La difficoltà da parte degli Enti Locali al passaggio ai nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, continua a creare problemi e dubbi sulla corretta applicazione dei nuovi principi. Iniziano, pertanto, le questioni sollevate innanzi la magistratura contabile al fine di avere corrette interpretazioni di come operare. Benché depositata in data 22/04/2015, la deliberazione n.167 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, è stata pubblicata sul sito solo in data 09/06/2015. La citata deliberazione risponde ai seguenti tre quesiti sollevati dal Comune istante.
QUESITO N.1
Se durante l’esercizio 2015, pur trovando applicazione il bilancio autorizzatorio di cui al DPR 194/1996, trova applicazione integralmente il principio contabile applicato delle contabilità finanziaria (all. 4/2), posto che il comma 11 dell’art. 3 fa riferimento per l’anno 2015 soltanto al principio generale n. 16, contenuto nell’allegato 1.
Al fine di rispondere al citato quesito, il Collegio contabile siciliano parte da una lettura integrata e sistematica dei commi 1 e 11 dell’art. 3 nonché del comma 12 dell’art. 11 del d.lgs. 118 del 2011. L’art. 3 sopra menzionato, nei commi che qui interessano, stabilisce che: “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)
…
11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie