Armonizzazione contabile e contabilizzazione degli arretrati contrattuali

Con la ripartenza della contrattazione collettiva nazionale si ripropone il tema della corretta contabilizzazione degli arretrati contrattuali nel rispetto dei principi di armonizzazione contabile. A cura di Marco Rossi.

Con la ripartenza della contrattazione collettiva nazionale (anche a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale) si ripropone il tema della corretta contabilizzazione degli arretrati contrattuali, rispetto ai quali i principi dell’armonizzazione contabile suggeriscono soluzioni diverse da quelle generalmente utilizzate in passato dagli enti locali.

Con il nuovo sistema contabile armonizzato, infatti, sono state modificate radicalmente le regole di competenza da utilizzare per l’imputazione degli impegni di spesa, con l’introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata, che tiene conto non solo della formazione dell’obbligazione giuridica ma altresì della sua esigibilità.

In più con l’esigenza, per offrire una migliore rappresentazione delle risultanze contabili, di assumere impegni di spesa esclusivamente a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate e della precisa individuazione degli elementi necessari, fatta salva la contestuale necessità di assicurare la copertura finanziaria.

Ecco perché, secondo il principio contabile n° 2 relativo alla contabilità finanziaria, facendo sintesi di entrambi gli aspetti, è ora stabilito che l’imputazione dell’impegno, per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, può avvenire esclusivamente nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale.

Ciò vale altresì per i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, salvo che (per salvaguardare il rispetto del fondamentale principio dell’esigibilità, cardine della nuova contabilità) i contratti sottoscritti non dispongano il differimento degli effetti economici.

Per assicurare, poi, la copertura finanziaria ma altresì che la gestione del bilancio non determini delle spese latenti si prevede (o meglio, letteralmente, “si auspica”), nelle more della firma del contratto, che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento di appositi capitoli (rectius di apposite somme) sui quali non risulta possibile procedere all’assunzione di impegni ed all’esecuzione di pagamenti.

Ovviamente, a fronte di tali stanziamenti non impegnati, a causa della mancata sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale (con il conseguente formale riconoscimento degli arretrati), si determina un corrispondente effetto positivo sul risultato di amministrazione, al fine di accantonare progressivamente le risorse per fronteggiare i rinnovi.

Naturalmente, lo stesso principio stabilisce che tale accantonamento non deve essere eseguito nell’ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali senza possibilità di recupero.

In altri termini, quindi, secondo il nuovo ordinamento contabile, fino alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo non risulta possibile procedere all’assunzione di alcun impegno, dovendosi medio tempore eseguire appositi accantonamenti (da stimare adeguatamente) nell’ambito del risultato di amministrazione mediante corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione, non seguiti da impegno e che, pertanto, non comportano la formazione di residui passivi.

Dagli stessi accantonamenti sarà possibile attingere le risorse (anche nel corso dell’esercizio provvisorio, secondo le regole dettate dalla nuova formulazione dell’art. 187 Tuel) per finanziare il pagamento degli arretrati a favore dei dipendenti al momento della sottoscrizione definitiva del contratto, ovviamente previa assunzione del correlato impegno di spesa.

 

16 settembre 2015

Marco Rossi