L’armonizzazione contabile dei bilanci degli enti locali dovrebbe arrivare nel 2015, intanto iniziano ad emergere tanti dubbi sulle operazioni di contabilizzazione post armonizzazione.
In data 10/07/2014 la V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) ha fornito il proprio parere sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92” .
Tale documento è frutto delle audizioni avvenute rappresentanti dell’Unione delle province d’Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle regioni e delle province autonome (12 giugno 2014), dell’Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014).
Nel testo viene, altresì, evidenziato come la Corte dei Conti abbia sollecitato “una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all’adozione della competenza finanziaria potenziata.
Il principio della competenza « a scadenza », introdotto per gli enti territoriali (regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011)”. La data prevista è stata fissata per gli enti locali, che non abbiano già utilizzato la sperimentazione, al 01/01/2015 e delle difficoltà sino ad oggi riscontrate per una sua immediata piena applicabilità. Vediamo qui di seguito alcune soluzioni proposte a fronte dei problemi evidenziati dagli citati interlocutori.
LA GESTIONE DEI RESIDUI
In merito alla gestione dei residui e delle relative problematiche connesse, nella relazione del relatore, viene evidenziato come siano da considerarsi condivisibili le più rigorose regole per la loro contabilizzazione, ma al tempo stesso è fondamentale:
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non pregiudicare la continuità del funzionamento dell’ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccertamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – situazioni insostenibili di disequilibrio;
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nel corso della propria audizione, la rappresentante dell’ANCI ha ricordato che una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro;
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tale accantonamento costringerebbe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva stimata pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell’attuale quadro di finanza locale;
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la necessità di attivare un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l’applicazione delle nuove regole contabili.
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Tale quadro di riferimento tracciato nelle premesse, diventa una delle parti integranti del parere favorevole che viene condizionato alla seguente scelta: l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1^ gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno;
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in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il citato decreto dovrà attenersi ai seguenti criteri:
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utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
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ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
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individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile per l’armonizzazione.
I BILANCI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
Altra problematica evidenziata nelle premesse del parere, riguarda al fatto che è diventato fondamentale dare rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti, che nel testo dello schema di decreto legislativo il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione, e che è conseguentemente ampiamente condivisibile l’esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate) Qui di seguito la soluzione condizionata prevista nel parere per la soluzione del problema:
“In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari”.
CONCLUSIONI
Nel documento sottoposto al parere della V Commissione, vengono evidenziati alcuni punti fondamentali che, oltre alle problematiche sopra evidenziate, rappresentano le milestones dalle quali il legislatore non può non tenere in dovuto conto. In particolare si evidenzia come:
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sia fondamentale un percorso formativo e di aggiornamento del personale degli enti territoriali, con particolare attenzione e riferimento a quelli di minore dimensione ai quali devono altresì essere garantite forme adeguate e permanenti di assistenza e supporto tecnico, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;
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sia necessario che sia garantito l’efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;
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ai fini dell’operatività del sistema necessario garantire un passaggio graduale, facilitato ed assistito anche nel superamento di specifiche criticità ed errori, al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l’ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1^ gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione. Tra l’altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale.
17 Luglio 2014
Vincenzo Gianotti
Articolo pubblicato su www.bilancioecontabilita.it