La comunicazione degli stampati fiscali

come ogni anno, il 28 febbraio, scade il termine per la comunicazione telematica degli stampati fiscali venduti nel 2013: un breve ripasso dell’adempimento

Ogni anno, i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) sono tenuti, a norma dell’art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001, a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle forniture effettuate, nell’anno precedente, ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti fiscali: in particolare, la trasmissione dei dati relativi al 2013 deve essere effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 28 febbraio 2014. Brevemente si ricorda che, sono tenuti alla trasmissione dei dati in parola, le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita. Tali soggetti sono tenuti, inoltre, a norma dell’articolo 3 comma 2 del DPR n. 404/2001, a mantenere i dati oggetto di invio in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici.

 

La trasmissione dei dati riguardanti le forniture degli stampati fiscali può essere effettuata telematicamente direttamente dal rivenditore, se munito della necessaria abilitazione per accedere al servizio telematico Entratel o Internet. In alternativa alla suddetta modalità di trasmissione, l’obbligato può rivolgersi agli intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale per le imprese…) che già utilizzano il servizio telematico Entratel. In tale ultima ipotesi, gli intermediari dovranno rilasciare una copia della ricevuta di avvenuta trasmissione al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica.

La trasmissione telematica dei dati relative alle forniture 2013 riguarderà, sostanzialmente, i dati identificativi del fornitore, del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta), il numero degli stampati forniti (con l’indicazione puntuale della serie e dei relativi numeri iniziale e finale), nonché il codice che individua le diverse tipologie di stampati (che costituiscono oggetto della fornitura), la data della fornitura e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.

 

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le suddette comunicazioni. Fanno eccezione alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30 maggio 2002 quali, ad esempio, lo scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Internet, ovvero l’ipotesi di file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso. Successivamente all’invio delle predette informazioni, l’Agenzia delle Entrate attesterà la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le predette ricevute saranno disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel), oppure entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).

 

Si segnala che, l’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 5/E del 10 gennaio 2003) ha fornito alcune precisazioni in merito all’adempimento in esame. In particolare, nel suddetto documento di prassi è stato precisato che, nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione si avvalga di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà soltanto la sede principale obbligata ad assolvere la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture: la trasmissione deve essere effettuata, infatti, con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l’attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione. È stato altresì specificato che è possibile operare correzioni o integrazioni di un file precedentemente inviato, purché il soggetto tenuto ad assolvere l’adempimento trasmetta, sempre entro il termine di scadenza (28.02.2014), un nuovo file (che sostituisce integralmente quelle precedentemente inviato) completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Nel caso in cui, invece, il file inviato venisse scartato dal servizio telematico, l’utente sarà tenuto a ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto: se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia, l’invio si considera comunque tempestivo.

 

Si ricorda, infine, che, in caso di omessa trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83. Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno dall’omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.

13 febbraio 2014

Sandro Cerato