Verifiche antimafia: la documentazione acquisita dalle SOA

la gestione delle procedure di appalto pubblico è soggetta alle norme antimafia: analisi delle criticità nella gestione di tale tipologia di controllo (Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra)

  1. Premessa  

Come noto1, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE2 disciplina, a mente dell’articolo 1, i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori di servizi, prodotti, lavori ed opere.

Più in particolare, l’articolo 40, concernente la Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, al comma 1 prevede che: “I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente”.

L’articolo 38, elenca, invece, i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell’attestato di qualificazione, laddove al comma 1 lettera b) si evidenzia l’assenza della pendenza del procedimento “per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”.

Quindi, l’esclusione e il divieto operano per:

  • l’impresa individuale, se la pendenza riguarda il titolare o il direttore tecnico;

  • la società in nome collettivo, se il procedimento riguarda i soci o il direttore tecnico;

  • la società in accomandita semplice, se risultano coinvolti i soci accomandatari o il direttore tecnico;

  • altro tipo di società; se le pendenze riguardano gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Le richiamate Leggi n.1423/56 e n. 575/65 sono state abrogate per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il c.d.Codice antimafia, pertanto le disposizioni di cui al menzionato art. 38 sono da intendersi così sostituite:

  • l’art. 3 della Legge. n. 1423/1956 dall’art. 6 del Codice antimafia (Tipologia delle misure e loro presupposti);

  • l’art. 10 della Legge n. 575/1965 dall’art. 67 dello stesso Codice (Effetti delle misure di prevenzione).

Nello specifico, le disposizioni del Codice antimafia, in particolare quelle del Libro II, entrate in vigore con la pubblicazione del Decreto Legislativo15 novembre 2012, n. 218, pur non prevedendo l’abrogazione espressa del citato art. 38, comma 1 lett. b), ne hanno senz’altro innovato la disciplina dettata.

Le medesime disposizioni sono da considerarsi innovative anche rispetto al menzionato Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi in quanto hanno espressamente previsto, in seno al citato art. 67, tra i provvedimenti il cui rilascio è condizionato dalle verifiche antimafia, l’attestato di qualificazione.

Il presente contributo intende soffermarsi sulla tipologia di documentazione da acquisire, per le verifiche antimafia, da parte delle SOA3, in sede di rilascio dell’attestato di qualificazione.

  1. Documentazione antimafia. Cosa acquisiscono le SOA?

Orbene, come accennato in premessa, l’attestazione di qualificazione viene indicata dall’art. 67 del Codice Antimafia tra i provvedimenti il cui rilascio è condizionato dalle verifiche antimafia, occorre – quindi – stabilire se le SOA debbano effettuare le verifiche acquisendo la sola “comunicazione antimafia” o anche “l’informazione antimafia”.

Per poter risolvere la problematica evidenziata occorre richiamare il dettato degli artt. 83 e 84 del citato Codice Antimafia.

Il comma 1 dell’art. 83 prevede che: “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”.

L’art. 84, invece, stabilisce al comma:

  • 1 che “La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia”;

  • 2 che“La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”;

  • 3 che“L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 7, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

Riassumendo, quindi, in sintesi: dalla combinata lettura dei richiamati articoli emerge semplicemente un generico rinvio operato dall’art. 83 alla documentazione antimafia di cui all’art. 84, ai fini del rilascio anche degli attestati di qualificazione, provvedimenti tra quelli indicati nell’articolo 67.

La norma non chiarisce in alcun modo se le SOA, ai fine del rilascio dei predetti attestati, debbano acquisire l’informazione antimafia ovvero anche la comunicazione antimafia.

Ci soccorrono le disposizioni dell’articolo 90 e seguenti del Codice Antimafia laddove, unitamente all’articolo 84, emerge una tassatività dell’elenco dei rapporti sottoposti a verifica antimafia, con la conseguente esclusione di tutti quei provvedimenti amministrativi nei quali vanno ricondotte anche le attestazioni di qualificazione.

In tal senso si è anche espresso il Ministero dell’Interno con le note n. 11001/119/20(8)4 e n. 13315/1(5) del 22 luglio 2014.

Vieppiù, sempre il Codice Antimafia, al fine di verificare la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67, o dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4, all’art.96, istituisce la Banca Dati Unica Antimafia, il cui accesso è limitato, secondo quando previsto dal successivo art.97, ai seguenti soggetti: stazioni appaltanti; general contractor; Pubbliche Amministrazioni; Enti pubblici; Enti vigilati; CCIAA ed ordini professionali.

Con esclusione, chiaramente, delle SOA, non espressamente indicate tra i soggetti autorizzati, in linea con le disposizioni ribadite dal citato Ministero con la prefata circolare.

Tra l’altro, a partire dal 1° gennaio 2015, le comunicazioni antimafia, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere acquisite esclusivamente mediante il sistema si.ce.ant.5.

  1. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, a parere di chi scrive, parrebbe pacifico come, ai fini del rilascio di qualificazione (provvedimento contemplato nell’articolo 67), richiamato dall’articolo 83, sia sufficiente l’acquisizione della sola comunicazione antimafia.

Purtuttavia, è di tutta evidenza come tale soluzione non sia chiaramente esplicitata nelle disposizioni richiamate.

In tal senso si auspica un intervento normativo che possa espressamente esplicitare la procedura nei termini supposti, a tutto vantaggio ovviamente della semplificazione e trasparenza della normativa in materia.

Altra problematica che il legislatore dovrà affrontare è, poi, quella relativa alle modalità di acquisizione della comunicazione antimafia, posto che le SOA, allo stato, sono escluse dai soggetti legittimati alla consultazione della predetta Banca Dati unica antimafia.

Una preclusione non chiara negli intendimenti, forse effetto di un banale vuoto normativo che, di fatto, comporta un nocumento alla procedura in essere.

L’intervento normativo dovrà, in buona sostanza, abilitare le SOA all’accesso al predetto strumento informativo ovvero, laddove venga ribadito il divieto, chiarire con quali modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia.

8 gennaio 2015

Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra

1Sull’argomento sia consentito il rinvio, degli stessi autori, in questa rivista, a Le semplificazioni per le imprese nella certificazione antimafia, il 30 ottobre 2014ed a Documentazione antimafia: banche e assicurazioni sono escluse?, il 18ottobre 2014.

2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O..

3 Le SOA sono delle società per azioni a carattere privato, costituite secondo criteri dettati dal regolamento sulla qualificazione, con un capitale sociale interamente versato. Sono autorizzate dall’ex Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, a valutare l’idoneità di un impresa e a rilasciarne un attestato di qualificazione.

4 Il Ministero specifica che le SOA non sono comprese tra i soggetti abilitati a consultare la Banca dati unica antimafia e quindi prive del requisito essenziale dell’abilitazione a richiedere la documentazione antimafia. Inoltre, le SOA possono verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, nei confronti di soggetti ricoprenti cariche di direzione, amministrazione e rappresentanza di una società, a mente dell’art. 78 del D. P. R. 207/2010, con l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

5 Sulla Banca Dati Unica Antimafia si rinvia nuovamente (vedi nota 1) a Le semplificazioni per le imprese nella certificazione antimafia”.