importanti indicazioni ai sostituti d’imposta per agevolare la corresponsione del suddetto credito fiscale ai lavoratori interessati
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24.04.2014) rubricato alla “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” riconosce un credito d’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, risulta maggiore delle detrazioni da lavoro dipendente previste per legge. Da un punto di vista prettamente numerico, per il periodo d’imposta in corso (2014), l’importo del credito in parola ammonta ad € 640 per i possessori di reddito complessivo non superiore ad € 24.000: in caso di superamento del predetto limite di € 24.000 e fino al raggiungimento di un livello di reddito complessivo di € 26.000, il credito in parola è riconosciuto, invece, in misura decrescente, fino ad azzerarsi, al raggiungimento della suddetta soglia di € 26.000. In quest’ultima ipotesi, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000.
In merito alla fruizione del credito d’imposta in argomento si espressa, a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto, l’Agenzia delle Entrate (C.M. del 28.4.2014 n. 8) fornendo importanti precisazioni al riguardo.
Preliminarmente viene ribadito che, per avere diritto alla fruizione del bonus, occorre che il sostituto d’imposta verifichi la sussistenza dei seguenti presupposti fondamentali:
- la presenza di redditi da lavoro dipendenti e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente (esclusi in ogni caso i redditi da pensione);
- la sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato, ai redditi da lavoro dipendente o assimilati, le sole detrazioni per lavoro dipendente (escluse, quindi, le altre detrazioni diverse quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia);
- la titolarità di un reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) minore o uguale ad € 26.000.
Dalla analisi dei suddetti presupposti emerge che il bonus in argomento non è applicabile ai c.d. “contribuenti incapienti”, in quanto è necessario che l’IRPEF lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente o assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per lavoro dipendente (comma 1 dell’art. 13 del TUIR) escluse, come detto, le altre detrazioni d’imposta. In pratica, sono esclusi dal bonus in esame, i lavoratori dipendenti o assimilati con un reddito complessivo fino ad € 8.145.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni ai sostituti d’imposta per agevolare la corresponsione del suddetto credito fiscale ai lavoratori interessati. In particolare, viene precisato che i sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito (e il relativo importo) sulla base dei dati reddituali a loro disposizione (reddito previsionale, ammontare delle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, altri dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso per effetto di comunicazioni del lavoratore). Non viene imposto al sostituto di richiedere, invece, a ciascun dipendente, l’ammontare degli altri redditi posseduti (diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilato) utili per la quantificazione del reddito complessivo, ai fini del calcolo del credito d’imposta. Ciò comporterà che, in presenza di altri redditi del lavoratore (non comunicati al sostituto), il credito fruito potrebbe essere chiesto “indietro”, se il reddito complessivo del dipendente dovesse eccedere la soglia limite, pari ad € 26.000, per la fruizione del beneficio. Infatti, nella circolare in commento viene precisato che i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, perché titolari di un reddito complessivo superiore ad € 26.000 (comprensivo del reddito da lavoro dipendente o assimilato) sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Negli altri casi, il contribuente dovrà restituire l’importo indebitamente percepito in sede di dichiarazione dei redditi.
L’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede, inoltre, che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta devono riconoscere il credito eventualmente spettante “in via automatica” (senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari) e ripartire lo stesso fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, “a partire dal primo periodo di paga utile“. Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate dispone che, in assenza di impedimenti di ordine esclusivamente tecnico legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, il credito in esame potrà essere concesso a decorrere dalle retribuzioni erogate dal mese di maggio; diversamente, invece, lo stesso potrà essere corrisposto a partire dalle retribuzioni erogate dal prossimo mese di giugno.
Ai fini del riconoscimento del predetto credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e per la differenza i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono, quindi, essere versati all’ente di previdenza. Spetterà, poi, all’INPS, scomputare i contributi utilizzati per l’erogazione del credito dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
Importanti precisazioni vengono fornite, infine, per i soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, privi di un sostituto d’imposta quali, ad esempio, collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa. Tali contribuenti potranno, alternativamente, richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 (UNICO 2015 o 730/2015), compensare detto credito, a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso. Tale possibilità è altresì riconosciuta anche a coloro per i quali il credito in commento non sia stato riconosciuto, ancorché solo parzialmente, dai sostituti d’imposta, perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio. Per detti contribuenti, il bonus spettante dovrà essere calcolato tenuto conto dei giorni lavorativi effettivamente svolti nell’anno, posto che il bonus in esame deve essere rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno. Quindi, se un contribuente lavorerà solo da luglio a novembre quest’ultimo avrà diritto a 5/12 del bonus. Viceversa, se ha lavorato solo i primi mesi dell’anno avrà diritto a recuperare il bonus non percepito presentando la dichiarazione dei redditi l’anno prossimo: in entrambi i casi, è necessario, come detto, che l’IRPEF lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente o assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per lavoro dipendente e che il contribuente non risulti titolare, nel 2014, di un reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) maggiore di € 26.000.
5 maggio 2014
Sandro Cerato