Gli Ermellini hanno, con una recente sentenza, confermato il principio, previsto dall’art. 191 comma 4 del TUEL, che della mancata sottoscrizione del contratto, stante la nullità dello stesso nei confronti della P.A., risponde in via diretta il funzionario o l’amministratore che ne abbia autorizzato l’esecuzione, qualora questi ultimi non ne abbiano manifestato il proprio dissenso. Si tratta della recente sentenza del 09/10/2014 n.21340 della Corte di Cassazione.
IL FATTO
Due professionisti incaricati di alcuni lavori di progettazione, avevano, all’epoca dei fatti, ricevuto comunicazione da parte del dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’affidamento dell’incarico e dell’ammonizione a "provvedere con urgenza a dare corso al disciplinare di incarico". A causa della mancata concessione di finanziamenti connessi all’opera pubblica, l’amministrazione non procedeva al pagamento delle attività di progettazione ai professionisti. I citati professionisti, procedevano, pertanto, all’attivazione della causa con l’amministrazione, ma il tribunale respingeva il ricorso avverso l’amministrazione a fronte della nullità dell’incarico per non essere lo stesso assistito da un valido contratto sottoscritto tra le parti. I professionisti, successivamente, attivano il contenzioso in via diretta con il dirigente del settore, per avere il funzionario comunale "consentito la prestazione del privato in difetto dei presupposti nec