Conoscibilità dello stato d'insolvenza e rimesse sul conto corrente: la banca rischia!

è a rischio di revocatoria fallimentare la banca, se era a conoscenza che il suo cliente era già prossimo al fallimento e continuava a pretendere rientri del debito

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17268 del 12 luglio 2013, applica dure sanzioni alle banche che compiono azioni finalizzate alla propria tutela nei confronti di suoi clienti che sono prossimi al fallimento: sono sottoposte all’istituto della revocatoria fallimentare, secondo i giudici di legittimità, tutte quelle operazioni che la banca ha compiuto nel periodo sospetto indirizzate a ridurre la propria esposizione verso l’impresa che versa in una situazione pre-fallimentare.

 

La vicenda che vede contrapporsi la curatela fallimentare e una nota banca romana ha una durata piuttosto lunga. La curatela fallimentare aveva citato una banca chiedendo che fossero revocate le rimesse per oltre dodici miliardi delle vecchie lire affluite sul conto corrente della società fallita, nell’anno anteriore al fallimento dichiarato nell’ottobre 1999, sul conto corrente aperto presso la banca, che era già a conoscenza dello stato d’insolvenza. La banca avverso la richiesta di revocatoria fallimentare ha fatto opposizione.

 

Il Tribunale ha accolto con sentenza del gennaio 2006 la richiesta della curatela fallimentare; la Corte di Appello alla quale la banca si era rivolta , con sentenza del marzo 2011, ha respinto il ricorso.

 

La banca, in ultima istanza, si è appellata in Cassazione.

 

La revocatoria fallimentare

Occorre preliminarmente ricordare che la norma sui fallimenti di cui al R.D. 267/1942 impone al curatore di verificare, nell’esercizio delle sue funzioni, se vi siano operazioni poste in essere dalla società o dall’imprenditore fallito che ricadano nell’ambito di operatività della revocatoria. La curatela, in particolare, può domandare che siano dichiarati inefficaci e revocati gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori: l’azione si propone dinanzi al Tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro. Le norme della legge fallimentare che disciplinano le possibili azioni legali a difesa della massa dei creditori concorsuali contro eventuali atti pregiudizievoli alle loro ragioni, compiute dal debitore fallito, sono contenute nella Sezione III, del Capo III, del Titolo II della legge fallimentare (articoli da 64 a 70 L.F.).

In sostanza l’azione revocatoria è uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento (il cosiddetto periodo sospetto, recentemente dimezzato dalla riforma delle procedure concorsuali): in pratica l’istituto dell’azione revocatoria consente, di colpire gli atti del debitore insolvente che hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum.

 

Il curatore può rendere inefficaci gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell’anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento, conseguentemente imponendo ai terzi che hanno ottenuto beni o denaro di restituire quanto ricevuto, o, se hanno ottenuto garanzie, retrocedendoli dal rango privilegiato a quello chirografario. Affinché, tuttavia, la revocatoria possa essere accolta, è necessario che il terzo al momento dell’atto fosse a conoscenza dell’insolvenza della sua controparte. La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell’atto.

 

Attenzione però che non tutti gli atti compiuti da soggetti insolventi possono venire colpiti dalla revocatoria, perché la legge prevede un ampio numero di esenzioni: tra di esse, per esempio, vale la pena citare :

  1. la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi stretti parenti od affini;

  2. i pagamenti effettuati nell’esercizio normale dell’impresa;

  3. i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti.

 

L’analisi della Corte di Cassazione

Diverse sono le motivazione del ricorso in Cassazione della banca; vediamo di analizzarne alcune fermo restando che i giudici di legittimità le hanno ritenute tutte infondate.

 

La banca ricorrente censura la sentenza dei giudici di secondo grado per falsa applicazione dell’art. 67 L.F. nel punto in cui viene affermata la revocabilità delle rimesse eseguite dal debitore ceduto, sebbene nel caso presente non sia stata revocata la cessione di credito. La banca riferisce di aver sostenuto nel giudizio di merito che “le rimesse a fronte di anticipazioni assistite da contestuali cessioni di credito” non possono essere revocate, ex art. 67 c. 2 ma solo, se ritenute pagamenti anomali, ex art. 67 c. 1, e che il mutamento di domanda (nella specie, dal secondo al primo comma) non è consentito in corso di causa.

 

Per i giudici di legittimità quanto sostenuto dalla banca è privo di fondamento; è innanzitutto da rilevare che oggetto della revocatoria non sono stati i pagamenti eseguiti dai terzi debitori ceduti alla banca, in relazione ai quali soltanto sarebbe fondata la difesa della banca ricorrente, che quei pagamenti, trovando il loro titolo nel rapporto obbligatorio diretto tra la parti, in conseguenza dell’avvenuta cessione pattuita tra la banca e la società successivamente fallita, non potrebbero essere imputati alla società, né conseguentemente essere revocati. La curatela fallimentare ha insistito soprattutto sulla circostanza, che oggetto della revoca non erano state neppure le somme accreditate sui conti correnti della società in conseguenza dei pagamenti ricevuti dalla banca, bensì le eccedenze di tali pagamenti rispetto alle anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate. La circostanza è decisiva, non potendosi dubitare che in tal modo la banca abbia utilizzato le somme eccedenti le anticipazioni concesse per ridurre 1’esposizione debitoria della banca: ”nel che deve ravvisarsi l’effetto solutorio che giustifica la revocatoria esperita dal fallimento”.

 

La banca ricorrente, inoltre, contesta quanto affermato dalla Corte di Appello in riferimento alla revoca degli storni; in particolare, secondo la ricorrente si afferma di aver specificamente individuato nell’atto di appello le scritture relative agli storni, con analitica descrizione delle singole rimesse per importo, data contabile e causale appunto di storno, risultanze documentali mai contestate dalla curatela fallimentare. Per la Corte di Cassazione è appena il caso di osservare che la motivazione con la quale la Corte di Appello ha respinto il relativo motivo di appello non verte sulla genericità della tesi della banca, né sull’incertezza sulle ragioni per le quali è contestata la revocabilità delle poste in questione; vale a dire che non tocca i punti oggetto di specifica contestazione nel motivo di ricorso in esame. Il giudice d’appello ha invece osservato che la banca non aveva fornito alcuna ulteriore argomentazione atta a dimostrare il mero enunciato. In altre parole, l’argomento decisivo per respingere la tesi difensiva della banca ricorrente è stata la mancanza di prova che gli storni nascessero dall’esigenza di correggere dei meri errori contabili.

 

Nella sentenza oggetto del presente commento riveste particolare interesse anche il richiamo dei giudici di legittimità, alla sentenza della Cassazione n. 23393, del 9 novembre 2007; secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare, la banca che eccepisca la natura non solutoria della rimessa sul conto corrente bancario dell’imprenditore poi fallito, perché giustificata dall’esistenza di operazioni bilanciate, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di accordi con il cliente, opponibili alla curatela, i quali assegnino alla rimessa la funzione non di rientro nell’esposizione debitoria, ma di creazione di apposita provvista per un’operazione speculare a debito, di pagamento a favore di terzi ovvero di prelievo da parte del cliente. In difetto di tale prova, il predetto versamento conserva in linea generale la natura solutoria, ed è revocabile ai sensi dell’art.67 L.F. avendo valore estintivo del credito della banca.

 

Le conclusioni dei giudici di legittimità

La Corte di Cassazione respinge interamente il ricorso della banca; la curatela fallimentare può quindi procedere alla revocatoria delle rimesse sul conto corrente della società. Alla banca, inoltre, spetta anche il pagamento delle spese di giudizio.

 

7 dicembre 2013

Federico Gavioli