Le dilazioni di Equitalia per i debiti

analizziamo le possibilità di dilazione dei debiti con Equitalia, comprese le possibilità di dilazione straordinaria concesse ai contribuenti che decaduti dal beneficio della rateizzazione

Le ipotesi di proroga ordinaria delle rateazioni

Il comma 1-bis, dell’art. 19, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, prevede che in caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Nella versione antecedente alla modifiche introdotte dal D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in legge 9.08.2013, n. 98, la decadenza operava con il mancato della prima rata, ovvero con il mancato pagamento di due rate consecutive, successive alla prima1.

Come puntualizzato nel portale www.gruppoequitalia.it due successive disposizioni normative hanno consentito ai contribuenti di richiedere ulteriore dilazione dei ruoli anche in caso di decadenza dal beneficio.

 

Proroga D.L. n. 225/2010

Già l’art. 2, co. 20 del D.L. 29.12.2010, n. 225 convertito in legge 26.02.2011 n. 10, prevedeva, nei casi di  comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la possibilità al Concessionario di accordare una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei anni alle rateazioni concesse entro il 27 febbraio 2011, anche se l’omesso pagamento si verificava dopo tale data.

In sostanza, la dilazione “in proroga” di cui alla Legge n. 10/2011 riguardava le dilazioni concesse sino alla data del 27.02.2011, anche se l’inadempimento si verificava successivamente.

 

Proroga D.L. n. 201/2011

Con l’introduzione dell’art. 10, c. 12-ter, D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, è stata introdotta la cd. “dilazione in proroga D.L. n. 201/11”.

L’Agente della riscossione poteva concedere la proroga della rateazione dei ruoli a favore dei contribuenti che alla data del 28 dicembre 2011 avevano ottenuto il provvedimento di rateazione ma che erano decaduti dal beneficio a condizione che il debitore:

1. dimostrasse il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà finanziaria rispetto al momento in cui era stata concessa la dilazione;

2. non avesse beneficiato precedentemente della proroga ai sensi della legge n. 10/2011.

In entrambe le dilazioni in proroga successive alla decadenza, il presupposto vincolante era quindi la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

La proroga poteva:

a) essere richiesta una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi;

b) prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti. 

 

Effetti derivanti dalla presentazione dell’istanza

In generale, la direttiva EQUITALIA 15.04.2011, n. 12, aveva fornito le istruzioni operative riferite alle dilazioni in proroga e valutato, in particolare, gli effetti derivanti dalla presentazione dell’istanza, in epoca antecedente o successiva alla data del 30 giugno 2011.

Per le domande presentate prima di tale data l’Agente della riscossione:

  • non revocava le misura cautelari adottate, nè avrebbe inibito l’Ente di esperire l’azioni di nuove azioni revocatorie o rinuncia a quelle avviate;

  • attribuiva comunque al debitore la qualifica di soggetto inadempiente ai fini del blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione ai fini di cui all’art.48-bis, del DPR n.602/73 e del D.M. 18.01.2008, n. 40. Come noto, tale norma prevede l’obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, di verificare se il beneficiario sia o meno inadempiente verso l’agente della riscossione, in relazione a cartelle di pagamento di importo superiore a € 10.000,00 e, in caso affermativo, non emettere il relativo mandato di pagamento e segnalare la circostanza allo stesso agente della riscossione territorialmente competente, ai fini di metterlo in condizione di recuperare le predette somme previo pignoramento presso terzi. ;

  • in presenza di rimborso di cui all’art. 28-ter D.P.R. n.602/73, concedeva la dilazione al netto delle somme oggetto di rimborso;

  • non poteva più adottare procedure cautelari (iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo di beni mobili registrati);

  • sospendeva le azioni esecutive in corso.

 

L’ipotesi di dilazione ordinaria eccezionale della dilazione, D.L. n. 66/2014

Come noto, il D.L. n. 69/2013 “Decreto del fare”, convertito in legge 9.8.2013, n. 98, ha stabilito che la decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, nell’ambito del piano di ammortamento prefissato.

Tale regola si applica anche ai piani di rateazione in corso alla data del 22 giugno 2013, vale a dire ai contribuenti che potevano essere considerati <adempienti> a quella data per non essere incorsi nel mancato pagamento di otto rate complessive alla data di approvazione del D.L. n. 69/2013. Su tale aspetto si è pronunciata favorevolmente l’Agenzia delle entrate con la risoluzione ministeriale 19.03.2014, n. 32; la pronuncia di prassi ha esteso l’applicazione della nuova regola della decadenza dalle rateazioni nei riguardi dei piani di rientro non ancora decaduti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013.

Si è quindi posto il problema2 di verificare se la chance di beneficiare della nuova previsione potesse riguardare anche i contribuenti che non avevano potuto fruire della disciplina di maggior favore perchè già decaduti da provvedimenti di rateazione alla data del 22 giugno 2013.

L’assenza di precisazioni sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria ha creato incertezza interpretativa tra gli operatori.

L’emendamento approvato in sede di conversione del Decreto n. 66/2014 dettato in materia di disposizioni urgenti per la competitività e la giustizia sociale, in corso di approvazione, fa piena luce sull’argomento e rimette in termini tutti i contribuenti decaduti al 22 giugno 2013 che quindi possono fare richiesta di una nuova dilazione, sino ad un massimo di 72 rate, da presentare entro la fine del mese di luglio.

Rispetto alle dilazioni “ordinarie” tuttavia sono previste alcune limitazioni. In sostanza per la domanda di dilazione “eccezionale”:

a) non è ammessa la rateazione fino a 120 rate;

b) non è prevista la proroga del provvedimento di proroga;

c) non opera la condizione di decadenza delle otto rate consecutive, ma questa si verifica – in modo estremamente restrittivo – con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Il contribuente, attraverso la presentazione della domanda di rateazione potrà, ai sensi della Direttiva EQUITALIA n. 12/2011, richiedere all’Agente della riscossione la sospensione di eventuali procedure espropriative in corso, anche se la decadenza del piano originario si è verificata3.

L’emendamento al D.L. n. 66/2014, prevede infine l’abrogazione dell’art. 10, c. 12-ter, D.L. n. 201/2011 (di cui si è scritto in precedenza) che consentiva all’Agente della riscossione di concedere la proroga della rateazione dei ruoli a favore dei contribuenti che alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 214/2012) avevano ottenuto il provvedimento di rateazione ma che erano decaduti dal beneficio4.

26 giugno 2014

Antonino e Attilio Romano

 

1Il comma terzo dell’art. 19, D.P.R. n. 602/73, così come modificato dall’art. 52, c. 1, lett. a, l. n. 98/2013, prevede che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

2 L. LO VECCHIO, La decadenza dopo otto rate vale anche per i vecchi piani, Il Sole 24 Ore, giugno 2014.

3Cfr. A. CISSELLO, Dilazioni dei ruoli decadute “salve” con domanda entro il 31 luglio, EUTEKNE, 09.06.14.

4L. LO VECCHIO, Nuova dilazione fino a 72 rate, Il Sole 24 Ore, giugno 2014.