Credito IVA: compensazione o rimborso?

la scelta di modalità di utilizzazione del credito IVA effettuata in dichiarazione può essere modificata, ma bisogna fare attenzione alle tempistiche con cui si presenta un’eventuale integrativa

La suprema Corte di Cassazione fissa il calendario per la modifica della scelta originariamente espressa nella dichiarazione IVA, per il rimborso o per la compensazione del relativo credito.

 

La decisione dei supremi giudici, trae fondamento dalla posizione dell’agenzia delle Entrate fornita con la circolare 12/E/2012 con la quale l’amministrazione ha precisato che, in ragione delle modifiche apportate dal DL 78/2009, la richiesta di rimborso IVA deve essere espressa nella dichiarazione IVA mediante la compilazione del quadro VR.

Pertanto, se il contribuente intende modificare l’originaria scelta indicata in dichiarazione dovrà fare ricorso ad una dichiarazione integrativa ex all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La norma richiamata, come noto, disciplina l’ipotesi di dichiarazione integrativa a favore del contribuente, dichiarazione integrativa speciale che deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Tale dichiarazione integrativa, per il caso in rassegna, dovrà essere presentata al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del Quadro VX).

L’agenzia delle entrate con il documento di prassi richiamato, ha precisato che l’interpretazione fornita e di cui al sopra coincide con le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2011, punto 1.3., laddove è previsto che: “La rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o di una dichiarazione unificata integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esecuzione del rimborso“.

Sulla base di tale struttura interpretativa amministrativa la suprema Corte di Cassazione, con ORDINANZA 2 LUGLIO 2014, N. 15180, ha precisato che, la modifica della decisione originariamente manifestata in dichiarazione, avente ad oggetto l’utilizzo del credito IVA generato nel relativo dichiarativo, può essere modificata ma nel rispetto del termine fissato per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

In particolare nella sentenza è affermato che: “…acconsentire all’illimitato esercizio della facoltà di revoca della scelta compiuta dal contribuente- di chiedere il rimborso del credito IVA anche oltre il periodo di imposta in cui l’opzione deve essere effettuata, si pone in contrasto con il principio dell’altematività tra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla dichiarazione annuale, nonché con l’obbligo, previsto dal cit. d.P.R n. 633, art. 30, comma 2, di portare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, al fine di rendere conoscibile e controllabile da parte dell’ufficio la complessiva posizione del contribuente nell’arco del biennio di riferimento (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4246 del 23/02/2007; id. V sez. 12.2.2009 n. 3417; id. V sez. 26.2.2010 n. 4743)-cfr.Cass.n.24916/2013)”.

E’ sulla base di tale principio che i giudici hanno confermato la posizione dell’Agenzia delle Entrate secondo la qualeil contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando (entro il termine di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del Quadro VX).

Si fa rilevare che la decisione della suprema Corte di Cassazione fornisce una posizione di assoluto favore per il contribuente. Come è noto, infatti, l’orientamento giuridico consolidato ha da tempo affermato che non tutti i contenuti delle dichiarazioni possono essere emendati (nel termine di decadenza del periodo di verifica), con espressa esclusione di quelli espressivi di una scelta operata dal contribuente.

E’ evidente che l’indicazione avente ad oggetto l’utilizzo del credito IVA è espressione di una scelta del contribuente e, pertanto, secondo l’orientamento giuridico consolidato era ragionevole attendersi un arresto della sua emendabilità.

In tal senso si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate in materia di apposizione del Visto di Conformità per l’esercizio della compensazione over 15.000,00.

Per tale ultima ipotesi l’AE affermò che, la mancata apposizione del visto di conformità può essere modificata mediante dichiarazione “correttiva integrativa” da presentare entro il termine di cui al comma 7 dell’articolo 2 del DPR 322/1998, perché, l’apposizione del visto, è espressione di una manifestazione di volontà che non può essere modificata al pari di una dichiarazione di scienza o di giudizio.

Ne deriva un’interpretazione giuridica favorevole al contribuente che pone maggiore chiarezza sulla questione (anche tenuto conto della non perfetta convergenza delle diverse posizioni dell’amministrazione).

 

Per quanto sopra, tutti i contribuenti potranno valutare la scelta effettuata avente ad oggetto la modalità di utilizzazione DEL CREDITO IVA, espressa nel dichiarativo UNICO 2013 entro il termine di presentazione del modello UNICO 2014, per verificarne la conservazione o l’opportunità di variazione.

9 settembre 2014

Mario Agostinelli