La correzione della dichiarazione a favore del contribuente

Proponiamo un ripasso delle possibilità e dei termini per inviare una dichiarazione correttiva a favore del contribuente.

La laboriosità delle regole tributarie ha raggiunto livelli tali che, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, può capitare di commettere errori di vario tipo, da quelli più comuni, come aver dimenticato di dichiarare alcuni redditi oppure di beneficiare di oneri detraibili e/o deducibili, a quelli più rognosi, legati alla conoscenza della materia tributaria.

In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa: le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione di Unico e siano a favore o meno del contribuente.

 

Correzione nei termini di presentazione

errori dichirazione redditiI contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria  un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Se dalla dichiarazione corretta risulta:

un maggior credito o una minore imposta dovuta: il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo. È possibile, in alternativa, utilizzare il credito in compensazione per pagare altri tributi;

una maggiore imposta dovuta o un minor credito: il contribuente potrà versare le somme dovute avvalendosi del ravvedimento operoso nel caso i termini per il pagamento siano già scaduti.

 

Correzioni dopo la scadenza dei termini di presentazione: dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione.

La dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è possibile a condizione che quella originaria sia stata regolarmente presentata. Si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

 

 

Dichiarazione integrativa IN DIMINUZIONE a correzione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2013 e precedenti

Integrativa per il 2013

Presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art.2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni della dichiarazione ordinaria, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior valore della produzione o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.

In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso.

È considerata dichiarazione integrativa a favore anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.

Pertanto, gli errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, possono essere sanati presentando una dichiarazione integrativa entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (entro il 30 settembre 2015 è possibile sanare l’anno d’imposta 2013).

Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.

 

Integrativa anni precedenti

Nel caso la dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2013 non fosse presentata entro il termine del 30 settembre 2015 si dovrà procedere mediante istanza di rimborso, in carta libera, e restare in attesa che la stessa Agenzia delle Entrate provveda.

Decorsi inutilmente i 90 giorni, vale il silenzio-rifiuto, per il contribuente non resta che la via del reclamo/mediazione che precede il contenzioso.

Pertanto, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, che si attiene a quanto dettato dall’art. l’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, non sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificata.

 

Dichiarazione integrativa IN AUMENTO a correzione della dichiarazione per il 2013 e precedenti

Integrativa per il 2013

Il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d’imposta, presentando una “dichiarazione integrativa” (va barrata l’apposita casella sul frontespizio) entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte.

Nell’ipotesi di ravvedimento prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;

 

Integrativa anni precedenti

È sempre possibile presentare una dichiarazione integrativa entro i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In tal caso le sanzioni saranno determinate direttamente dall’ufficio e non dal contribuente. Come previsto dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato nella dichiarazione ordinaria l’indicazione di un minor valore della produzione o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2017 si può correggere l’Unico 2013).

In questo caso, scaduti i termini per fruire della riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento, le maggiori somme dovute saranno chieste dall’Agenzia delle Entrate.

 

Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa anche al fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione.

Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.

 

Le sanzioni

E’ prevista l’applicazione della sanzione del 30% per il mancato, carente o tardivo versamento delle imposte dichiarate sulle maggiori imposte dovute per gli errori riscontrati durante i controlli automatici (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte – articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973) e i controlli formali (ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta – articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973).

Nel caso di infedele dichiarazione (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Se ricorrono le condizioni, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte.

 

8 settembre 2015

Giovanna Greco