Utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario

Pubblicato il 9 gennaio 2018

Un intervento della Cassazione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario: dato che vige il divieto di prova testimoniale, vi sono sempre dubbi e contestazioni sul loro valore. E' ora di rimodernare il processo tributario!

testimonianze nel processo tributarioLa Cass. civ. Sez. V – con ordinanza (ud. 05-10-2017) del 25-10-2017, n. 25291 – è tornata a pronunciarsi sulla questione della valenza delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario, disciplinato – come noto – dal D.Lgs. n. 546/1992.

Nello specifico la Suprema Corte – nel riprendere l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale – ribadisce che le dichiarazioni rese da terzi e riportate in seno al processo verbale di constatazione dagli organi ispettivi per poi essere poste a fondamento, unitamente ad altri elementi, del successivo avviso di accertamento per il recupero di maggiore imposta, sono pienamente utilizzabili nel contenzioso tributario, pur caratterizzato dal divieto di prova testimoniale (art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992), quali indizi a supporto della pretesa dell'ufficio (cfr C. cost. sent. n. 18/2000; Cass. nn. 9402/2007, 14774/2000; Cass. nn. 16993/2007, 13546/2006, 12802/2006; Cass. nn. 3390/2005, 16831/2003, 15399/2002), e la presunzione ha valore autonomo di prova della pretesa fiscale, senza necessità di riscontri documentali, se fondata, con criterio probabilistico e