Il medico che svolge la propria attività all’interno di una struttura organizzata da altri non è tenuto a versare l’Irap, occorrendo che tale struttura sia autonoma e faccia capo allo stesso professionista.
Il principio è contenuto nella recente sent. n. 7253/2017 da cui emerge che il medico che opera in un centro di analisi avvalendosi di una struttura organizzata non è obbligato ala pagamento dell’imposta in quanto deve risultare che questa struttura sia “autonoma”, ossia faccia capo al professionista, non solo ai fini operativi, ma anche sotto quelli organizzativi.
IRAP: REQUISITI GIURIDICI
Ai fini dell’assoggettabilità all’Irap (imposta regionale della attività produttive) devono ricorrere alcuni presupposti normativi contenuti nel D.lgs. n. 446/1997 ossia i soggetti obbligati sono aziende, enti o liberi professionisti e devono svolgere un’attività autonomamente organizzata. L’esercizio del lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta in esame solo nell’ipotesi in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il parametro dell’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità; impieghi, ino