IVASS: istituito l'archivio informatico integrato per il contrasto alle frodi assicurativE

è stato finalmente regolamentato l’archivio informatico integrato, già previsto dall’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, considerato uno strumento indispensabile per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

 

  1. Premessa.

Praedatorias scelus, le truffe alle compagnie d’assicurazione auto costituiscono una delle modalità di reato più comuni in Italia.

Basta dare uno sguardo ai media per verificare come questo particolare crimine assurga continuamente agli onori della cronaca: “CID falsificati”; “testimonianze del tutto inventate”; “polizze contraffatte”; “falsi sinistri” e tante altre sono le tecnichepiù usate per porre in essere questo tipo di truffa.

La mente è costituita da organizzazioni criminalie para-criminali che traggono notevoli profitti dall’organizzazione di finti incidenti e sinistri, molte volte grazie anche al supporto fondamentale di una rete di complici costituita da rispettabili professionisti o persone insospettabili, il cui unico scopo è quello di creare un lucroso business criminale.

Il risultato pesa come un macigno sulle spalle dei cittadini ed autisti onesti: un considerevole aumento dei costi della polizza RC Auto.

L’Italia è lo Stato dove le polizze assicurative costano di più, la nazione dove quest’onere è sempre in aumento.

Per tentare di arginare questo fenomeno, è stato introdotto l’articolo 21 – “Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative” – del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, laddove si prevede che l’Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni (IVASS) si occupi della prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Come noto, l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la legge n. 135 del 2012, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 95 del 2012, subentrando in tutte le funzioni, le competenze ed i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.

A tal riguardo, si segnala che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del codice delle assicurazioni private, adottando ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rendendo nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.

L’IVASS effettua, inoltre, le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle linee di politica assicurativa.

L’articolo 21, invero, recepisce il dispositivo della risoluzione in Commissione Finanze della Camera dei Deputati n. 8/00210, approvata il 26 settembre 2012, con la quale si impegna il Governo ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto riguarda il contrasto alle frodi nel settore, in particolare attraverso la creazione di una struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto che si affianchi in tale opera alle stesse compagnie assicurative, all’autorità di vigilanza sul comparto, nonché alle forze di polizia ed alla magistratura, fermo restando il diretto impegno delle strutture liquidative delle compagnie assicurative nell’azione di contrasto delle frodi1.

Tra l’altro, la stessa Commissione Finanze, il 30 giugno 2011, aveva approvato, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, C. 1964, C. 3544 e C. 3589, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Orbene, diverse norme contenute nel predetto disegno di legge sono poi confluite nel decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Ad adiuvandum, l’articolo 30 del predetto decreto-legge sulle liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo per le imprese operanti nel ramo r.c. auto di trasmettere all’IVASS una relazione annuale contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi l’IVASS deve:

  • analizzare, elaborare e valutare le informazioni desunte da un archivio informatico integrato, nonché informazioni e documentazione pervenute dalle imprese assicurative e dagli intermediari, onde individuare i casi di sospetta frode e stabilire i possibili meccanismi di allerta preventiva;

  • acquisire informazioni circa le attività poste in essere dai soggetti citati al precedente alinea;

  • segnalare agli stessi soggetti e all’Autorità giudiziaria i profili di anomalia emersi a seguito dell’attività di analisi svolta;

  • fornire collaborazione ai medesimi soggetti e alle forze di polizia, con lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno in argomento;

  • redigere una relazione annuale sull’attività svolta rendendo pubblici i risultati e avanzando eventuali proposte di modifica della disciplina sulla materia.

Il menzionato archivio informatico integrato dovrà esser connesso con una serie di archivi e banche dati, pubblici e privati. Nello specifico:

  • attestati di rischi;

  • sinistri, anagrafe testimoni e danneggiati;

  • veicoli e abilitati alla guida;

  • dati della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) per la gestione del fondo garanzie per le vittime della strada;

  • ulteriori archivi e banche dati, da individuarsi con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

Nonostante la chiara urgenza di dare attuazione agli obiettivi fissati dall’articolo 21 del citato decreto-legge n. 179/2012, ovvero contrasto alle frodi attraverso sistemi di allerta e repressione dei reati assicurativi dei veicoli a motore, consentendo una riduzione dei costi di copertura RCA ed un riconosciuto vantaggio per i consumatori, sia economico che di riduzione dei premi di polizza nelle aree di maggior rischio, sono stati necessari quasi tre anni per vedersi concretizzare quanto fino ad ora detto.

Recentemente, infatti, è stato emanato il decreto 11 maggio 2015, n. 108, a firma del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante “Regolamento recante l’istituzione dell’archivio informatico integrato, di cui si avvale l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.

Analizziamo il predetto decreto nelle parti di maggior interesse.

  1. Finalità e funzionamento dell’archivio informatico integrato.

Con l’istituzione del citato archivio si intende perseguire il fine di favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo dei veicoli a motore, migliorare l’efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione ed individuare i fenomeni fraudolenti.

Relativamente al suo funzionamento, diciamo che, in primis, l’archivio, al fine di porre in essere un’attività antifrode più mirata ed efficace, deve fornire alle imprese di assicurazione, indicazioni sul livello di anomalia di ogni sinistro comunicato alla banca dati sinistri, utilizzando idonei indicatori, ottenuti dalle verifiche e dalle integrazioni delle informazioni contenute negli altri archivi connessi.

L’archivio attiva la consultazione delle banche dati, per ogni sinistro acquisito ed eventualmente aggiornato nella banca dati sinistri, al fine di accertare le informazioni segnalate dalle imprese di assicurazione, nonché acquisire i dati integrativi necessari per il calcolo degli indicatori di anomalia.

Terminata la fase di raccolta, verifica ed integrazione dei dati sul sinistro, l’archivio provvede al calcolo degli indicatori di anomalia, per la successiva comunicazione alle imprese di assicurazione coinvolte. Solo nell’ipotesi in cui il livello di anomalia dell’indicatore ottenuto sia superiore a quello fissato periodicamente dall’IVASS, allora gli indicatori analitici per i quali si riscontrano anomalie vengono comunicati a tutte le imprese di assicurazione interessate.

  1. Gli indicatori di anomalia e le altre banche dati

Operiamo subito una distinzione tra indicatori di anomalia analitici e indicatori di anomalia di sintesi. Sia i primi che le soglie dei secondi sono determinati con provvedimento dell’IVASS.

Gli indicatori di anomalia analitici si attivano in presenza di anomalie concernenti la ricorrenza degli eventi o la veridicità dei dati. Per il calcolo di questi indicatori si utilizzano i dati già presenti negli archivi costituiti presso l’IVASS, ovvero sinistri, anagrafe testimoni e danneggiati, nonché quelli dell’allegato A del decreto in esame.

Tali indicatori si riferiscono a 4 aree di analisi:

  • veicoli direttamente coinvolti nel sinistro;

  • soggetti direttamente coinvolti nel sinistro;

  • altri soggetti interessati nel sinistro;

  • altri aspetti inerenti il sinistro.

Ad ognuna di essa l’IVASS associa un peso in funzione della rilevanza dell’anomalia che l’indicatore rappresenta.

La somma dei pesi di ciascuno degli indicatori di anomalia analitici attivati determina l’indicatore di anomalia di sintesi, il cui valore, in ottica antifrode, è classificato in:

  • nullo;

  • basso;

  • medio;

  • alto.

Per ciò che concerne la connessione dell’archivio informatico integrato e le altre banche dati, di seguito elenchiamo, sulla base di quelli già indicati dal menzionato articolo 21, i data base utilizzati:

  • banca dati dei contrassegni assicurativi;

  • archivio nazionale dei veicoli;

  • anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

  • pubblico registro automobilistico;

  • ruolo dei periti assicurativi.

Spetterà ad un successivo regolamento determinare la tempistica e le modalità di connessione con le altre banche dati, già previste dal citato articolo 21, non espressamente elencate nel decreto di cui trattasi.

Con lo scopo di implementare progressivamente le relative connessioni, è stato stabilito che l’utilizzo delle banche dati deve essere subordinato alla definizione di successive convenzioni stipulate tra l’IVASS e le Amministrazioni o gli enti titolari degli archivi e delle banche dati interessate.

  1. Timing operativo per la connessione con le banche dati

Il processo di implementazione informatica, nel rispetto dei criteri di gradualità e sostenibilità tecnologica, si articola in 2 fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione:

  • entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in argomento, l’IVASS rende operativo l’archivio informatico integrato, connesso con gli archivi già esistenti, ovvero quelli indicati al 2° cpv. del paragrafo precedente;

  • nei successivi 30 giorni, il predetto istituto procede alla connessione con le banche dati e gli archivi menzionati al 6° cpv. del precedente paragrafo.

Il collegamento informatico dell’archivio con tutte le predette banche dati avviene mediante connessione telematica, secondo le specifiche tecniche definite d’intesa dall’IVASS con le Amministrazioni o gli enti interessati.

È utile inoltre sottolineare che la consultazione e l’utilizzo, da parte dell’IVASS, delle informazioni presenti presso gli archivi e banche dati interessate, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza oneri a carico dell’istituto.

  1. L’accesso all’archivio e il trattamento dei dati.

L’accesso all’archivio informatico integrato è consentito all’Autorità giudiziaria e alle Forze di polizia, nonché alle pubbliche amministrazioni ed ai soggetti terzi legittimati indicati dalla legge, limitatamente alle informazioni necessarie per le finalità antifrode, e cioè ai soli indicatori di anomalia ed ai relativi dati di calcolo, previa stipulazione di apposita convenzione.

Le imprese di assicurazione invece, ai fini della liquidazione dei sinistri, ricevono le informazioni relative agli indicatori di anomalia ed ai connessi dati di calcolo, secondo le indicazioni tecniche fornite dall’IVASS e pubblicate sul proprio sito web, entro 90 novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto analizzato.

Nell’ipotesi in cui le informazioni rilevate dall’archivio risultino rilevanti per le imprese queste, in comune e previa informativa all’IVASS, possono svolgere approfondimenti finalizzati ad acquisire maggiori elementi probatori necessari ai fini dell’eventuale azione giudiziaria.

L’acquisizione dei dati relativi agli indicatori di anomalia deve avvenire senza oneri economici per le imprese di assicurazione e sotto la vigilanza dell’IVASS.

Il termine massimo di iscrizione delle informazioni nell’archivio informatico integrato è di 5 anni, dalla data di definizione di ciascun sinistro.

La metodologia di conservazione successiva è distinta in due fasi.

  • decorso il predetto termine di 5 anni, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico gestito dall’IVASS, che li comunica esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti di privacy degli interessati;

  • dopo ulteriori 5 anni dalla procedura di cui al precedente alinea, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati, i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in forma anonima.

L’IVASS, infine, oltre ad adottare ogni misura idonea al corretto e regolare funzionamento dell’archivio informatico integrato, ne garantisce la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

12 settembre 2015

Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra

1Si rinvia al dossier n. 737 del 10 dicembre 2012 – schede di lettura – del Servizio Bilancio, avuto riguardo all’Atto Camera 5626