Le possibilità di appello cumulativo

la Cassazione ammette la possibilità di impugnare con un unico atto più sentenze o più provvedimenti autonomi, purché le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti ed abbiano identico oggetto

La Corte di Cassazione ricalca un solco già segnato dalla sua stessa giurisprudenza affermando la possibilità di impugnare con un unico atto più sentenze o più provvedimenti autonomi, purché le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti ed abbiano identico oggetto.

Per rientrare in tale indirizzo giurisprudenziale, con la sentenza della Corte di Cassazione Sentenza 24 ottobre 2014, n. 22657 la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del contribuente considera inammissibile la sentenza della Commissione tributaria Regionale che non riteneva possibile l’appello cumulativo.

 

Il caso oggetto di interesse tratta di tre distinti soggetti che proponevano ricorso per la stessa questione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che respinge.

A questo punto i tre soggetti presentato un unico atto di appello: la Commissione Tributaria Regionale boccia tale impostazione per la non praticabilità dell’appello cumulativo.

I contribuenti, dunque, propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ritenendo che erroneamente i giudici d’appello avrebbero considerato inammissibilità dello stesso per via del fatto che gli appellanti fossero persone fisiche diverse e non si sarebbe potuto riaspettare il presupposto dell’identità delle parti che avrebbe fondato l’ammissibilità dell’appello cumulativo.

In particolare i ricorrenti presentano quattro motivi di gravame:

  • con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.156 c.p.c., applicabile al processo tributario ex art. 1 comma 2 d.lgs. 546/1992.

Nel caso specifico l’appello cumulativo proposto aveva lo scopo di rendere noto alla controparte la volontà di impugnare le decisioni sfavorevoli ai tre contribuenti;

  • con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.29 d. lgs. 546/1992 che considera obbligatoria, nel processo tributario, la riunione dei ricorsi aventi lo stesso oggetto o connessi per identità di petitutm e di causae patendi. La ratio di tale disposizione risiede nella volontà di evitare giudicati contraddittori;

  • con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.18 comma ultimo e 27 d.lgs. 546/1992, in quanto i giudici avrebbero dichiarato inammissibile l’appello senza il supporto di una espressa previsione legislativa;

  • con il quarto motivo si lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su punti fondamentali della sentenza, ex art.360 n. 5 c.p.c..

La Commissione Regionale avrebbe solo riportato in motivazione un unico precedente giurisprudenziale.

 

La Corte di Cassazione considera fondato il terzo motivo in quanto i giudici d’appello, senza esaminare il merito, avrebbero, preliminarmente dichiarato inammissibile l’impugnazione collettiva-cumulativa, posta in essere da più soggetti contro diverse sentenze, considerando la tassatività, specificità dei mezzi dì impugnazione nella precisazione che, nel fatto di specie mancasse il requisito dell’identità delle parti.

Per fondare il suo convincimento, la Suprema Corte ha, giustamente, ripercorso la sua giurisprudenza evidenziando come l’indirizzo consolidato sia quello, rispettando i vincoli formali e sostanziali e dei termini di legge, della possibilità di impugnare con un unico atto più sentenze o provvedimenti autonomi, sempre che ci sia identità tra le parti delle sentenze o delle altre decisioni (Cass. 267/1981; Cass. 456/1988; Cass. 4445/1997) e ci siano come oggetto identiche questioni di diritto (Cass. S.U. 4445/1997; Cass 5105/1994, Cass. 11503/2003, Cass. 7191/2004, Cass.309/2006).

 

Nell’ambito del processo tributario, dunque, è stato evidenziato il principio della ammissibilità, considerando gli obblighi tributari dei ricorrenti, dell’impugnazione cumulativa contro più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima motivazione anche in procedimenti formalmente distinti ma, comunque, concernenti lo stesso rapporto giuridico d’imposta anche se riferiti a diverse annualità.

In tal caso, così come hanno affermato le SS.UU. della Corte di Cassazione 16-2- 2009 n. 3692, rileva, comunque, il fatto che tutti i rapporti giuridici devono dipendere in toto dalla soluzione di una identica questione di diritto, comune a tutte le cause, che possa dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause riferibili allo stesso rapporto d’imposta.

Comunque, non mancano sentenze contrarie all’orientamento sopra riportato che ribadiscono come nel processo tributario non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, per più atti impugnabili, da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, anche se muovano identiche contestazioni (ex multis Cass. 30 aprile 2010 n. 10578; Cass. 30 giugno 2010 n. 15582; Cass. 14823/2006; Cass. 19950/2005; Cass. 17835/2004; Cass. n. 11503 del 2003).

Ancora nell’ambito delle sentenze tributarie si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione n.4490/2013, con la quale, relativamente al ricorso di primo grado, si è ritenuta ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche rivolto a distinte cartelle di pagamento ma con ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.

La decisione appena riportata si baserebbe, comunque, sull’applicabilità al processo tributario dell’art. 103 c.p.c., che essendo precetto generale sarebbe applicabile, salvo norme di segno contrario, all’intero processo compresa la fase dell’impugnazione.

Per l’art. 103 c.p.c. più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni, così da ritenere legittimo il ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.

Tale principio, secondo la lettura della Corte Suprema, potrebbe essere applicato anche in rapporto al secondo grado del giudizio tributario: infatti secondo gli artt. 49 e 1, c. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie si afa riferimento al disposto dell’art.359 c.p.c. per il quale nei procedimenti d’appello si osservano le norme del procedimento di primo grado sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del giudizio di impugnazione.

Secondo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21349/2004, gli artt.335 e 350 c.p.c., che portano l’obbligatorietà della riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza non sarebbero ostativi dell’applicazione al giudizio tributario di impugnazione dell’art.103 c.p.c. che, disciplinando il litisconsorzio facoltativo iniziale, ad iniziativa di parte, per connessione oggettiva, propria, per oggetto o per titolo, ed impropria, per identità delle questioni trattate, conserva il potere discrezionale del giudice di separare le cause se la decisione congiunta potrebbe ritardarne lo svolgimento.

Dunque l’iniziativa di parte tendente a promuovere un unico giudizio avente ad oggetto più domande ed il potere del giudice di riunire o di separare i giudizi, sia in primo grado che in secondo grado, non sono in antitesi tra loro perché perseguono la stessa ratio e quindi tendono ad evitare il formarsi di giudicati anche solo logicamente contraddittori, unitamente all’economia di attività processuale.

La ratio del simultaneus processus risiede in ragioni di economicità dei giudizi e di coerenza degli stessi evitando possibili conflitti di giudicati, nonché nella mancanza di una previsione legislativa contraria: dunque si declina verso l’ammissibilità dell’impugnazione cumulativa- collettiva, in presenza di elementi di connessione che circoscrivano il collegamento tra le pretese impositive delle diverse sentenze impugnate.

Dunque, il giudice non potrebbe più avere la possibilità di separare i ricorsi nel caso in cui l’impugnazione cumulata dovesse rallentare o rendere più gravoso il processo.

Nel caso specifico, si osserva che le sentenze appellate erano relative a singoli ed autonomi procedimenti con impugnazione cumulativa di atti impositivi, tutti emessi in relazione a plusvalenze realizzate dalla vendita di terreni edificatori in comproprietà dei tre soggetti, con conseguente identità dei presupposti impositivi e delle questioni di diritto trattate.

17 novembre 2014

Sonia Cascarano