Il rimborso fiscale del credito d'imposta

il presente articolo si pone come obiettivo quello di analizzare la procedura relativa al rimborso del credito d’imposta alla luce della recente sentenza (poco condivisibile) della Cassazione, con cui è stata riconosciuta all’Amministrazione finanziaria la possibilità di procedere al disconoscimento del rimborso fiscale anche oltre il termine previsto per l’accertamento

1. Il rimborso fiscale: premessa

Il presente articolo si pone come obiettivo quello di analizzare la procedura relativa al rimborso del credito d’imposta alla luce della recente sentenza (poco condivisibile) della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. del 15.03.2016 n.5069/16, con cui è stata riconosciuta all’Amministrazione finanziaria (AF) la possibilità di procedere al disconoscimento del rimborso fiscale anche oltre il termine previsto per l’accertamento.

Di fatto, secondo gli Ermellini

“In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum””.

Nel tentativo di compiere un’analisi completa della vicenda in esame occorre, però, preliminarmente chiarire in cosa consiste il rimborso fiscale.

Ebbene, con il termine rimborso fiscale si intende la restituzione, da parte dell’AF, di imposte e ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi. Invero il rimborso fiscale può essere conseguente:

  • ad un pagamento non dovuto: c.d. Rimborso da indebito;

  • al venir meno del titolo giustificativo del pagamento dovuto: c.d. Rimborso da restituzione;

  • a detrazioni, ritenute, scomputi, crediti d’imposta, versamenti d’acconto poi risultati eccedenti: c.d. Rimborso da dichiarazione.

Inoltre, i rimborsi possono avere ad oggetto:

  • imposte dirette (Ires, Irpef, Addizionali locali, ecc.);

  • imposte indirette (Iva, Registro);

  • imposte minori (oblazione condono edilizio, tasse automobilistiche).

Più specificamente in questa sede occorre, però, chiarire in cosa consiste il rimborso del credito d’imposta: invero, quest’ultimo si concretizza nella restituzione al contribuente delle somme che ha indebitamente versato (in misura superiore rispetto a quelle effettivamente dovute all’AF), per cui tutte le volte in cui il contribuente vanti una posizione creditoria, potrà chiedere all’AF la restituzione delle somme che gli sono state illegittimamente prelevate1.

Ciò posto, nelle ipotesi di rimborso, le vie percorribili per il contribuente sono sostanzialmente due: da un lato, può rilevare la sua posizione creditoria nella dichiarazione dei redditi ed ottenere il rimborso a seguito di un’autonoma procedura automatizzata posta in essere dell’AF (c.d. rimborso d’ufficio) dall’altro, qualora i presupposti per il rimborso dovessero realizzarsi dopo la presentazione delle dichiarazione dei redditi, può, più specificamente, chiedere il rimborso mediante una successiva istanza da depositare presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (c.d. rimborso su istanza) nei perentori termini di decadenza.

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1 In queste circostanze, in suo favore si realizza un vero e proprio credito, che starà al lui decidere di soddisfare mediante la compensazione o il rimborso.

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