Il termine per impugnare ex art. 327 C.p.c. e la rimessione in termine

nel processo tributario il termine di sei mesi per impugnare l’atto decorre dalla data del suo deposito e non da quella dell’avviso di cancelleria

Il termine di sei mesi ex art. 327 C.p.c. per impugnare l’atto decorre dalla data del suo deposito e non da quella dell’avviso di cancelleria.

Il principio è contenuto nell’Ordinanza n. 20144/2017 della Cassazione da cui emerge che non può essere chiesta la rimessione in termine per impugnare la decisione, ma è dovere del difensore, ove non avesse ricevuto comunicazioni dalla cancelleria, attivarsi per verificare l’attualità della fase processuale.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’istituto della rimessione in termine di cui all’art. 153 Cpc è senz’altro applicabile al processo tributario; il giudice, fermo restando le condizioni, può rimettere in termine  il contribuente che è stato truffato dal consulente di fiducia riguardo alla risoluzione della pendenza col fisco (Cass. n. 1486/2017).

L’istituto della rimessione in termine è applicabile anche in presenza di un impedimento derivante da causa di forza maggiore, quale un periodo di riposo forzato a letto, la parte può essere rimessa nei termini per compiere l’atto, anche se questo era previsto a pena di decadenza, qualora sia in grado di dimostrare che l’inadempimento deriva da una causa a lui non imputabile. L’impedimento derivante da causa di forza maggiore, che il giudice tributario deve vagliare caso per caso, può essere costituito anche da una inattività processuale radicata nell’imperizia del difensore che “pone in essere atti o gesti di una mente turbata e sconvolta, sicchè assolutamente irresponsabile” (CTP Lecce n. 377/2011).

Nella fattispecie in esame il socio accomandante ha impugnato la cartella di pagamento per Ires ed altri tributi, in qualità di coobbligato in solido con la società; in primo e secondo grado il ricorso è stato accolto, avendo giudicato inammissibile il gravame di Equitalia per decorso del termine di sei mesi di cui all’art. 327 Cpc. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la rimessione in termine, per omessa comunicazione della segreteria della commissione di primo grado.

La Corte, non accogliendo il ricorso del concessionario, ha ribadito l’inammissibilità del ricorso in quanto il termine semestrale decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria alle parti, ai sensi dell’art. 37, c. 2, del Dpr n. 546/1992, “trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, né requisito di efficacia”.

Nel caso in cui il difensore non riceva la comunicazione dalla cancelleria, rientra tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se a sua insaputa siano state svolte attività processuali.

La rimessione in termine è legittima solo al verificarsi di un evento che presenta il carattere di assolutezza e non una impossibilità relativa o una mera difficoltà, non configurando tali elementi un evento impeditivo della tempestiva proposizione dell’impugnazione, in quanto la parte potrebbe agire in modo autonomo.

Per quanto sopra nel processo tributario, al quale è applicabile l’istituto civilistico della rimessione in termine la nullità derivante dall’omessa od irregolare comunicazione di fissazione dell’udienza da parte della cancelleria può farsi valere solo impugnando tempestivamente la sentenza ovvero proponendo l’impugnazione tardiva (sei mesi) ai sensi dell’art. 327 C.p.c..

7 novembre 2017

Davide Di Giacomo

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