Tasse prorogate al 20/8/2017, ecco il DPCM, che riguarda SOLO i contribuenti titolari di reddito d'impresa

dopo il comunicato stampa ecco il DPCM di proroga della scadenza delle tasse al 20/8/2017

pennaDopo il comunicato stampa ecco il DPCM di proroga tasse al 20/8/2017

Il comunicato stampa della proroga è scritto male ma pensavo che il risultato fosse dovuto alla fretta; ero convinto che successivamente il DPCM sarebbe stato scritto meglio, dando una proroga generalizzata a tutti, una proroga in ritardo ma almeno sensata, senza creare ulteriori polemiche e scontri con i contribuenti ed i professionisti che li seguono in questi adempimenti
Ho sbagliato.
E la fiducia verso le Istituzioni cala sempre più

Roberto Pasquini

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ecco il testo:

IL DPCM E’ STATO PUBBLICATO… PROROGA RISERVATA AI SOLI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA, esclusi tutti gli altri. Viva la compliance fisco/contribuenti. Viva lo Statuto del Contribuente!

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo
stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e’ stato emanato il regolamento recante le
modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive
e all’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative
alla razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
stabilisce nuove modalita’ per la determinazione dell’acconto dovuto
ai fini dell’imposta sui redditi delle societa’ relativo al periodo
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre
in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito di impresa e
dei sostituti d’imposta e le modifiche normative che hanno inciso
sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi

1. I titolari di reddito d’impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonche’ la prima rata dell’acconto dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo:
a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Boschi

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

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