Alternative possibili alla copertura improvvisa di importanti debiti fuori bilancio

vi sono soluzioni praticabili nel caso in cui un ente locale si trovi improvvisamente, a fronte di una sentenza esecutiva, a dover corrispondere un importo importante tale che possa compromettere il suo equilibrio finanziario?

Nel caso in cui un ente locale si trovi improvvisamente, a fronte di una sentenza esecutiva, a dover corrispondere un importo importante tale che possa compromettere il suo equilibrio finanziario e nell’impossibilità anche di attendere il citato pagamento nelle tre annualità previste dalla legislazione, gli interrogativi posti all’attenzione della Corte dei Conti riguardano le seguenti possibilità:

se sia possibile, e con quali modalità, garantirsi sulla ripetizione del debito in caso di vittoria in Cassazione, qualora il comune provveda al pagamento anche parziale del debito, e come procedere se tale garanzia non venisse fornita;

se, fermo restando il riconoscimento del debito e il suo inserimento progressivo in bilancio, è possibile un rinvio del pagamento fino al passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dalla eventuale concessione della sospensiva e con lo scopo di evitare l’impossibilità di ripetere le somme liquidate sopra ipotizzata;

se, ferma restando l’adozione della delibera prevista dall’art. 159 del Tuel fra i “servizi impignorabili” possono ritenersi rientranti i servizi sociali non previsti nell’elenco di cui al D.M. 28/05/1993, ma individuati come funzioni essenziali del Comune dalla cd “spending review“;

se è possibile suddividere il debito su più esercizi (ammesso che i creditori accettino la rateizzazione) per rispettare gli equilibri generali di bilancio;

se è possibile escludere il debito in questione, che graverebbe sul titolo primo della spesa, dal patto di stabilità e se l’obbligo del rispetto del patto di stabilità può costituire titolo per ottenere una maggiore dilazione dei pagamenti;

se è possibile derogare all’attuale normativa che limita l’assunzione di mutui e l’alienazione del patrimonio disponibile soltanto per gli investimenti, in maniera da scongiurare il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’art. 243 bis Tuel, o peggio ancora, alla dichiarazione di dissesto.

La risposta ai citati interrogativi è contenuta nella deliberazione n.389, della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte, depositata in data 06/11/2013.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il collegio contabile piemontese, evidenzia in via preliminare come il Consiglio Comunale sia chiamato a esprimersi, ai sensi dell’art.194 TUEL, per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio individuando le tipologie per le quali è resa possibile l’imputazione dell’insorto obbligo in capo all’ente con l’adozione di apposita deliberazione del Consiglio. La funzione della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientra in una delle tipologie individuate dall’art. 194 del Tuel e, quindi, a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte. In merito alle sentenze esecutive, la citata delibera consiliare non riconosce la legittimità del debito, che già esiste, ma è chiamata a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso. L’art. 194 c. 3 del Tuel prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, deve provvedersi a norma dell’articolo 193, c. 3 e solo ove “non possa documentalmente provvedersi” in tal modo, è previsto, il ricorso alla contrazione di mutui; in questo caso “nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse”. A seguito della Legge costituzionale n. 3/01, ha consentito agli Enti Locali di indebitarsi esclusivamente per le spese di investimento (art. 119 Cost.). Inoltre, L’articolo 193 comma 3 del Tuel prevede che, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, “possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili”. Conseguentemente, in caso di legittimità al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, possono essere utilizzate le seguenti risorse secondo la seguente priorità:

  • riduzione di spese correnti o utilizzo di nuove entrate, per le quali l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;

  • applicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione disponibile;

  • utilizzo di disponibilità derivanti dall’adozione di un piano triennale di riequilibrio di cui all’art. 193 c. 3;

  • vendita di beni del patrimonio disponibile con riferimento a squilibri di parte capitale;

  • contrazione di mutuo passivo esclusivamente per spese di investimento (principio contabile n. 2 punto 99).

Il collegio contabile piemontese, evidenzia come la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione con la conseguenze dell’avvio delle procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale. Qualora l’ente non possa far validamente fronte a debiti fuori bilancio con le modalità previste dagli artt. 193 e 194, versa in stato di dissesto finanziario (art. 244 Tuel), in questo caso trattandosi di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, l’Ente può ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del Tuel.

RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL COMUNE

Effettuate le citate premesse, il collegio contabile, passa alla risoluzione dei quesiti posti, limitandosi ad esaminare i seguenti:

La formulazione della norma non consente un piano di rateizzazione più lungo per finanziare i debiti fuori bilancio (vedi delibera 354/2013 e delibera 29/2009 della sezione Molise), a meno che non venga attivata, ricorrendone i presupposti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che consentirebbe di concordare un piano di rateizzazione decennale (art 243bis Tuel);

Non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle disposizioni di cui all’art.31 della Legge n. 183 del 2011, poichè ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica;

In merito alla possibilità di ottenere una maggiore dilazione, in considerazione dell’obbligo di rispettare il patto di stabilità, vale quanto detto sui limiti massimi di rateizzazione del debito, così come sopra previsti dalla legge;

Il divieto di indebitamento per spese correnti è sancito dall’art. 119 Cost e, per essere derogato, richiede l’emanazione di una norma di costituzionale.

16/12/2013

V. Giannotti

pubblicato su www.bilancioecontabilita.it