Società in liquidazione problematiche relative alla riconciliazione delle partite contabili e possibilità di accollo dei debiti

quando la società partecipata dall’ente locale entra in fase di liquidazione quali sono i corretti comportamenti contabili da tenere da parte dell’ente locale? (a cura Vincenzo Giannotti)

Un ente locale che ha posto in liquidazione una sua società chiede parere qualificato sulle seguenti questioni:
1. Se sia obbligatorio l’adempimento di cui all’art. 6, comma 4, del DL n. 95/2012 anche in caso di società in liquidazione;
2. in caso di risposta affermativa, se sia obbligatorio assumere a carico del bilancio dell’ente il debito asseverato nella fase di liquidazione, nell’ambito delle azioni correttive volte alla riconciliazione delle partite contabili a carico del redigendo bilancio;
3. se sia obbligatorio per l’ente accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione, tenuto anche conto degli attuali orientamenti della giurisprudenza contabile.

La risposta ai quesiti viene data dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana nella deliberazione n.394 depositata in data 18/12/2013, precisando inammissibile che il quesito n.2. in merito all’assunzione del debito asseverato nella fase di liquidazione.

SULLA RICONCILIAZIONE CONTABILE
Precisa il collegio contabile siciliano come, l’art. 6, c. 4, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), il legislatore ha introdotto l’obbligo per comuni e province, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate. Tale nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze, fornendone motivazione. In tal caso, l’ente locale deve adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. D’altra parte, evidenzia il collegio contabile, la corretta ricognizione e rilevazione delle poste creditorie e debitorie dell’ente mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, nel momento in cui consente l’emersione di passività latenti per l’ente, in grado di ripercuotersi sui futuri equilibri di bilancio, qualora suscettibili in futuro di degenerare in esborso finanziario per l’ente (i.e. nel caso di ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 194, lett. c, del Tuel). Ai sensi dell’art.148 bis del TUEL la Corte dei Conti è tenuta ad accertare “altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”.
Precisate le premesse, secondo i giudici contabili siciliani, appare evidente come tale obbligo sia posto anche in caso di società in liquidazione. Tale obbligo, infatti, prescinde dalle prospettive di continuità operativa della società, che, anche se posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 e ss. c.c., non può esimersi dall’avere, in linea di principio, evidenze contabili delle reciproche poste di debito–credito tendenzialmente collimanti con quelle dell’ente di riferimento. E ciò, sia negli eventuali bilanci in fase liquidatoria (art. 2490 c.c.), sia nel bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.).

EVENTUALE ACCOLLO DEI DEBITI
Evidenziano i giudici contabili, come sull’eventuale accollo dei debiti della società partecipata in liquidazione, vi sia ormai un consolidato orientamento ermeneutico della giurisprudenza contabile (ex multis, Sezione controllo Basilicata n. 28/2011/PAR, Sezione controllo Emilia Romagna, delibera n.33/2011/PAR, Sezione controllo Liguria, delibera n. 82/2013/PAR, Sezione controllo Veneto n. 980/2012/PAR…), l’ente non ha, in linea di principio, alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti della propria società partecipata in liquidazione qualora il patrimonio di quest’ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie. Qualora l’ente decidesse, nella propria discrezionalità politica, di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione, lo stesso dovrebbe evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell’operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria. Tale scelta, infatti, finirebbe inevitabilmente per costituire una rinuncia implicita al limite legale della responsabilità patrimoniale della società di cui all’art. 2325 c.c..

Sempre in merito all’accollo delle situazioni debitorie delle società partecipate, è utile ricordare che l’attuale sistema normativo, in attuazione di precisi divieti di origine comunitaria, pone limiti al “soccorso” da parte degli enti pubblici a favore di società partecipate che si trovino in situazione di precarietà finanziaria (l’art. 6 c. 19 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) ed afferma “l’abbandono della logica del ‘salvataggio a tutti i costi’ di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto”. In altri termini “il Legislatore ha in sostanza limitato in modo drastico la possibilità per gli enti locali di sostenere finanziariamente gli organismi partecipati, positivizzando pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell’ente e costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi societari, stante l’uso di risorse della collettività”.

CONCLUSIONI
Si evidenzia, così come rilevato dallo stesso collegio, che nella legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n. 147) siano state inserite alcune novità normative sulle società partecipate. In particolare l’art.1 c. 551 ha previsto che “Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 (rectius aziende speciali, istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco ISTAT) presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”.

8 gennaio 2014
Vincenzo Giannotti
Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it