nel modello Unico 2016 si è alleggerita la gestione delle spese di trasferta del professionista anticipate dal committente: non costituiscono più, dopo l’espressa previsione di legge, compensi in natura - di conseguenza non devono più essere fatturati, né indicati tra i compensi nel quadro RE
Il modello Unico 2016 è stato “alleggerito” avendo trovato spazio, con decorrenza dall'1 gennaio 2015, la nuova disciplina delle spese di vitto ed alloggio sostenute direttamente dal committente. La semplificazione è stata prevista dal D.lgs n. 175/2014 ed ha quale oggetto le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Invece sono escluse le spese di viaggio.
A seguito della novità i predetti oneri (escluse le spese di viaggio), anticipati dal committente, non costituiscono più, dopo l’espressa previsione del legislatore, compensi in natura. Conseguentemente non devono più essere fatturati, né indicati tra i compensi nel quadro RE. In passato, cioè fino al periodo di imposta 2014, l’operazione di riaddebito dava luogo
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