Il credito d’imposta a sostegno della cultura e dello spettacolo

un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche a sostegno della cultura e dello spettacolo

L’art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto, a decorrere dal 01 giugno 2014, un credito d’imposta (meglio noto con il nome di “art bonus”) teso a favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche a sostegno della cultura e dello spettacolo. Più precisamente, l’agevolazione in commento si prefigge l’obiettivo di potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito dello Stato di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Ad illustrare l’operatività del bonus di cui trattasi, è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 24 del 31 luglio 2014) che ha fornito importanti chiarimenti, che di seguito si ripropongono in sintesi.

Preliminarmente viene ribadito che, il credito d’imposta in esame concerne le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (vale a dire, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quelli compresi tra il 2014 e il 2016) ed aventi ad oggetto i seguenti interventi:

  • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (novità quest’ultima introdotta in sede di conversione in legge del DL 83/2014).

 

Nella richiamata circolare ministeriale viene altresì precisato che, la disciplina dell’“Art-Bonus” si pone in espressa deroga temporanea alla detrazione del 19% ai fini IRPEF (di cui all’ art. 15 co. 1 lett. h) e i) del TUIR) e alla deducibilità dal reddito d’impresa (di cui all’art. 100 co. 2 lett. f) e g) del TUIR), le quali continuano a valere con riferimento agli interventi non espressamente contemplati dalla norma istitutiva dell’”Art. Bonus” quali, ad esempio, le erogazioni liberali per l’acquisto di beni culturali.

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame, tutti i soggetti (indipendentemente dalla loro natura e dalla forma giuridica assunta) che effettuano le predette erogazioni liberali, a condizione che le stesse vengano effettuate in modalità necessariamente tracciata, ovvero tramite bonifico bancario, versamento su conto corrente intestato al beneficiario, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari): in nessun caso, quindi, si potrà beneficiare del novellato credito d’imposta in presenza di erogazioni liberali effettuate in denaro contante.

Quanto all’entità del predetto credito d’imposta, questo varia in relazione al periodo d’imposta in cui viene effettuata l’elargizione liberale ed in relazione alla tipologia di soggetto che effettua detto versamento. Quanto alla prima condizione, l’”Art-Bonus” è pari al 65% delle liberalità effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014 e 2015, per i soggetti “solari”), ovvero nella misura del 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti “solari”). A detto limite quantitativo occorre considerare, come detto, un ulteriore vincolo che opera in relazione alla qualifica del soggetto erogante le liberalità in esame (persona fisica oppure soggetto titolare di reddito d’impresa).

In buona sostanza, in relazione alle persone fisiche (es. dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.) e agli enti che non svolgono attività commerciale (ivi incluse le società semplici per le quali il credito d’imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del TUIR ai fini dell’imputazione del reddito), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, il regime in esame trova applicazione anche con riferimento agli imprenditori individuali, se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale e non d’impresa, nonché agli enti non commerciali, se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro attività istituzionale e non dell’attività commerciale svolta.

 

Per quanto concerne, invece, i titolari di reddito d’impresa (che esercitano attività d’impresa sia in forma individuale che in forma collettiva), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui determinati a norma degli artt. 85 e 57 TUIR. A tal riguardo, è bene rammentare che, rientrano tra i titolari di reddito d’impresa, le società e gli enti che svolgono attività commerciale (snc, sas, srl, spa, sapa, società cooperative, gli enti commerciali e gli enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale), le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, nonché le persone fisiche che svolgono attività commerciale (imprenditori individuali). In relazione agli imprenditori individuali e agli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime in esame si applica a condizione che le erogazioni liberali in parola avvengano nell’ambito dell’attività commerciale svolta; diversamente, come sopra anticipato, troverà applicazione il regime previsto per i soggetti non titolari di reddito d’impresa.

Particolari adempimenti sono previsti, infine, in capo ai soggetti beneficiari delle predette erogazioni liberali, inclusi i concessionari o affidatari di beni culturali pubblici: detti soggetti sono tenuti, infatti, a comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; analoga informazione, unitamente alle modalità di destinazione ed utilizzo delle somme ricevute, dovrà essere pubblicata dai medesimi beneficiari sul loro sito internet istituzionale, all’interno di una pagina web all’uopo dedicata.

 

Sandro Cerato

26 agosto 2014