UNICO 2016: il riaddebito delle spese di trasferta dei professionisti anticipate dal committente

nel modello Unico 2016 si è alleggerita la gestione delle spese di trasferta del professionista anticipate dal committente: non costituiscono più, dopo l’espressa previsione di legge, compensi in natura – di conseguenza non devono più essere fatturati, né indicati tra i compensi nel quadro RE

unico16Il modello Unico 2016 è stato “alleggerito” avendo trovato spazio, con decorrenza dall’1 gennaio 2015, la nuova disciplina delle spese di vitto ed alloggio sostenute direttamente dal committente. La semplificazione è stata prevista dal D.lgs n. 175/2014 ed ha quale oggetto le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Invece sono escluse le spese di viaggio.

A seguito della novità i predetti oneri (escluse le spese di viaggio), anticipati dal committente, non costituiscono più, dopo l’espressa previsione del legislatore, compensi in natura. Conseguentemente non devono più essere fatturati, né indicati tra i compensi nel quadro RE. In passato, cioè fino al periodo di imposta 2014, l’operazione di riaddebito dava luogo ad un duplice effetto nella dichiarazione del professionista. Infatti, se da una parte i compensi in natura assumevano rilievo ai fini fiscali, dall’altra i relativi costi potevano essere considerati deducibili senza le limitazioni previste dal TUIR (ad esempio il limite era pari al 2 per cento dei compensi). Si verificava, però, un effetto finanziario dovuto all’applicazione della ritenuta d’acconto.

Ora, invece, per il primo anno, la disciplina è radicalmente diversa. L’anticipazione effettuata dal committente è completamente neutra e la stessa non configura un compenso in natura per il professionista. Simmetricamente, gli oneri restano completamente a carico del committente che potrà considerarli in detrazione secondo i criteri ordinari (inerenza e documentazione del costo sostenuto). Gli esercenti arti e professioni, non avendo sostenuto alcun costo, non potranno beneficiare della deducibilità ai fini fiscali. Diversamente, ove gli oneri fossero considerati deducibili, i professionisti otterrebbero addirittura un vantaggio dalla nuova disciplina. Tuttavia, indipendentemente dalle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E del 2014, è intuibile come non possa essere considerato in deduzione dal reddito di lavoro autonomo un costo sostenuto da un soggetto diverso. Per tale ragione all’interno del quadro RE del Modello Unico 2016 non è più presente il rigo 15 dove in passato dovevano essere indicati i predetti oneri.

La stessa circolare n. 31/E citata ha chiarito come la novità abbia una portata limitata non riguardando le spese di viaggio. Presumibilmente l’interpretazione “restrittiva” può essere spiegata osservando come il legislatore non abbia previsto alcuna limitazione quantitativa alla deducibilità dei predetti oneri. In buona sostanza l’unica condizione affinché un professionista possa correttamente considerare in deduzione dal reddito professionale le spese di viaggio è costituita dall’osservanza del principio di inerenza.

In mancanza di specifiche limitazioni il legislatore ha inteso, con riferimento alle spese di viaggio, di non riproporre la medesima disposizione riguardante le spese alberghiere e di ristorazione. Non sussiste alcuna specifica ragione di chiedere al committente l’anticipazione dei predetti oneri in quanto, come ricordato, sono integralmente deducibili dal professionista che li sostiene.

In mancanza di uno specifico intervento normativo, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, le spese di viaggio anticipate dal committente continuano a rappresentare un compenso in natura. Conseguentemente, in questo caso, devono essere dichiarate quali compensi nel quadro RE del Modello Unico dal professionista che ne beneficia. Si tratta, però, di una complicazione che non determina alcun gettito “aggiuntivo” in favore dell’erario. Infatti, il professionista potrà “neutralizzare” completamente il componente positivo di reddito con un componente negativo rappresentato dall’onere registrato nel libro degli incassi e pagamenti. L’unico effetto sarà di tipo finanziario qualora il committente, in possesso della qualifica di sostituto di imposta, sarà obbligato ad operare la relativa ritenuta di acconto. Il professionista, però, potrà “recuperare” la ritenuta subita in sede di dichiarazione dei redditi e quindi, a partire da questo momento, l’operazione risulterà completamente neutrale.

Il D.Lgs n. 175/2014 rappresentava una buona occasione per ampliare ulteriormente l’intervento in tema di semplificazioni “cancellando” una norma che dà luogo a complicazioni senza determinare alcun effettivo incremento di gettito in favore dell’erario.

27 luglio 2016

Nicola Forte