Comunicazione al Fisco dei dati di tutte le fatture e riduzione dei termini di accertamento

l’invio telematico al Fisco di tutti i dati delle fatture attive e passive non sarà sufficiente per fruire dei benefici fiscali: se i contribuenti intendono beneficiare della riduzione dei termini di accertamento dovranno assicurare all’Agenzia delle entrate anche la completa tracciabilità di ogni movimento finanziario

ct-facebookL’invio telematico al Fisco di tutti i dati delle fatture attive e passive non sarà sufficiente al fine di fruire dei benefici fiscali previsti dal legislatore delegato in attuazione della legge delega. Se i contribuenti intendono beneficiare della riduzione dei termini di accertamento dovranno assicurare all’Agenzia delle entrate la completa tracciabilità di ogni movimento finanziario. L’unica eccezione è prevista per le transazioni di importo non superiore a 30 euro.

L’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze 4 agosto 2016 prevede che “Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all’art. 1, comma 3 e all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità”.

In base ad un’interpretazione rigorosamente letterale della disposizione in commento, se una parte dei pagamenti sono effettuati utilizzando denaro contante, contravvenendo l’obbligo di “tracciabilità”, i termini di accertamento sono quelli ordinari. Pertanto l’Agenzia delle entrate potrà rettificare il reddito di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

La perdita del beneficio riguarda, però, solo la riduzione dei termini di accertamento. Originariamente il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 prevedeva la riduzione di un anno. Successivamente il decreto legge n. 193/2015, durante l’iter di conversione, ha ridotto ulteriormente i predetti termini di due anni. In buona sostanza i contribuenti che inviano telematicamente dall’1 gennaio 2017 tutti i dati delle fatture emesse e ricevute (se effettuano gli incassi e i pagamenti con strumenti tracciabili) possono ricevere un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Il DM 4 agosto 2016, nel subordinare il predetto vantaggio all’obbligo di tracciabilità di tutti i movimenti (con l’unica eccezione delle movimentazioni di modesto ammontare) ha richiamato l’art. 3, c. 1, lett. d, del citato decreto legislativo n. 127/2015. Il provvedimento non ha effettuato alcun riferimento agli altri benefici previsti dall’art. 3, c. 1, lett. a – c, del medesimo decreto. Pertanto, anche qualora il contribuente dovesse effettuare una parte dei pagamenti in contanti potrà fruire dell’esonero dall’obbligo di invio trimestrale del nuovo spesometro. Tale esonero è stato confermato dall’Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 28 ottobre 2016.

I contribuenti potranno anche fruire, indipendentemente dalle modalità di pagamento e di incasso delle relative fatture, dall’esonero dall’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi provenienti da Paesi UE. Sarà possibile fruire di rimborsi Iva in via prioritaria entro tre mesi. Il contribuente non sarà più obbligato neppure ad inviare la comunicazione delle operazioni da o verso Paesi c.d. Black list. Questi vantaggi sono comunque conservati in quanto previsti dall’art. 3, comma 1, lett. da a) a c) del decreto legislativo n. 127/2015.

L’attività di accertamento implica una valutazione più complessa della posizione del contribuente. Per tale ragione la riduzione dei termini di accertamento è subordinata alla tracciabilità dei movimenti. Tale obbligo non è limitato alle sole fatture. Pertanto se il contribuente paga una ricevuta fiscale relativa ad una prestazione resa da un ristorante, ed intende conservare tutti i vantaggi, e la prestazione supera 30 euro, deve effettuare il pagamento con un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità. In questo caso l’obbligo non è circoscritto alle sole fatture attive e passive, ma ad ogni movimento finanziario e quindi anche con riferimento ai costi documentati da altri documenti (ricevute fiscali, note…).

L’applicazione dei vantaggi non è automatica. I contribuenti devono impegnarsi ad inviare telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute per cinque anni, cioè l’anno stesso in cui esercitano l’opzione e per i quattro successivi.

La volontà di optare deve essere manifestata telematicamente secondo le specifiche tecniche previste da appositi provvedimenti direttoriali (provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017).

Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in virtù della disciplina dello Statuto del contribuente, ha attribuito ai contribuenti, eccezionalmente e solo per la prima opzione, la possibilità di effettuare la predetta comunicazione al Fisco entro il 31 marzo del 2017, anziché entro il 31 dicembre del 2016.

La riduzione dei termini di accertamento non riguarda, però, le altre categorie di redditi. Ad esempio se il contribuente, oltre ad esercitare l’attività di lavoro autonomo possiede anche fabbricati concessi in locazione, limitatamente a tale tipologia di redditi i termini di accertamento sono quelli ordinari, quindi cinque anni. Viceversa, avendo trasmesso all’Agenzia i dati delle fatture attive e passive, per il reddito di lavoro autonomo o termini di accertamento sono di soli tre anni.

12 dicembre 2016

Nicola Forte