Nel caso in cui un ente locale si trovi improvvisamente, a fronte di una sentenza esecutiva, a dover corrispondere un importo importante tale che possa compromettere il suo equilibrio finanziario e nell’impossibilità anche di attendere il citato pagamento nelle tre annualità previste dalla legislazione, gli interrogativi posti all’attenzione della Corte dei Conti riguardano le seguenti possibilità:
se sia possibile, e con quali modalità, garantirsi sulla ripetizione del debito in caso di vittoria in Cassazione, qualora il comune provveda al pagamento anche parziale del debito, e come procedere se tale garanzia non venisse fornita;
se, fermo restando il riconoscimento del debito e il suo inserimento progressivo in bilancio, è possibile un rinvio del pagamento fino al passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dalla eventuale concessione della sospensiva e con lo scopo di evitare l’impossibilità di ripetere le somme liquidate sopra ipotizzata;
se, ferma restando l’adozione della delibera prevista dall’art. 159 del Tuel fra i "servizi impignorabili" possono ritenersi rientranti i servizi sociali non previsti nell'elenco di cui al D.M. 28/05/1993, ma individuati come funzioni essenziali del Comune dalla cd "spending review";
se è possibile suddividere il debito su più esercizi (ammesso che i creditori accettino la rateizzazione) per rispettare gli equilibri generali di bilancio;
se è possibile escludere il debito in questione, che graverebbe sul titolo primo della spesa, dal patto di stabilità e se l'ob