Zone colpite dal sisma: la sospensione dei versamenti fiscali è un aiuto troppo piccolo

per i contribuenti che vivono nelle zone colpite dal sisma di Agosto, la sospensione dei versamenti fiscali fino a metà dicembre appare un aiuto troppo misero rispetto alla situazione reale

PROROGAE’ largamente insufficiente la sospensione dei termini per il versamento delle imposte e degli adempimenti tributari disposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per coloro che sono residenti, al 24 settembre 2016, in uno dei 17 Comuni recentemente colpiti dal Sisma. La sospensione si applica anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sedi legale o operativa nei predetti Comuni (società, associazioni…).

La previsione è contenuta del DM dell’1 settembre scorso, pubblicato nella GU del 5 settembre 2016. Il beneficio avrebbe dovuto essere più ampio sia sotto il profilo oggettivo, ma anche dal punto di vista temporale. Le popolazioni colpite dal grave evento calamitoso potranno respirare molto poco.

Il decreto prevede la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari la cui scadenza è compresa tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016. Devono quindi essere versati nei termini previsti dalla legge i contributi dovuti agli enti previdenziali, ma probabilmente i soggetti interessati non riusciranno ad adempiere.

E’ probabile che il vuoto normativo sia dovuto esclusivamente ad un problema di competenza del MEF. Il Ministero del Lavoro ha promesso il 1° settembre scorso un intervento ad hoc in modo da evitare l’irrogazione di sanzioni dovute a comportamenti omissivi. Fino a questo momento, però, non si conoscono notizie più precise e i cittadini non sono a conoscenza di eventuali conseguenze future. Sarebbe auspicabile un apposito comunicato che anticipi la portata dell’intervento in tema di lavoro in modo da contribuire a rendere più sereni gli animi, ma anche in passato il tema della sospensione dei termini è stato sempre gestito con molte difficoltà.

Sotto il profilo oggettivo il DM prevede espressamente che la sospensione dei termini non si applica alle ritenute. Conseguentemente i sostituti di imposta che hanno operato nel corso del mese di agosto le ritenute nei confronti dei lavoratori dipendenti, professionisti, agenti e rappresentanti di commercio, etc, dovranno versare le somme dovute nelle casse dell’erario entro il 16 settembre. Mancano, quindi, solo dieci giorni alla scadenza e le somme in questione dovranno essere versate come se non fosse accaduto nulla.

In ogni caso, per le altre somme dovute al Fisco (saldo Irpef 2015 per i soggetti che hanno rateizzato, Iva…) l’appuntamento con il versamento è rinviato di poco. I versamenti dovranno essere effettuati cumulativamente, in un’unica soluzione, entro il 20 dicembre prossimo. Ad esempio se un contribuente deve versare l’Iva il 16 settembre e il 16 ottobre, l’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 20 dicembre del medesimo anno. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avviene, ovviamente, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze potrà individuare, sempre con decreto, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, relativamente ai quali trova applicazione questa stessa sospensione dei termini.

Per quanto riguarda le ritenute deve osservarsi che se da una parte il decreto non ha disposto la sospensione dei termini, il provvedimento ha previsto l’applicabilità dell’art. 6, c. 5, del D.Lgs n. 472/1997, riguardante i casi di “forza maggiore”. La disposizione citata prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. L’effetto dovrebbe essere lo stesso e considerata la gravità del sisma, che integra con certezza la causa di “forza maggiore”, è lecito domandarsi per quale ragione il MEF non abbia disposto direttamente la sospensione dei termini di versamento delle ritenute. Probabilmente gli uffici possono valutare discrezionalmente e caso per caso la sussistenza della predetta causa di non punibilità. Tuttavia, come ricordato, sarebbe stata preferibile un’altra soluzione.

In ogni caso, la sussistenza della causa di “forza maggiore” opera indipendentemente dalla scadenza (termine di ripresa dei versamenti) del 20 dicembre prossimo. I contribuenti potranno eventualmente invocarla anche oltre tale data.

Questo modo di operare dà luogo, però, a notevoli incertezze e i cittadini non sono in grado di comprendere fino a che punto e in che misura potranno avvalersi delle disposizioni in commento. Ancora una volta gli interventi normativi sono completamente scollegati l’uno dall’altro e soprattutto sono di difficile lettura. Sarebbe auspicabile, almeno in occasioni come la tragedia che ha colpito recentemente il nostro Paese, che il legislatore semplificasse la lettura delle disposizioni. Solo così, restituendo certezze ai cittadini, il beneficio sarà effettivo.

9 settembre 2016

Nicola Forte