Le agevolazioni fiscali per gli enti locali

il Decreto Sblocca Italia ha confermato alcune agevolazioni fiscali a favore degli enti locali: la riduzione dell’imposta di registro riguardanti restituzioni di terre ai Comuni ed incentivi all’utilizzo di energia fotovoltaica

Imposta di registro

L’articolo 20 della Legge di conversione dello Sblocca Italia inserisce ulteriori fattispecie per le quali continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni tributarie ai fini dell’imposta di registro soppresse in via generale dall’articolo 10, comma 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 nei casi di trasferimento immobiliare.

Va ricordato che già il comma 1-bis dell’articolo 5 della Legge di conversione del Decreto Irpef (D.L. n. 66/2014) , aveva in precedenza già ripristinato determinate agevolazioni fiscali ai fini dell’imposta di registro relative ai trasferimenti riguardanti restituzioni di terre ai Comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

Erano state inoltre recuperate le esenzioni previste dall’articolo 2 della Legge n. 692/1981 in base al quale vengono esentate da imposta di bollo, imposta di registro e altre imposte le sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni, associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre. Sempre per effetto della richiamata disposizione del Decreto Irpef tornavano ad essere riconosciute anche le agevolazioni previste dall’articolo 40 della Legge n. 1766 del 1927, in base alle quali sono soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

Attraverso l’intervento operato nella disciplina dall’articolo 20 dello Sblocca Italia vengono ora salvaguardate dalla soppressione anche le esenzioni e le agevolazioni tributarie riferite agli atti aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del D.L. n. 351/2011, convertito, dalla Legge n. 410/2001, all’articolo 11-quinquies del D.L. n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005, agli articoli 33 e 33 -bis del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, e all’articolo 32 del DPR del 29 settembre 1973 n. 601.

Per effetto della norma continuano perciò a trovare applicazione le esenzioni ai fini dell’imposta di registro originariamente previste per:

  • operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato e degli enti locali;

  • operazioni di vendita a trattativa privata anche in blocco;

  • procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso fondi immobiliari e società di cartolarizzazione;

  • trasferimenti di proprietà per edilizia residenziale pubblica, compresi i trasferimenti di proprietà per edilizia residenziale pubblica, della concessione del diritto di superficie sulle aree stesse e della cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni.;

Incentivi al fotovoltaico

L’articolo 26 del D.L. n. 91/2014, convertito dalla Legge n. 116/2014 (cosiddetto Decreto Competitività) era intervenuto con modifiche molto rilevanti sul sistema di incentivazione degli impianti di energia rinnovabile, di potenziale impatto anche per le amministrazioni locali, con misure volte a generare tagli all’incentivazione degli impianti fotovoltaici di grossa taglia.

I commi da 3 a 6 dell’articolo 26, avevano imposto una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW, lasciando ai produttori la scelta tra tre opzioni:

  • estensione di 4 anni del periodo di incentivazione con una riduzione dell’incentivo;

  • mantenimento del periodo di erogazione ventennale con una riduzione percentuale dell’incentivo per tutto il periodo di incentivazione;

  • mantenimento del periodo di erogazione ventennale con una riduzione percentuale dell’incentivo solo per un primo periodo di incentivazione con recupero successivo.

Al fine di evitare che i tagli sulle tariffe di incentivazione degli impianti di energia rinnovabile introdotti dal Decreto Competitività causassero ulteriori difficoltà alle finanze degli enti pubblici, in sede di conversione del Decreto Sblocca Italia si è inserito il nuovo articolo 22-bis, che esclude esplicitamente dall’applicazione dei tagli alle tariffe incentivanti disposti dai commi da 3 a 6 dell’articolo 23 del Decreto Competitività gli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (ossia lo scorso 21 agosto 2014), enti locali o scuole.

Partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio

L’articolo 24 dello Sblocca Italia consente ai Comuni di definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

A tal fine, l’ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un’esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L’esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni.

Si stabilisce infine che le riduzioni in questione vanno concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

27 novembre 2014

Fabio Federici