Conseguenze sanzionatorie per violazione del limite di spesa del personale

Quali sono le conseguenze da parte di un Comune che abbia violato nell’anno le disposizioni in tema di contenimento della spesa del personale?

Quali sono le conseguenze da parte di un comune che abbia violato nell’anno le disposizioni in tema di contenimento della spesa del personale? In particolare i quesiti posti da un comune sono stati i seguenti:

  1. L’ambito oggettivo, implicito o conseguente, alla sanzione inflitta al comune che abbia violato le disposizioni legislative sul contenimento della spesa del personale;

  2. se il divieto in questione sia operante per il solo anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto della riduzione della spesa di personale o si protrae agli anni successivi, fino al rispetto del limite dell’anno originario;

  3. quale sia il valore della spesa di personale da tenere in considerazione per la verifica del rispetto dell’obbligo di riduzione della medesima nell’anno successivo a quello in cui tale obbligo non è stato rispettato.

Le risposte ai citati quesiti sono state scrutinate dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, nella deliberazione n.53 depositata in data 15/07/2014.

 

LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Il collegio contabile rileva che al mancato rispetto della riduzione delle spese del personale (art.1 comma 557 Legge Finanziaria 2007) l’applicazione del divieto di cui all’art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, secondo quanto testualmente stabilisce il comma 557-ter della L. n. 296/2006. L’art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 prevede che: “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con processi di stabilizzazione in atto [ed] è [altresì] fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della presente disposizione”.

Secondo il collegio contabile, il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, si pone come una “sanzione” alla violazione del precetto di riduzione progressiva della spesa storica del personale, la cui concreta attuazione va valutata negli atti programmatori dell’ente sin dall’approvazione delle previsioni di bilancio e durante il corso della gestione. Pertanto, la riduzione della spesa di personale costituisce uno specifico obiettivo di finanza pubblica e le relative norme hanno carattere imperativo, non derogabile, sanzionate con il divieto di assunzione.

 

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE

Una volta precisati i contenuti della normative e le finalità che la stessa intende perseguire, il collegio contabile fornisce le seguenti risposte ai tre quesiti avanzati dal comune istante.

  1. Ambito oggettivo. il divieto medesimo copre qualunque forma di assunzione, con estensione alle modalità alternative alla [assunzione] stessa, tra le quali vanno [esemplificativamente] considerate [anche] le maggiori prestazioni lavorative o il maggiore impegno professionale delle risorse umane in servizio, che ovviamente comporti un aumento della spesa del personale, nonché il “lavoro accessorio” e l’impossibilità di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrate integrativa (es. art.15 comma 5 e art.15 comma 2 del CCNL). In merito alle ulteriori limitazioni, circa il divieto anche alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni citate, secondo il collegio contabile sul punto non è possibile fornire in modo puntuale e dettagliato le casistiche, in quanto si rende necessario effettuare una valutazione di fatto, rapportata a ciascuna specifica fattispecie concreta.

  2. La durata della operatività del divieto. La giurisprudenza di questa Corte, rileva il collegio contabile umbro, si è già espressa nel senso che il divieto stesso “non può che ritenersi operante solo nell’anno successivo a quello di violazione” (v. Sez. Contr. Veneto delib. N. 513/2013). Tuttavia, qualora le indicate misure limitative, non dovessero concretamente assicurare quella riduzione della spesa di personale “costante e progressiva, di anno in anno, così da “recuperare” anche la mancata riduzione nell’anno precedente a quello in riferimento, ossia dell’anno “originario”, il divieto di assunzione stesso dovrà necessariamente continuare ad operare fino a quando non si assicuri il pieno e reale rispetto del “precetto” di cui al citato comma 557, ossia la progressiva ed annuale riduzione della spesa. Potrebbe, infatti, accadere che non essendoci state cessazioni di personale nell’anno precedente, il comune non riduca la propria spesa del personale, così come nel caso in cui nel fondo delle risorse decentrate non vi siano margini di riduzioni (mancanza delle integrazioni di cui al citato Art.15 comma 2 e 5), ovvero non vi siano contratti di collaborazioni coordinata e continuativa. In tal caso il comune dovrà provvedere ad assicurare la riduzione anche negli anni successivi fino all’avverale condizioni previste dalla normativa sanzionatoria citata.

  3. Valore della spesa di personale da considerare. A tal proposito il collegio contabile rinvia alle disposizioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti a SS.RR. n.27/2011, le quali hanno negato che il raffronto della spesa dell’anno di riferimento con quello di “riduzione” possa utilmente avvenire in termini di “cassa”, optando per un raffronto in termini di “competenza” riferiti agli impegni contabili, come desumibili dal conto consuntivo.

CONCLUSIONE

Il parere dei giudici contabili umbri, benché non costituisce in assoluto una novità nel panorama della giustizia contabile, ha il merito di aver semplificato e dettagliato i diversi vincoli imposti dalla normativa, oltre a fornire puntuali motivazioni e soluzioni operative, delle conseguenze e rimedi in caso di violazione della spesa del personale da parte dei comuni.

 

26 agosto 2014

Vincenzo Gianotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it