Enti Locali e possibilità di estinzione anticipata dei mutui

Può accadere che un mutuo particolarmente oneroso possa essere oggetto da parte del Comune di una sua negoziazione, ovvero di estinzione anticipata…

Può accadere che un mutuo particolarmente oneroso possa essere oggetto da parte del comune di una sua negoziazione, ovvero di estinzione anticipata. Senza entrare nel dettaglio del caso particolare posto da un comune all’esame del collegio contabile, appare opportuno in questo articolo verificare le condizioni e i limiti, da parte dell’ente locale, sulla possibilità di estinzione anticipata del mutuo con la CC.DD.PP. o altro ente creditizio, con la possibile rinegoziazione con altro mutuo in caso dell’effetto dei tassi che potrebbero prima face apparire vantaggiosi per l’ente.

Di tale problematica se ne è occupata la Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombarda nella recente deliberazione n. 70 depositata in data 13/02/2014.

 

AMMISSIBILITA’ E LIMITI ALL’ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO

Secondo il collegio contabile lombardo, la possibilità da parte dell’ente locale di anticipare l’estinzione di un mutuo è operazione sicuramente ammissibile. Ma tale estinzione, così come l’eventuale negoziazione del citato mutuo deve essere attentamente vagliata dall’amministrazione. In particolare se l’amministrazione dovesse verificare che l’estinzione di un mutuo con la contrazione di uno nuovo, la sola ragione finanziaria legata a tale operazione non può essere sufficiente per verificare la sana gestione finanziaria nel suo complesso.

Così, precisano i giudici contabili, ai fini della sana gestione finanziaria dell’ente, non può essere sufficiente per la sua validazione il solo aspetto meramente finanziario, dato dalla differenza fra l’attualizzazione dei flussi dei pagamenti della passività originaria e quelli della nuova passività, ma tale operazione deve consistere in una valutazione finanziaria ed economica della complessiva situazione dell’ente, non solo in relazione ai dati finanziari attualizzati dell’operazione, ma anche ai rischi che l’ente locale assume con la nuova operazione di indebitamento, nonché all’eventuale allungamento del periodo del debito che vincola l’attività futura dell’Amministrazione.

Nella valutazione non è sufficiente, perciò, un raffronto tra costi attuali degli interessi pagati sull’ammontare capitale della passività, ritenendosi vantaggiosa l’operazione solo perché si verifica una diminuzione del tasso d’interesse nell’esercizio finanziario nel quale si rinegozia il debito ed in quelli immediatamente successivi.

La convenienza economica va saggiata invece sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali debbono concorrere anche i rischi connessi al nuovo tipo di indebitamento in presenza di determinate situazioni di mercato, la durata del debito e la modalità di estinzione. La rinegoziazione non deve quindi essere uno strumento di liberazione immediata di risorse (soprattutto se utilizzate, anche di fatto, per far fronte alla spesa corrente.

VERIFICA DEGLI EFFETTI SUL PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Per il collegio contabile, particolarmente delicato è l’impatto del nuovo mutuo, eventualmente contratto a fronte dell’estinzione del precedente, sul patto di stabilità interno. In quanto anche nel caso di estinzione anticipata di precedenti posizioni debitorie seguita dall’assunzione di nuovi mutui, appare indispensabile che il nuovo mutuo, affinché non configuri un nuovo debito – come tale rientrante nel divieto previsto dalle disposizioni sul patto di stabilità interno, comporti effettive condizioni migliorative per l’ente, a parità di durata dell’indebitamento, non essendo sufficiente, per non ricadere nel divieto di legge, una mera riduzione del valore finanziario delle passività.

CONCLUSIONI

Effettuate le citate premesse, conclude il collegio contabile, lasciando alla piena discrezionalità amministrativa tale decisione, ma con l’avvertenza di una attenta valutazione della convenienza economico finanziaria di eventuali operazioni di rinegoziazione di mutui in essere alla stregua dei criteri sopra indicati, dovendosi comunque ribadire l’assoluta inammissibilità di operazioni dettate da finalità elusive della normativa. D’altra parte, precisano i giudici contabili lombardi, sull’argomento vi sono già altri precedenti della giustizia contabile, in particolare della stessa sezione regionale di controllo sull’argomento vi sono : la deliberazione del 17 aprile 2008, n. 52; la deliberazione del 11 febbraio 2009, n. 27 e, infine, la deliberazione del 1 dicembre 2010, n. 1027; mentre, in merito ad altre sezioni, vi è anche quella di della Liguria, che tu tali aspetti si è espressa nella deliberazione del 17 settembre 2008, n. 77.

3 marzo 2014

Vincenzo Gianotti

Pubblicato sul sito www.bilancioecontabilita.it