La conformità del ricorso tributario

il problema dell’attestazione di conformità del deposito di copia del ricorso o appello nella segreteria della commissione tributaria all’originale tra potere del giudice di controllare l’effettiva difformità e la contumacia del resistente o dell’appellato

Normativa

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, c. 3, che disciplina il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso (di primo grado o di appello) non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l’atto depositato e l’atto notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in assenza di attestazione.

Costituzione del resistente o l’appellato

Siffatto principio rispetta l’esigenza di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità in funzione dell’effettività della tutela giurisdizionale solo in presenza di costituzione del resistente o l’appellato, posto che, in tale situazione, la difformità tra i due esemplari di ricorso è suscettibile di essere contestata dalla parte costituita e, comunque, agevolmente rilevata dal giudice, attraverso il diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti, entrambi, acquisiti in  giudizio.

Contumacia del resistente o dell’appellato

Il principio diviene, invece, assolutamente inappagante in ipotesi di contumacia del resistente o dell’appellato, giacché, in tale situazione, viene a mancare in radice, per la parte, ogni possibilità di riscontrare e denunciare la difformità e risulta, peraltro, impedita, al giudice, ogni effettiva possibilità di verifica ufficiosa della prescritta conformità, attraverso la diretta comparazione dell’esemplare depositato a quello notificato, dato che la contumacia del resistente o dell’appellato preclude l’acquisizione, del secondo esemplare, agli atti del giudizio. Atteso, inoltre, che, altrimenti, la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione, deve, quindi, ineludibilmente ritenersi che, in ipotesi di contumacia del resistente (o dell’appellato), la mancata attestazione della conformità del ricorso depositato in commissione a quello notificato a mezzo posta alla controparte costituisce di per sé, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, causa d’inammissibilità del ricorso. La mancata attestazione della conformità del ricorso fatto pervenire alla Commissione a quello spedito a mezzo posta alla parte evocata in giudizio, a fronte della sua mancata costituzione, impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. Se il ricorso o l’appello sono consegnati alla controparte direttamente o tramite ufficio postale, la mancanza dell’attestazione della conformità tra il documento incorporante l’atto di impugnazione depositato nella segreteria della commissione tributaria e il documento incorporante l’atto di impugnazione trasmesso alla controparte è causa di inammissibilità tutte le volte che quest’ultima non si sia costituita (Cass. civ. Sez. V, 22-01-2010, n. 1174).

In tema di contenzioso tributario, l’art. 22, c. 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53, che disciplina il deposito in segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso mediante consegna o spedizione a mezzo dei servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell’appellante o ricorrente , della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di detta mancanza. Qualora l’appellato o resistente sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello o ricorso , in quanto, in caso contrario, nell’ipotesi “de qua” la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione (Cass. civ. Sez. V Sent., 22-02-2008, n. 4615).

L’omissione circa l’attestazione della conformità della copia depositata in rapporto all’originale dell’atto notificato conduce alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione nell’ipotesi di mancata costituzione della controparte. Precisamente, qualora, l’appellato o resistente sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello o ricorso, in quanto, in caso contrario, nell’ipotesi de qua la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione. L’omissione circa l’adempimento dell’attestazione di conformità diviene suscettibile di sanzione nella misura in cui non sia possibile per il giudice confrontare l’originale notificato e la copia depositata all’atto della costituzione del ricorrente o appellante, quando ricorra la contumacia della parte intimata; qualora la parte alla quale l’atto sia stato notificato non si costituisca in giudizio,occorre comminare l’inammissibilità dell’impugnazione in dipendenza dell’omessa attestazione della conformità all’originale, poiché in tal caso è preclusa ogni facoltà di indagine da parte del giudice adito.

Conformità

La Consulta (sentenza n. 98/2004)ha sancito che l’inammissibilità deve essere limitata solo a quelle cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte processuale, che si deve mirare a contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza, che i profili di forma devono essere valutati criteri di equa razionalità, che si deve assicurare l’armonia sistematica del regime dell’istituto controverso con lo specifico sistema processuale cui esso appartiene. L’omissione della dichiarazione del ricorrente o dell’appellante, attestativi della conformità tra copia e originale, assurge a fatto che stimola la C.T. ad esercitare il potere di rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio l’inammissibilità del ricorso o dell’appello, al di là ed indipendentemente dall’eccezione della controparte, ma a maggior ragione, in caso di sollevazione di eccezione da parte del notificato. L’attestazione di conformità tra il documento notificato e il documento depositato non è una dichiarazione cui la legge riconosca la stessa efficacia creativa di certezza legale della conformità che è riconosciuta alla relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario: la mancanza di tale attestazione non può essere considerata un fatto determinativo, in via autonoma, dell’inammissibilità del ricorso o dell’appello. L’attestazione di conformità è una dichiarazione di scienza del ricorrente o dell’appellante che, priva di certezza legale, svolge la funzione di consentire al giudice, in mancanza di contestazione da parte dell’intimato, di ritenere per vera l’affermazione della parte promotrice del giudizio e di considerare inutile l’esercizio del potere di rilevare d’ufficio la conformità tra documento notificato e documento depositato. Se invece la parte appellante omette di attestare la conformità tra documento notificato e documento depositato il giudice deve accertarla d’ufficio. In definitiva, sussiste il principio per cui se “il ricorso o l’appello sono notificati direttamente o indirettamente tramite ufficiale postale, è causa d’inammissibilità non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente della conformità tra il documento incorporante l’atto di impugnazione depositato nella segreteria della CT e il documento incorporante l’atto di impugnazione notificato alla controparte ma solo la loro difformità effettiva”.

Il concetto di conformità deve richiedere non un’identità tra l’atto depositato nella segreteria e quello consegnato o spedito a mezzo di servizio postale; in altri termini è plausibile ritenere che la conformità presupponga solo una corrispondenza sostanziale di un atto all’altro; lievi, insignificanti e marginali differenze non possono comportare il divieto del principio del contraddittorio e la sanzione d’inammissibilità del ricorso. La declaratoria d’inammissibilità presuppone che la C.T. non sia stata messa in condizione di avere la piena ed integrale conoscenza del contenuto effettivo del ricorso ossia dell’ambito oggettivo dell’impugnativa.

La funzione della conformità de qua è, infatti, quella di eliminare in astratto una limitazione della difesa della parte resistente. Il legislatore vuole, mediante la conformità in parola, attuare non un formalismo inutile o vessatorio, nella fase della costituzione in giudizio del ricorrente, ma un effettivo contraddittorio tra il ricorrente e la parte resistente Sotto il profilo processuale, l’eccezione d’inammissibilità de qua assurge ad eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L’attestazione di conformità deve essere effettuata dal difensore tecnico e solo nei casi consentiti dalla parte interessata(es. articolo 12, quinto comma, del D.lg. 546/92.)

8 marzo 2014

Ignazio Buscema