Tutte le controversie aventi ad oggetto le spese processuali rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Il principio è contenuto nella sent n. 14554/2015 emanata dalle sezioni unite della Cassazione da cui emerge che, atteso che la giurisdizione tributaria ha ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ex art. 2 D lsg n. 546/1992, il relativo giudizio concernente le spese processuali liquidate dalle Commissioni tributarie sono di competenza del giudice tributario.
Secondo quanto disposto dal citato 2 del D lgs n. 546/92, l’articolo 2 prevede che rientrano tra le competenze della giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Tale norma ha esteso la competenza del giudice tributario alle controversie aventi ad oggetto i tributi