capitale o di persone, enti non commerciali, ecc.).

 

AMBITO OGGETTIVO DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’articolo 5, comma 1, della legge in esame modifica l’articolo 1, Dl 83/2014, ampliando l’ambito oggettivo di applicazione dell’art bonus. Prima di entrare nel dettaglio della modifica appare opportuno richiamare alcune precisazioni contenute nella ricordata circolare n. 24/E. Il documento di prassi indica gli scopi che le erogazioni liberali devono perseguire:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico sinfoniche o di enti e istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Con la recente risoluzione n. 136/E del 7 novembre scorso l’Agenzia delle entrate, acquisito il parere del MIBACT, ha chiarito che un museo, gestito da una fondazione costituita da un ente pubblico, può essere annoverato tra i “luoghi della cultura di appartenenza pubblica” e ha individuato, seppure a titolo “esemplificativo e non esaustivo”, i criteri in base ai quali può essere ritenuto soddisfatto il requisito dell’appartenenza pubblica.

A titolo esemplificativo, tali requisiti possono consistere nella circostanza che l’istituto:

– sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

– sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

– gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso allo stesso;

– sia sottoposto, nello svolgimento dell’attività, ad alcune regole proprie della Pubblica amministrazione (obblighi di trasparenza / rispetto della normativa in materia di appalti pubblici); – sia sottoposto al controllo analogo di una Pubblica amministrazione.

 

AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI EX LEGGE N. 175/2017

 Sulla base di quanto previsto dall’art. 5, Legge n. 175/2017, l’agevolazione in esame ora è riconosciuta anche per le erogazioni effettuate a sostegno dei seguenti soggetti:

-istituzioni concertistico;

-istituzioni orchestrali;

– festival ;

– teatri nazionali imprese ;

– centri di produzione teatrale e di danza;

– teatri di rilevante interesse culturale;

– circuiti di distribuzione.

 

 CREDITO D’IMPOSTA PER LA MUSICA

 E’ stato ripristinato il credito d’imposta per la musica disciplinato dall’articolo 7, commi da 1 a 6, D.L. 91/2013 e dal DM 2/12/2014 con la finalità di promuovere la musica dei giovani talenti.

Il credito spettava alle imprese esistenti almeno dall’1.1.2012,  per il triennio 2014 – 2016 che siano:

–  produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali/

 – organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

Il credito era riconosciuto nella misura del 30% dei “costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali” fino all’importo massimo di € 200.000 nei 3 anni d’imposta.

Il credito spettava esclusivamente per opere prime o seconde, ad esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti interpreti. In caso di gruppi di artisti, il gruppo poteva usufruire del credito d’imposta solo se nello stesso anno più della metà dei componenti non ne avevano già usufruito.

 

AMBITO TEMPORALE

La versione previgente dell’articolo 7, comma 1, Dl 91/2013, riconosceva il credito di imposta solo per il triennio 2014-2016.

 Il comma 3 dell’articolo 5 della legge in esame reintroduce il credito di imposta a partire dal 2018, senza circoscrivere il periodo di applicazione: l’agevolazione diviene, pertanto, permanente.

AMBITO OGGETTIVO

In base alla disciplina previgente il credito d’imposta era riconosciuto esclusivamente per opere prime e seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. La definizione di opera è contenuta nell’articolo 2 del ricordato Dm attuativo 2 dicembre 2014 in base al quale sono tali “le registrazioni fonografiche o videografiche musicali composte da un insieme di almeno otto brani, non già pubblicati, diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti”. La novità introdotta dal comma 3 dell’ articolo 5  della legge 175/2017  è rappresentata dal riconoscimento del credito, non solo per le opere prime e seconde, ma anche in relazione alle opere terze.

 

3 febbraio 2018

Giovanna Greco

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