Interpello: il diniego è impugnabile dinanzi al Giudice Tributario

il parere negativo reso in seguito ad istanza di interpello disapplicativo è un atto impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto costituisce un diniego di agevolazione da parte del Fisco

Il parere reso in seguito ad istanza di interpello disapplicativo è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto costituisce un diniego di agevolazione.

Quanto sopra è contenuto nella sent. 13516/2014 della CTP di Roma da cui emerge che in tale caso la situazione del contribuente non è di interesse legittimo ma di mero diritto soggettivo.

Come prevede l’art. 2 del D Lgs n. 54671992 rientrano nella giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di “ogni genere e specie” comunque denominati, mentre il successivo art. 19 contiene una elencazione degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario.

Il diniego all’interpello si configura come “un atto ritualmente impugnabile in quanto è idoneo a determinare svantaggi fiscali nella sfera giuridico-patrimoniale del contribuente”. L’elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 D lgs n. 546/92 compiuta dal legislatore non può ritenersi esaustiva per cui la competenza del giudice tributario, estesa ai tributi di ogni genere e specie, è ormai definita per materia e non più per atti impugnabili. Ciò che rileva ai fini dell’individuazione dell’atto impugnabile è la suscettibilità dello stesso di incidere nella sfera del contribuente. Sussiste la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 D Lgs n. 546/92 quando si ritenga che anche la dichiarazione negativa resa dall’agenzia delle entrate rappresenti espressione del potere impositivo ad essa spettante.

Il diniego, pertanto, che incide immediatamente sul rapporto tributario è suscettibile di impugnazione, riferendosi la tassatività dell’elencazione del citato art. 19 non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma all’indicazione di categorie di atti considerati in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, sicché l’ambito oggettivo del suo comma 1, lettera g, non può circoscriversi alla negazione del diritto di credito vantato dal contribuente ma deve comprendere anche le modalità di attuazione di tale credito nel rapporto tributario (Cass, SU, n. 3773/14; CTP Roma n. 16911/14).

Nel caso di specie la contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego emanato dall’Ufficio finanziario on il quale veniva dichiarata inammissibile l’istanza d’interpello per la disapplicazione della norma antielusiva ex art. 172, comma 7, del Tuir, atteso che l’atto di diniego era da considerare come atto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

I giudice tributari ha ritenuto che il diniego è un atto impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto rappresenta un diniego di agevolazione. La risposta all’interpello non rientra tra gli atti per i quali è necessario proporre impugnazione; tuttavia l’atto, avendo natura di provvedimento può essere impugnato spettando al contribuente valutare se impugnare la riposta negativa o attendere, per l’impugnazione l’eventuale accertamento.

Ne deriva che il contribuente aveva comunque diritto ad una risposta, sia positiva che negativa, e l’ufficio finanziario era tenuto a fornire detta risposta non sussistendo alcuna ipotesi di inammissibilità. Per quanto attiene alla tardività della richiesta presentata senza rispettare il termine dei novanta giorni prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, i giudici tributari hanno precisato che tale termine deve considerarsi meramente ordinatorio e non perentorio e dunque non suscettibile di produrre questioni di inammissibilità. Al riguardo, si può affermare che la dichiarazione è sempre modificabile e il contribuente può sempre adeguare il suo comportamento a quello suggerito dall’ufficio anche dopo la scadenza del termine per presentazione della dichiarazione.

La CTP, pertanto, nel censurare l’operato dell’ufficio che doveva fornire una risposta alla richiesta della contribuente ex art. 37-bis, c.8, Dpr n. 600/73, ha accolto il ricorso compensando le spese di lite.

4 febbraio 2015

Enzo Di Giacomo