La legge delega sul terzo settore

riassunto dei principi che guidano la Legge Delega sul Terzo Settore approvata nello scorso mese di giugno

rateÈ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/2016 la legge n. 106 del 6/6/2016 recante la delega per la riforma del Terzo settore. Numerosi sono gli interventi previsti dal legislatore diretti a promuovere gli investimenti ad impatto sociale ed occupazionale, ampliare gli strumenti finanziari per l’accesso al mercato dei capitali, riordinare il sistema della fiscalità di vantaggio, riformulare le misure di carattere economico, finanziario e fiscale che dovranno consentire alle imprese del non profit di svolgere il ruolo di elemento propulsore per il rilancio degli investimenti e dell’occupazione. Con la delega sono state determinate le modalità di rendicontazione, verifica, controllo e informazione ispirate alla trasparenza, la disciplina finalizzata alla conservazione del patrimonio e le modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali.

Le misure agevolative di natura economica e fiscale per il sostegno in favore degli enti del Terzo settore saranno disciplinate dai decreti legislativi di futura emanazione i quali provvederanno anche al riordino e all’armonizzazione della disciplina tributaria di imprese sociali, associazioni, fondazioni, consorzi, Onlus, cooperative sociali… e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

Anche i regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore saranno oggetto di intervento e verranno razionalizzati in relazione a parametri oggettivi da individuarsi in sede di emanazione dei decreti legislativi.

In particolare, il Governo dovrà operare nella direzione della razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi. Inoltre, occorrerà distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale, nonché definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulti finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali.

La riforma del Terzo settore nasce con l’obiettivo di istituire un Testo Unico che recepisca il quadro di principi e regole comuni a tutte le componenti del non profit. Il primo elemento unificante riguarda la finalità solidaristica e l’utilità sociale delle attività, in aggiunta ai principi di governance improntata alla partecipazione e alla trasparenza da perseguire mediante l’adozione di strumenti graduati e di rendicontazione economica e sociale. È prevista inoltre l’istituzione del Registro Unico del settore, suddiviso in specifiche sezioni, la cui responsabilità di gestione sarà posta in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: l’iscrizione sarà obbligatoria per i soggetti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, europei o di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni.

L’obiettivo fondamentale della legge delega è il sostegno all’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona; a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Il Terzo settore è “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Per essere riconosciuti come enti del Terzo settore, quindi, non basta svolgere attività senza fine di lucro, ma si devono possedere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali di categoria economica. Sono escluse dall’applicazione della legge, anche se perseguono la finalità degli altri enti del Terzo settore, le fondazioni bancarie.

I temi affrontati dalla legge delega per la riforma del Terzo settore si sono focalizzati sulle seguenti aree tematiche, parte delle quali già da diversi anni oggetto di dibattito tra addetti ai lavori:

– ricostruire le fondamenta giuridiche e definire i confini delle imprese del Terzo settore, mediante il riordino della normativa e la semplificazione ed introduzione di elementi innovativi: dallo statuto generale alle leggi speciali di settore, dalla semplificazione del riconoscimento della personalità giuridica degli enti alla chiara individuazione delle finalità legate all’interesse generale e non al lucro, dall’adozione di un unico registro del Terzo settore a quella di strumenti per rafforzarne la trasparenza;

– valorizzare il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, mediante la costruzione di un welfare partecipativo, partendo dalla legge n. 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali e la ridefinizione dei rapporti con l’amministrazione pubblica, con le imprese di mercato”for profit”.

La legge qualifica l’impresa sociale come una organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità proprie del Terzo settore. Ai fini della qualificazione di impresa sociale, gli utili derivanti dall’attività dell’impresa sociale devono essere destinati prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale e devono rispettare i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente. Inoltre, l’impresa deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

Le cooperative sociali e dei loro consorzi avranno il diritto di acquisire la qualifica di impresa sociale.

Nello specifico, i decreti attuativi della delega dovranno:

– prevedere per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e ss. c.c., in quanto compatibili;

– prevedere specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

– ridefinire le categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, prevedendo una gradazione dei benefici finalizzati a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;- individuare i settori di attività propri dell’impresa sociale;

– prevedere forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;

– la possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle Imprese Sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

– il coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

– prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, fin dall’atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’impresa sociale.

Per quanto riguarda il mercato dei capitali, per le imprese sociali:

– è prevista la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

– la possibilità che vengano concesse misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.

Per quanto riguarda gli strumenti di finanziamento, il progetto di Riforma prevede l’istituzione di un Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.

Il Fondo è articolato, solo per l’anno 2016, in una sezione di carattere rotativo (dotazione 10 milioni) e una di carattere non rotativo (dotazione 7,3 milioni).

Inoltre, con l’istituzione della Fondazione Italia sociale, la legge delega mira a sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del comparto, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.

Lo statuto della Fondazione dovrà prevedere:

– strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;

– strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall’intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri.

13 luglio 2016

Giovanna Greco