IRAP: compensi elevati ed autonoma organizzazione

Debenza o meno dell’IRAP: il concetto di autonoma organizzazione che fa scattare l’assoggettabilità all’imposta non dipende dai compensi anche elevati incassati dal professionista.

La condizione che il professionista percepisca compensi molto alti non è indizio valido a far scattare l’assoggettamento ad Irap.

Quanto sopra è contenuto nella sent. n. 15248/2016 della Suprema Corte da cui emerge che per essere tenuti al pagamento dell’imposta devono ricorrere i requisisti dell’autonoma organizzazione.

Ennesima interpretazione fornita dai giudici di legittimità circa il corretto inquadramento delle categorie di soggetti (imprenditori e professionisti) obbligati al pagamento dell’IRAP.

 

Autonoma organizzazione

autonoma organizzazioneL’Imposta Regionale Attività Produttive (in seguito Irap) è stata introdotta con il D. Lgs. 446/1997 divenuta poi, con la Legge Finanziaria del 2008, una mera tassa, con il 90% del gettito ottenuto attribuito alle Regioni al fine di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale.

Sono soggetti all’imposta Aziende, Enti o liberi professionisti ossia tutti coloro i quali esercitano un’attività anche non commerciale, ivi comprese le Amministrazioni Pubbliche e i produttori agricoli i quali, però, in alcuni casi, possono essere esonerati.

L’esercizio del lavoro autonomo di cui all’art. 49, c. 1, ovvero dall’art. 53, c. 1, del Tuir di cui Dpr n. 917/1986, “è escluso dall’applicazione dell’Imposta reale sulle attività produttive (Irap) solo nel caso in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata”.

Pertanto grava sul contribuente che chieda il rimborso dell’Irap asseritamente non dovuta l’onere di provare l’assenza delle condizioni sopraelencate.

Il parametro dell’autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato, sussiste quando il contribuente:

  • è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit (“ciò che accade più spesso”), il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di quanto sopra la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, compensando le spese di giudizio, attesa la natura controversa della questione in sede di legittimità.

A parere dello scrivente la questione, dopo le innumerevoli interpretazioni fornite sul tela dai giudici di legittimità, è necessario che il legislatore riveda normativamente l’ambito applicativo del tributo al fine di chiarire in modo definitivo il presupposto impositivo dei soggetti interessati e l’attività dagli stessi svolta.

I lavoratori autonomi o imprenditori sono tenuti, quindi, a versare l’Irap qualora svolgono l’attività mediante una “organizzazione autonoma”, secondo l’id plerumque accidit, che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi.

Tale condizione deve essere valutata dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità e sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Quindi l’accertamento dell’assenza di tale condizione rappresenta il presupposto necessario per legittimare l’esclusione dal pagamento dell’imposta per i lavoratori autonomi o imprenditori, che non si avvalgono di una stabile struttura organizzativa (art. 2 del D.Lgs n. 446/1997); rappresenta viceversa onere del contribuente che chieda il rimborso dell’Irap non dovuta fornire la prova dell’assenza di tali condizioni.

Si ricorda che sul tema IRAP l’Agenzia delle entrate ha emanato la Circolare n.20/E/2016 (a commento delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 – Legge n. 208/2015, art. 1 cc. 70, 73 e 125), chiarendo che non rientrano più tra i soggetti passivi dell’Irap:

  • i soggetti che esercitano un’attività agricola ex art. 32 Tuir;
  • le cooperative ed i loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvi-colturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
  • le cooperative della piccola pesca e loro consorzi ex art. 10 Dpr n. 601/73.

Non ricorre il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’Irap qualora nella produzione di reddito, incentrato sulle sole capacità personali del professionista, manchi una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa cioè di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico possano ritenersi suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale, supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista.

Il professionista che produce un reddito riconducibile alle sole personali capacità professionali (attività di cantante), e che dispone di una struttura organizzativa e di personale dipendente, non è tenuto a versare l’Irap; viceversa lo stesso sarebbe soggetto all’imposta solo quando utilizza personale dipendente ovvero utilizza particolari beni strumentali (Cass. n. 13471 del 2015).

Nel caso in esame un professionista ha impugnato il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso presentata dallo stesso. In primo grado l’istanza non è stata accolta, mentre la CTR ha accolto l’appello del contribuente non ritenendo sussistente l’elemento dell’autonoma organizzazione nell’attività svolta; elemento che non risultava dal quadro RE del modello unico né dal registro dei cespiti ammortizzabili che il giudice di prime cure non aveva valutato.

La Suprema Corte , nel richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ha ribadito che l’elemento dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia pertanto inserito in organismi organizzativi riferibili al altrui responsabilità ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, assumendo rilievo ai fini della esistenza di un’attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva del soggetto obbligato.

Il richiamo alla natura di compensi molto alti non rappresenta elemento per affermare il presupposto dell’autonoma organizzazione.

Una recente sentenza di merito ha affermato che la disponibilità di due sedi di lavoro nonché beni strumentali, locazioni finanziarie da parte del professionista fa scattare il requisito dell’autonoma organizzazione e conseguentemente l’obbligatorietà del pagamento dell’Irap. In primo grado i giudici tributari hanno annullato l’atto mentre la CTR ha ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo per l’attività svolta (CTR Lazio n. 1934/2016).

Mentre una recente sentenza a sezioni unite della Cassazione aveva evidenziato poco tempo fà che l’impiego di una segreteria o collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive non fa scattare il pagamento dell’Irap da parte del professionista.

Anche in questo caso è stato riaffermato che il requisito dell’organizzazione scatta soltanto nei confronti del responsabile dell’organizzazione, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e la prova dell’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta (Cass, SU, n. 9451/2016).

5 agosto 2016

Davide Di Giacomo