i documenti prodotti irritualmente in primo grado dalle parti possono essere depositati nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione di secondo grado
I documenti prodotti irritualmente in primo grado possono essere depositati nel giudizio di appello dinanzi alla C.T.R..
Quanto precede è contenuto nella sent n. 12783/2015 della Suprema Corte da cui emerge che nel giudizio di appello le parti possono depositare ex art. 58 D.lgs. n. 546/92 nuovi documenti anche se presentati irritualmente in primo grado.
Occorre precisare che il precedente art. 32 del D.lgs. n. 546/92 stabilisce che il termine per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, anche se non dichiarato tale dalla legge, mentre il successivo art. 58 stabilisce che “Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”. L’intento del legislatore con tale ultima disposizione è di limitare il thema decidendum, già espresso nel precedente art. 57, relativamente alle domande e alle eccezioni, restringendolo di fatto all’ambito meramente probatorio. Infatti nel giudizio di appello le parti ai sensi dell’art. 58, secondo comma, possono depositare nuovi documenti, anche se prodotte in modo irrituale in primo grado.
Nella fattispecie in esame la CTR ha confermato la sentenza dei giudici di prime cura riconoscendo la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dall’ente locale nei confronti del contribuente, ritenendo la natura edificatoria anziché agricola di alcuni terreni. In particolare, il contribuente ha eccepito il notevole ritardo con cui il Comune ha presentato i documenti di compravendita relativi ai fabbricati per i quali veniva richiesta la diversa natura edificatoria e di conseguenza l’imposizione fiscale.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il termine dell’art. 32 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte e ad assicurare il contraddittorio tra le parti. (cfr. Cass. nn. 11929/2011 e 1771/2004). Infatti le parti possono produrre nuovi documenti in appello entro il termine di cui al suddetto art. 32 ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, dovendo ritenersi la natura perentoria del termine (Cass. nn. 655/2014 e 26741/2013). Da ciò deriva che la mancata osservanza di tale termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza rilevare che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.
La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è consentita, infatti, solo in relazione alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’inosservanza dei termini perentori, come previsto dall’art. 153 c.p.c.. Le parti comunque possono depositare novi documenti dinanzi alla CTR ex art. 58, c. 2, d lgs n. 546/92, a nulla rilevando che siano stati presentati in modo irrituale in primo grado (Cass. n. 7329/2003).
Ciò posto, i documenti irritualmente prodotti nel giudizio di primo grado devono ritenersi ritualmente prodotti in appello. Si annovera in materia anche qualche decisione di merito da cui emerge che il termine in esame persegue la garanzia del rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Risulta inibito pertanto al giudice del gravame l’utilizzo di documenti così tardivamente prodotti. (cfr. CTR Palermo 1558/2014; CTR Toscana n. 26/2012).
8 luglio 2015
Enzo Di Giacomo