Cambia la deduzione del contributo al SSN nell'assicurazione auto

da quest’anno il contributo al SSN che è ricompreso nell’assicurazione auto diventa indeducibile dall’IRPEF anche per imprese e professionisti

L’art. 12 c. 2-bis del DL 102/2013 (conv. L. 124/2013) ha previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2014, il contributo SSN sulle assicurazioni auto (disciplinato dall’art. 334 del D.lgs 209/2005, Codice delle assicurazioni private) sarà totalmente indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Brevemente si ricorda che, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale è dovuto dalle compagnie assicurative sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei danni causati dai veicoli a motore e natanti ed è destinato a compensare i costi sanitari derivanti dagli incidenti che si verificano con tali mezzi di trasporto. Il contributo in esame si applica (con decorrenza sui premi incassati a partire dal 1° gennaio 1998), con l’aliquota del 10,5%, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato nella polizza e nelle quietanze di pagamento. Tale contributo obbligatorio – ferma restando la deducibilità nella determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le regole dell’art. 164 del TUIR – era, fino al periodo d’imposta 2011, integralmente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF, a norma dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR.

 

Sulla deducibilità del contributo in esame è intervenuto, nel recente passato, l’articolo 4 comma 76 della Legge 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 luglio 2012) che ne ha limitato la deducibilità soltanto per la parte che eccede i 40 euro. Per il periodo d’imposta 2013 – così come precisato dalle istruzioni ministeriali del modello Unico PF 2014 – in colonna 1, del rigo RP 21, dovrà essere indicato l’importo dei contributi SSN sulle assicurazioni auto versati nel 2013, solo per la parte che supera complessivamente l’importo di 40 euro. Peraltro, l’importo del contributo in parola dovrà essere indicato, nel rigo in esame del dichiarativo, unitamente a talune spese, eventualmente sostenute dal contribuente, quali, ad esempio, i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale, i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe), nonché i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

 

Nulla cambia con riferimento alle regole che ne disciplinano la deducibilità: per dedurre il contributo in parola, si deve prescindere, infatti, dalla titolarità giuridica del veicolo cui la polizza si riferisce, poiché l’obbligo è collegato alla stipula della polizza e non al veicolo (C.M. n. 101/E del 19 maggio 2000), ma non solo. Il contributo al servizio sanitario nazionale è deducibile anche nel caso in cui la spesa sia effettivamente sostenuta dal genitore in riferimento ad una polizza di assicurazione RCA intestata al figlio fiscalmente a carico (C.M. n. 50 del 12 giugno 2002).

Come sopra anticipato, dal 2014, viene meno la deducibilità del predetto onere deducibile (anche per la parte che eccede € 40,00) ed è pertanto prevista, in via generale, l’indeducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Pertanto, a decorrere dalla prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2015), non sarà più possibile, per le persone fisiche, indicare nel rigo RP2, l’onere deducibile relativo ai contributi sanitari obbligatori versati nel 2014 con il premio di assicurazione, indipendentemente dal relativo importo.

 

L’effetto più rilevante della disposizione sembra aversi, però, sul fronte di imprese e professionisti, posto che, ad oggi, le spese di assicurazione relative ai veicoli sono deducibili per i redditi di impresa e redditi dei professionisti, in ossequio alle disposizioni contenute all’art. 164 del TUIR, trattandosi pacificamente di spese relative all’impiego dei veicoli: nell’ambito delle spese di assicurazione si considera, infatti, anche il contributo al servizio sanitario nazionale che è anch’esso deducibile nella stessa percentuale del premio. Sul punto, si ricorda che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i premi delle assicurazioni delle autovetture sono deducibili nel limite del 20% per i veicoli aziendali (ovvero 70% se dati in uso promiscuo ai dipendenti), ovvero interamente deducibili in caso di veicoli strumentali all’attività d’impresa.

Come osservato, però, da i primi commentatori della dottrina, posto che la norma si riferisce genericamente alle imposte dirette, a partire dal 2014, sembra necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo. Ciò significa che, nella determinazione del reddito fiscale, ci sarà un’altra variazione in aumento da operare (pari al contributo SSN incluso nel premio assicurativo) che, come previsto dalla novellata disposizione, sarà totalmente indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

28 aprile 2014

Sandro Cerato