Equitalia: come funziona la nuova dilazione dei ruoli

le modalità di dilazione dei debiti verso Equitalia: la dilazione di pagamento sui ruoli, i casi di oggettiva difficoltà finanziaria del contribuente, cosa accade se non si riescono a pagare le rate nei termini, le date di entrata in vigore…

Il legislatore delegato (art. 10 e art. 15, commi 5 – 7, del D.Lgs. n. 159/2000, in vigore dal 22 ottobre 2015), è intervenuto sulla dilazione di pagamento di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/73. Indichiamo al lettore il nuovo quadro che ne è uscito fuori.


La dilazione di pagamento

Equitalia, su richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 50mila euro, la dilazione può essere concessa a condizione che il contribuente documenti questa temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per effetto delle modifiche apportate, in caso di comprovato peggioramento della situazione iniziale, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, Equitalia può iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 o il fermo di cui all’art. 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La comprovata e grave situazione di difficoltà

La rateazione prevista, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Il mancato pagamento

Il comma 3, dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602/73, prevede che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso.

Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.Inizio modulo

Entrata in vigore

A norma dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2015, le disposizioni sopra viste si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 159/2015 (22 ottobre 2015).

Le disposizioni relative alla sospensione dei pagamenti per provvedimento amministrativo o giudiziale si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 159/2015 e ai piani di rateazione in essere alla stessa data (22 ottobre 2015).

La norma temporanea

Segnaliamo, altresì, l’introduzione di una norma temporanea, volta ad assicurare ai debitori decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entra in vigore del D.Lgs.159/2015: tali soggetti – se presentano istanza entro il 21 novembre 2015 – hanno la possibilità di accedere ad un nuovo piano di rateazione di 72 rate, con decadenza automatica nel caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.

17 dicembre 2015

Roberto Pasquini – Luca Bianchi