è arrivata un’ulteriore attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia per l’aggressione dei patrimoni illecitamente detenuti nel territorio degli Stati Membri: tali norme prevedono il congelamento e la confisca per equivalente dei beni strumentali e dei proventi da reato, anche tributari
Con il D.Lgs. 29 ottobre 2016 n. 202 è stata data attuazione nell’ordinamento nazionale alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
Il suddetto intervento normativo di attuazione si pone nel solco delle iniziative legislative che, di recente, hanno interessato il sistema italiano, al fine di adeguare lo stesso alle misure comunitarie volte all’implementazione dell’interscambio informativo di polizia tra gli Stati Membri, nonché all’efficientamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria.
In particolare1:
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con il D.Lgs. 23 aprile 2015, n. 54, è stata recepita la Decisione Quadro 2006/960/GAI, la quale mira a semplificare e rendere più celeri le procedure di scambio informativo tra le “autorità incaricate dell’applicazione della legge“, prevedendo la possibilità di rifiutare di fornire le informazioni o le notizie di intelligence solo in determinati casi tassativi, secondo il cosiddetto “principio di disponibilità“, in virtù del quale i dati rilevanti ai fini di law enforcement possono circolare nel territorio europeo senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità degli ordinamenti giuridici.
A tale riguardo, la normativa comunitaria introduce elementi di accelerazione prevedendo una procedura unica, rispetto ai diversi strumenti di cooperazione esistenti nell’ambito dell’acquis di Schengen a seconda delle specifiche tipologie di reati o fenomeni criminali, nonché attraverso la fissazione di termini stringenti entro i quali assolvere agli obblighi di comunicazione (otto ore per le informazioni richieste con procedura d’urgenza e sette o quattordici giorni per la procedura ordinaria);
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con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 34 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 marzo 2016), con il quale è stata recepita la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, disciplinante le citate Squadre Investigative Comuni;
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Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 marzo 2016), attuativo della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, inerente l’esecuzione nell’Unione Europea dei provvedimenti di blocco o di sequestro probatorio.
Ritornando al contenuto del D.Lgs. n. 202/2016, si evidenzia che lo stesso ha apportato notevoli modifiche al codice penale, nonché alle leggi speciali, al fine di adeguare le stesse alla linea comunitaria volta a rafforzare l’azione di contrasto, sul piano patrimoniale, delle più gravi forme di criminalità.
In particolare:
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è stato modificato l’art. 240, c. 2, n. 1-bis, c.p., prevedendo l’obbligatorietà della confisca, anche nella forma per equivalente, dei beni strumentali alla commissione dei reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, frode informatica, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
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è stato introdotto in seno al codice penale l’art. 466-bis, con il quale viene prevista la confisca obbligatoria, anche nella forma per equivalente, dei beni strumentali (nonché del prodotto, prezzo o profitto in via diretta) all’esecuzione dei reati di falsificazione di moneta, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, alterazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, nonché del prodotto, prezzo o profitto in via diretta e, qualora non possibile;
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con riguardo alla fattispecie di corruzione tra privati, disciplinata all’art. 2635 del codice civile, è ora previsto che la misura della confisca per equivalente del prodotto o del profitto del reato non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse, in linea con quanto previsto dall’art. 322 ter, secondo comma c.p., in relazione al delitto di corruzione.
Il delineato allargamento delle fattispecie illecite oggetto (quale misura di sicurezza) dell’applicazione della confisca obbligatoria, anche nella forma per equivalente, ha interessato altresì le figure criminose di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché della relativa fattispecie associativa, previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, agli artt. 73 e 74.
Inoltre, nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è stato modificato l’art. 55, c. 9-bis, con la conseguenza che, anche per i delitti di falsificazione, alterazione o indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o che furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, anche nella forma c.d. “per equivalente”.
Infine, è stato ampliato il novero dei reati presupposto per l’applicazione della c.d. confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 12–sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella Legge 7 agosto 1992, n. 356. Ne consegue, che il particolare istituto in parola (il quale, come noto, per i soggetti condannati per determinati reati, prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui gli stessi non possono giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica) trova ora applicazione anche per le fattispecie di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 460 e 461 c.p.; del reato di cui all’art. 55, comma 9, del D. Lgs. 231/2007; del delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p.2; dell’ipotesi di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.; dei reati di cui agli artt. 617–quinquies, 617–sexies, 635–bis, 635–ter, 635–quater e 635-quinquies c.p., quando le condotte di cui si tratta riguardano tre o più sistemi informatici o telematici. Inoltre (sempre per i reati presupposto del citato art. 12–sexies) viene specificato che la misura della confisca allargata trova applicazione anche per la fattispecie illecite di terrorismo, anche a carattere internazionale.
Il D.Lgs. n. 202/2016, inoltre, in attuazione dell’art. 11 della direttiva 2014/42/UE, dispone specifici obblighi di comunicazione a cura del Ministero della Giustizia a favore della Commissione Europea, in ordine a:
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il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti;
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il numero di provvedimenti di confisca eseguiti;
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il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a congelamento in vista di un’eventuale conseguente confisca al momento del congelamento;
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il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca;
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il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro;
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il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;
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il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro.
4 aprile 2017
Nicola Monfreda
1 Vgs. sul punto MONFREDA N., Squadre Investigative comuni e riconoscimento nel territorio europeo dei provvedimenti di sequestro o confisca, in CommercialistaTelematico, edizione 15 ottobre 2016.
2 Introdotto dall’art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186. Condotta di occultamento e/o dissimulazione dell’origine illecita di un provento, posta in essere dal medesimo soggetto autore del reato originario, dal quale è quindi derivato il provento stesso.