Il parere reso in seguito ad istanza di interpello disapplicativo è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto costituisce un diniego di agevolazione.
Quanto sopra è contenuto nella sent. 13516/2014 della CTP di Roma da cui emerge che in tale caso la situazione del contribuente non è di interesse legittimo ma di mero diritto soggettivo.
Come prevede l’art. 2 del D Lgs n. 54671992 rientrano nella giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di “ogni genere e specie” comunque denominati, mentre il successivo art. 19 contiene una elencazione degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario.
Il diniego all’interpello si configura come “un atto ritualmente impugnabile in quanto è idoneo a determinare svantag