Il giudice tributario è competente sulle spese legali

la Cassazione conferma che tutte le controversie aventi ad oggetto le spese processuali rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie

 

Tutte le controversie aventi ad oggetto le spese processuali rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Il principio è contenuto nella sent n. 14554/2015 emanata dalle sezioni unite della Cassazione da cui emerge che, atteso che la giurisdizione tributaria ha ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ex art. 2 D lsg n. 546/1992, il relativo giudizio concernente le spese processuali liquidate dalle Commissioni tributarie sono di competenza del giudice tributario.

Secondo quanto disposto dal citato 2 del D lgs n. 546/92, l’articolo 2 prevede che rientrano tra le competenze della giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Tale norma ha esteso la competenza del giudice tributario alle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, escludendo, tuttavia, dalla giurisdizione tributaria gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Tale norma deve essere coordinata con l’art. 19 dello stesso decreto il quale contiene un elenco non definitivo degli atti impugnabili, tra i quali, rientra, ad esempio il preavviso di fermo amministrativo, ritenendo che la competenza circa i provvedimenti riguardanti i beni mobili registrati appartiene al giudice tributari (Cass. SU, n.15426 del 01/07/2014).

 

Il giudice tributario deve verificare la natura del credito e solo se si tratta di crediti di natura tributaria può trattenere la causa altrimenti deve rimetterla al giudice ordinario (cfr. CTR Roma sent. n. 1817/2014 da cui emerge che se i crediti derivano da contravvenzioni al codice della strada o da contributi previdenziali i relativi contenziosi sono di competenza del giudice ordinario).

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale con cui il Comune ha richiesto il pagamento di spese legali a seguito di sentenza. Infatti il contribuente in base alla sentenza a lui favorevole aveva presentato istanza di sgravio delle somme richieste ma il Comune si è opposto sostenendo la non definitività della decisione e il contribuente ha impugnando il diniego dello sgravio, risultando soccombente sia in primo che secondo grado. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione.

Le sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato preliminarmente che la pretesa del Comune oggetto del giudizio riguarda le spese di giustizia liquidate nella sentenza dalla CTP, confermata in appello ed anche in sede di legittimità; si tratta, quindi, di una decisione di condanna, adottata ai sensi dell’art. 15 D.lgs. n. 546/92, a cui sono applicabili le norme della giurisdizione tributaria.

 

 

Nel ribadire l’ampliamento dell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 2 D.lgs. n. 546/92, i giudici hanno pronunciato il principio secondo cui la controversia avente ad oggetto la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni tributarie durante il giudizio dinanzi alle stesse, rientrano senza dubbio nella giurisdizione tributaria, “dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali ‘ogni altro accessorio’ o ‘altri accessori’ per la loro latitudine, ricomprendono, senz’altro le spese processuali”. Deve affermarsi, quindi, che, trattandosi di somme pretese per spese legali liquidate, con sentenza passata in giudicato, il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione tributaria, nell’ambito delle previsioni che assegnano alla stessa le controversie concernenti tutti gli “altri accessori”.

Del resto il suddetto art. 2, come modificato dall’articolo 3 bis del DL 203/ 2005, ha riconosciuto che rientrano nella giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati., compresi quelli regionale, provinciale e ‘comunali’ ed ogni altro accessorio”.

Si rileva che prima del pronunciamento in esame, la giurisprudenza di legittimità si è espressa univocamente riconoscendo l’estensibilità dell’elenco degli atti impugnabili di cui al citato art 19, sia nel rispetto delle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost. – Cass, SU n. 640/2015; n. 6395/2014).

18 settembre 2015

Enzo Di Giacomo