Il finanziamento bancario superiore al prezzo di acquisto del bene può far presumere evasione fiscale

la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento fondato sulla riscontrata differenza tra il minore importo del prezzo di vendita fatturato dal concessionario ed il maggiore importo del finanziamento richiesto dai clienti per l’acquisto del medesimo veicolo

Con la sentenza n. 19432 del 30 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento fondato sulla riscontrata differenza tra il minore importo del prezzo di vendita fatturato ed il maggiore importo del finanziamento richiesto dai clienti per l’acquisto del medesimo veicolo.

Il fatto

La Commissione della regione Lombardia, in parziale accoglimento del ricorso in appello proposto dal contribuente, ha confermato la decisione di prime cure quanto alla riconosciuta legittimità dell’avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato il maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2002.

La CTR rilevava che la società contribuente non aveva supportato con idonee prove le allegazioni difensive secondo cui era ordinaria prassi per i clienti richiedere un finanziamento maggiore del prezzo di acquisto dei veicoli, e che costituiva evasione d’imposta la anomala intestazione dei veicoli dalla casa madre al concessionario. Al contrario le pretese fiscali risultavano supportate dalla prova del maggiore prezzo di vendita rispetto a quello fatturato ai clienti, come emergeva dalle risposte fomite da quest’ultimi ai questionari inviati dall’Ufficio finanziario.

La sentenza

La società ricorrente censura la statuizione della sentenza di appello laddove ha ritenuto che la riscontrata differenza tra il minore importo del prezzo di vendita fatturato ed il maggiore importo del finanziamento richiesto dai clienti per l’acquisto del medesimo veicolo, fornisse elementi idonei al raggiungimento della prova presuntiva dell’occultamento di maggiori ricavi.

Per la Corte tale motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente si limita a trascrivere le difese già svolte nell’atto di appello, “venendo a contrapporre all’accertamento in fatto della CTR una propria diversa ricostruzione soggettiva dei fatti, peraltro basata su di una mera astratta ipotesi che appare priva di fondamento logico (sostiene la ricorrente che la differenza tra gli importi dei prezzi e dei finanziamenti, non sarebbe conducente, in quanto un cliente che avesse sufficiente disponibilità di liquidità potrebbe chiedere un finanziamento per un importo inferiore e non corrispondente al prezzo di vendita: è appena il caso di osservare come tale argomento del tutto ipotetico non fornisca alcuna giustificazione alla riscontrata anomalia, non apparendo logiche, secondo l’”id quod plerumque accidit”, richieste di finanziamento per l’acquisto di veicoli per importi maggiori del prezzo di vendita da parte di clienti che verrebbero ad soggettarsi ad un aggravio di oneri per interessi), in tal modo richiedendo quindi alla Corte una nuova valutazione del materiale probatorio che non è consentita dal carattere chiuso del giudizio di legittimità confinato ai soli vizi della sentenza impugnata tassativamente indicati nell’art. 360 co l c.p.c.”.

La critica per vizio motivazionale per la Corte non può risolversi nella mera contrapposizione alla valutazione compiuta dal Giudice di merito di una diversa prospettazione soggettiva della rilevanza probatoria delle risultanze istruttorie, trattandosi di scelte che sono espressione del principio del libero convincimento del giudice.

Inoltre, osserva la Corte, i generici riferimenti al PVC ed alle tabelle ivi richiamate, da cui emergeva che solo in un numero minore di casi il prezzo fatturato fosse inferiore all’importo finanziato, non appaiono dirimenti ad escludere le difformità, tra i prezzi di vendita e gli importi finanziati, riscontrate dalla CTR in relazione alle operazioni commerciali contestate “e dunque sono inidonei ad inficiare l’argomento presuntivo per cui il prezzo di vendita di un veicolo fatturato per un importo inferiore a quello richiesto dal cliente per ottenere un finanziamento finalizzato al predetto acquisto, costituisce indizio dotato dei requisiti idonei ad integrare, la prova presuntiva di una sottofatturazione (corrispettivo in nero), tanto più se considerato globalmente con l’intero complesso indiziario (risposte ai questionari fomite dai clienti)”.

Concludono i massimi giudici, osservando come la CTR abbia attribuito efficacia probatoria a determinati indizi addotti dalla Amministrazione finanziaria, facendo corretta applicazione della regola del riparto che, “in caso di pretese aventi ad oggetto una maggiore imposta rispetto a quella dichiarata e versata dal contribuente, e fondate sulla esistenza di ulteriori ricavi occulti, pone a carico della parte che vanta il credito, nella specie l’Ufficio finanziario, di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi. La valutazione di sufficienza probatoria non concerne pertanto l’applicazione della regola stabilita dall’art. 2697c.c., ma, ancora una volta, l’attività di rilevazione dei fatti allegati e dimostrati e di ricostruzione della fattispecie concreta, censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio motivazionale”.

Brevi note

L’interessante pronunciamento della Corte risponde alle domande inevase, invece, dal contribuente: se è normale che il finanziamento sia pari al prezzo di vendita, ovvero inferiore, qualche ragionevole dubbio fiscale sorge nel momento in cui il finanziamento è superiore al prezzo indicato in fattura. A quest’ultima domanda il contribuente, di fatto, non ha saputo rispondere.

Teniamo conto che la ricostruzione presuntiva si è avvalsa anche delle risposte dei clienti ai questionari.

L’operazione oggi sotto osservazione da parte della Corte di Cassazione appare complessa ma di fatto è assai semplice.

L’auto o la moto viene acquistata e fatturata per 10 mila euro e il finanziamento è di 12 mila euro. La differenza viene ripresa a tassazione quale maggior ricavo non contabilizzato.

Qui più che di una presunzione ci troviamo di fronte a dei dati certi che sono difficilmente smentibili.

Se al cliente l’autovettura costa 10 mila euro che necessità ha lo stesso cliente di ottenere un finanziamento superiore?

E’ vero che nella prassi commerciale, specialmente in un certo periodo storico, il cliente, attraverso il finanziamento dell’acquisto dell’autovettura, si autofinanziava, ma è pur vero che ciò va provato.

Spesso magari si chiedeva un finanziamento maggiore o per procedere a lavori sulla stessa autovettura, ovvero per chiudere altri debiti contratti altrove.

Ma le carte parlano ai fini fiscali. E in queste ipotesi (differenze fra i finanziamenti ottenuti dai clienti e i prezzi di vendita dichiarati in bilancio) è legittimo l’accertamento, atteso che trattasi di presunzione grave, precisa e concordante.

Sul versante giurisprudenziale, ricordiamo che con l’ordinanza n. 5725 dell’11 aprile 2012 (ud 6 marzo 2012) la Corte di Cassazione aveva già accolto, sostanzialmente, la tesi dell’Amministrazione finanziaria in materia di sottofatturazione di merce a rate, cassando con rinvio la sentenza impugnata. La controversia promossa da una società esercente la vendita di moto contro l’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di decisione sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria in secondo grado, che ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento relativo ad Iva, Irap ed Iva per l’anno 1998. Per le Entrate la CTR avrebbe omesso di considerare gli elementi di fatto che palesavano la sistematica sottofatturazione da parte della società, quali la mancanza di registrazione nei registri propri della società delle battiture di scontrini fiscali equivalenti agli importi delle differenze non fatturate rispetto ai contratti di finanziamento, nonchè l’assenza nel registro delle fatture ed in quello dei corrispettivi di fatture attive relative alle differenze indicate. La Corte ha ritenuto fondata la censura avanzata, atteso che “nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, relativamente ai fatti sopraenunciati”.

Inoltre, con la sentenza n. 79 del 5 agosto 2011 (ud. del 19 luglio 2011) la CTP di Firenze, Sez. I, si era occupata di una fattispecie similare, riguardante i concessionari d’auto, dove il rilievo derivava dall’esame dei contratti di finanziamento per l’acquisto di autovetture e del conseguente riscontro che “la società ricorrente aveva emesso fatture con importi inferiori rispetto agli importi indicati sui moduli di finanziamento sottoscritti dai clienti. Costoro avevano fatto ricorso al cosiddetto ‘prestito finalizzato’ che consente l’erogazione da parte dell’istituto finanziatore di un importo che viene corrisposto al fine esclusivo dell’acquisto del bene indicato nel contratto. La società A., come garante del finanziamento, ha inoltrato alla banca o istituto finanziario i moduli sottoscritti dai clienti e successivamente, una volta ricevuto l’assegno o il bonifico per il finanziamento versato a conclusione dell’istruttoria di rito, ha concluso l’affare con l’emissione della fattura”. Per giudici fiorentini “la pretesa tributaria è del tutto giustificata e trae fondamento da tutte le operazioni di sottofatturazione accertate e contestate con la verifica fiscale della Guardia di Finanza. Gli accertamenti impugnati sono dunque legittimi perché la società ricorrente ha emesso fatture per importi inferiori a quelli effettivamente realizzati con il commercio delle auto”.

9 novembre 2015

Gianfranco Antico