Il rimborso IVA si può ottenere anche se si presenta in ritardo il modello VR

se il contribuente presenta in ritardo il modello VR e la violazione è meramente formale, può sempre richiedere il rimborso del credito IVA

La Commissione tributaria ha manifestato, ancora una volta, ai fini Iva, una visione di tipo sostanziale conforme ai consolidati orientamenti comunitari. Secondo il principio affermato dalla CTR dell’Emilia Romagna, la presentazione tardiva del modello VR non pregiudica la restituzione dell’eccedenza dell’Iva. Ciò a condizione che la presentazione sia effettuata nel più ampio termine di prescrizione decennale anziché entro due anni di cui all’art. 21, c. 2 del D.Lgs n. 546/1992. Trova quindi applicazione l’art. 2946 c.c.. La sentenza è la n. 136/11/2017.

Secondo quanto precisato dal giudice di merito la presentazione del modello VR non rappresenta il presupposto per la maturazione del credito Iva che, laddove le operazioni siano state effettivamente poste in essere, deve considerarsi maturato. Il modello deve essere quindi presentato al solo fine di ottenere materialmente la restituzione dell’eccedenza. In pratica rappresenta un adempimento di tipo formale non in grado di cancellare il credito il cui ammontare rimane comunque collegato alle operazioni attive e passive effettivamente poste in essere. Il contribuente che ha manifestato la volontà di chiedere a rimborso l’eccedenza nel quadro VX può ottenere la restituzione della somma spettante anche presentando tardivamente il predetto modello VR a condizione, come precisato, di rispettare il termine di prescrizione di 10 anni previsto dal codice civile.

Se la Commissione avesse negato il diritto al rimborso, il contribuente sarebbe rimasto inciso dal tributo al pari di un consumatore finale. Si sarebbe in questo caso verificata una violazione del principio di neutralità posto a fondamento dell’intera disciplina dell’Iva. A tal proposito la direttiva prevede che i soggetti passivi (ex artt. 4 e 5) del D.P.R. n. 633/1972 non devono rimanere incisi dall’imposta sul valore aggiunto e tale principio deve essere concretamente attuato per il tramite dell’esercizio del diritto di detrazione.

Negare il diritto al rimborso a seguito di una violazione meramente formale significa, in sostanza, riconoscere inizialmente tale diritto, per poi negarlo, successivamente, all’atto della richiesta di restituzione dell’eccedenza.

Si tratta, nella sostanza, di una vicenda pressoché analoga a quella riguardante il disconoscimento del credito Iva a seguito della mancata presentazione della dichiarazione annuale. In questo caso l’Amministrazione finanziaria è stata costretta ad arrendersi riconoscendo che la mancata presentazione del modello non pregiudica il riporto a nuovo e la compensazione del relativo credito. Ciò a condizione che il contribuente sia in grado di dimostrare l’esistenza effettiva del credito mettendo in grado l’Ufficio, con la consegna della documentazione necessaria, di effettuare la verifica circa la maturazione dell’eccedenza oggetto di restituzione.

La sentenza in commento è pienamente conforme all’orientamento della Corte di Cassazione, ed in particolare alla recente sentenza n. 19115 del 2016, ma non mancano sentenze risalenti nel tempo che avevano già affermato il medesimo principio (cfr la sentenza n. 20039 del 2011).

L’orientamento della giurisprudenza comunitaria, posto a salvaguardia del principio di neutralità, è oramai consolidato. La tardiva presentazione del modello rappresenta esclusivamente un adempimento formale che non può pregiudicare la restituzione dell’eccedenza (cause C-95-96/07 e C-590/13).

Nonostante gli orientamenti della giurisprudenza, nella maggior parte dei casi favorevoli alle ragioni dei contribuenti, la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata a Sezioni Unite. Sarebbe auspicabile che il giudice di legalità metta definitivamente la parola fine a queste controversie in materia di Iva privilegiando, come avviene oramai da tempo in ambito comunitario, una visione molto più sostanziale e aderente all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

14 aprile 2017

Nicola Forte