I limiti di fallibilità

nella nozione dei ricavi lordi, ai fini della verifica della fallibilità dell’imprenditore, vanno ricomprese le voci di cui all’art. 2425, lettera A, nn. 1 e 5 cod. civ., mentre devono esserne escluse le voci di cui ai nn. da 2 a 4, ed in particolare le variazioni delle rimanenze (Corte di Cassazione)

Nella nozione “ricavi lordi”, indicata dall’art. 1, secondo comma, lett. b), legge fall., quale limite alla fallibilità dell’imprenditore, i quali non devono superare l’importo di euro duecentomila annui nei tre esercizi precedenti al deposito dell’istanza di fallimento, vanno ricomprese le voci di cui all’art. 2425, lettera A, nn. 1 e 5 cod. civ., mentre devono esserne escluse le voci di cui ai nn. da 2 a 4, ed in particolare le variazioni delle rimanenze. (Corte di Cassazione)

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