Servizi resi da stabilimenti balneari: quali adempimenti ai fini IVA?

dall’autunno 2011 i servizi resi dagli stabilimenti balneari sono soggetti agli adempimenti IVA obbligatori consistenti nell’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale: un ripasso degli adempimenti

I servizi balneari resi dai gestori dei relativi stabilimenti sono soggetti all’obbligo di certificazione fiscale così come previsto dall’art. 2, c. 36-vices del D.L. 13.08.2011, n. 138. L’intervento intende ripercorre la disciplina di riferimento verificando anche gli adempimenti IVA degli operatori nel caso in cui vengono stipulate apposite convenzioni con strutture alberghiere per la fornitura del servizio spiaggia.

Normativa previgente

Con il dichiarato obiettivo di contrastare l’evasione da parte di coloro che esercitavano un’attività economica rivolta ai consumatori finali, nel corso del 1983 venne introdotto l’obbligo di certificare la prestazione di un servizio (o cessione di un bene) mediante la consegna del famigerato scontrino fiscale (o ricevuta fiscale).

Emesso da uno speciale registratore di cassa, lo scontrino deve essere rilasciato non appena si verifica la cessione del bene, il pagamento del corrispettivo, ovvero l’ultimazione del servizio.

In deroga all’obbligo generalizzato di certificazione fiscale dei corrispettivi, con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 numero 696, erano state individuate le operazioni escluse da tale adempimento formale.

Tra queste risultavano non soggette all’obbligo di certificazione (articolo 2 comma 1 lettera rr D.P.R. n. 696/96) le prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa.

Pertanto, per le prestazioni di servizi effettuate dagli stabilimenti balneari titolari della concessione demaniale era prevista la dispensa dal rilascio della ricevuta- scontrino ai propri clienti. Il Ministero delle Finanze con circolare 4 aprile 1997 numero 97/E, aveva fornito alcuni chiarimenti in ordine alla fattispecie di esonero in esame.

In primo luogo, allo scopo di delimitare l’ambito di applicazione del beneficio il diritto all’esonero veniva riconosciuto esclusivamente ai :

a) gestori di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali), titolari del relativo provvedimento amministrativo rilasciato dalle autorità competenti per l’esercizio dell’attività in esame,

b) soggetti affidatari della gestione dell’attività oggetto della concessione.

In secondo luogo veniva definitivo l’ambito oggettivo delle prestazioni di servizi afferenti la balneazione escluse dall’obbligo di certificazione. Si tratta(va) di quelle che, secondo prassi consolidata, vengono identificate come “tipiche, vale a dire:

– l’accesso ai agli impianti di balneazione,

– l’uso degli spogliatoi, cabine e docce nonché servizi igienici,

– il noleggio di sedie a sdraio, lettini ed ombrelloni,

– il noleggio di pattini e di piccole barche non a motore.

Resta(va)no, invece, soggette all’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le prestazioni di servizi non strettamente attinenti all’attività di gestione degli stabilimenti balneari quali l’uso delle piscine, sauna, bagno turco, corsi di nuoto, surf, vela e sub, custodia di autoveicoli in aree all’uopo destinate, deposito di imbarcazioni o wind-surf di proprietà dei clienti.

La disposizione normativa in esame disponeva espressamente che venivano comunque soggette all’obbligo di emissione dello scontrino le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Le regole attuali

L’art. 2, c. 36-vices del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito in L. 14.09.2011, n. 148, ha abrogato la citata disposizione (art. 2 c. 1 lettera rr) del D.P.R. n. 696/96, e di conseguenza, tutti i servizi balneari resi dai gestori dei relativi stabilimenti sono soggetti all’obbligo di certificazione fiscale mediante emissione di scontrino e/o ricevuta o di fattura.

Le regole per l’emissione della certificazione fiscale, in generale sono previste dal D.M. 30/3/1992, che dispone le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale per la certificazione delle operazioni per le quali l’obbligo di emissione della fattura sussiste solo a richiesta del cliente. Per le prestazioni poste in essere ordinariamente dagli stabilimenti balneari (cosiddetti “pacchetti” o “servizio spiaggia”) vanno perciò seguite le regole di questo Decreto.

Solo nell’ipotesi residuale in cui siano poste in essere operazioni di mero noleggio di beni mobili, vanno osservate le disposizioni del D.M. 29/1/1992, con cui sono state previste le caratteristiche e le modalità di rilascio della ricevuta fiscale per gli esercenti il noleggio di beni mobili1.

 

Prestazioni di servizio rese dagli stabilimenti

Gli stabilimenti balneari svolgono normalmente una prestazione di servizi che viene definita “servizio spiaggia” e comprende le prestazioni tipiche di queste attività e cioè:

– ingresso allo stabilimento,

– messa a disposizione di lettini, sdrai, ombrelloni,

– strutture sportive (campi da pallavolo, beach volley, bocce, ecc. ),

– area giochi e relative attrezzature,

per cui viene previsto un corrispettivo che comprende anche l’utilizzo indiscriminato e senza limiti delle strutture dello stabilimento, quali, ad esempio:

– uso di docce e servizi igienici;

– uso di spogliatoi;

– uso di deposito giochi;

– sorveglianza, assistenza e soccorso in mare;

– uso biblioteca e zona lettura;

– zona TV;

– zona relax, cioè aree ombreggiate con tavoli, sedie, divanetti, ecc;

– animazione,

– ecc.

L’offerta di questo servizio complesso, definito “pacchetto” o “servizio spiaggia” comporta, secondo quanto previsto dalla C.M. 23/7/1993 n. 15, capitolo 2.3.1 ai fini della certificazione fiscale l’osservanza delle disposizioni del D.M. 30/3/1992 (2).

 

Schema di sintesi

 

Prestazione

Pagamento

Certificazione

Ultimata/Non ultimata

SI

Emessa indicando il dato del pagamento

Ultimata

NO

Emessa indicando che il pagamento non è stato effettuato. All’incasso del corrispettivo verrà emessa una nuova certificazione

Ultimata

Parziale

Emessa indicando il corrispettivo totale e l’importo parzialmente incassato. Al saldo, dovrà essere emessa una ulteriore certificazione fiscale con l’indicazione dei dati del precedente documento.

Non ultimata

Parziale

Emessa al momento dell’incasso parziale indicando l’importo del corrispettivo incassato.

Al momento della ultimazione della prestazione o, se precedente, del pagamento del saldo dovrà essere emessa una ulteriore certificazione, indicando i dati del precedente documento emesso per l’acconto.

 

Le medesime regole si applicano, in linea di massima, per le prestazioni periodiche e/o settimanali. In ipotesi di contratti di abbonamenti periodici, vale a dire di prestazioni di servizio rese per l’intera stagione (cd. “abbonamenti stagionali”) può essere opportuno stipulare un contratto di contenuto minimo, in base ad un facsimile che riporti questi elementi: generalità delle parti, periodo di riferimento, descrizione del servizio di spiaggia, relativo corrispettivo. Il contratto potrà anche, eventualmente, riportare le scadenze previste per il pagamento, ad esempio: acconto ad inizio prestazione, saldo a fine prestazione, oppure altre modalità in base agli accordi.

 

Convenzione con albergo del cd. “servizio spiaggia”

Nell’ipotesi in cui lo stabilimento stipula convenzioni con strutture alberghiere mediante le quali l’albergatore acquista un certo numero di servizi balneari da cedere ai propri clienti, quali prestazioni accessorie ed ulteriori a quelle tipicamente alberghiere, le prestazioni dello stabilimento sono giuridicamente rese all’albergatore.

In questa ipotesi è l’albergo che addebita complessivamente al proprio cliente quale corrispettivo del soggiorno, anche il servizio spiaggia, mentre lo stabilimento balneare addebiterà il corrispettivo del proprio servizio all’albergo.

Se il gestore dello stabilimento balneare stipula con l’albergatore una convenzione in base alla quale i clienti dell’albergo avranno diritto ad accedere ai servizi spiaggia a determinate condizioni, il rapporto è intrattenuto, normalmente, tra stabilimento e cliente finale, vale a dire la prestazione, ad esempio ad un prezzo scontato rispetto a quello normalmente praticato, è pagata dal cliente.

In questo caso il gestore dello stabilimento balneare emetterà la certificazione direttamente ai fruitori del servizio spiaggia che restano, comunque, i committenti delle prestazioni (3). Si suggerisce la redazione di una convenzione con la struttura alberghiera in cui si stabilisca la tariffa agevolata cui avranno diritto i clienti dell’hotel. La certificazione rilasciata al cliente dovrebbe contenere anche gli estremi della convenzione con l’albergo.

 

Casi particolari di servizi resi

Al di fuori delle c.d. <prestazioni tipiche> lo stabilimento balneari offre normalmente altre tipologie di servizi specifici quali, ad esempio, il servizio docce a gettoni, fruizione di apparecchi meccanici quali biliardi, calcetti, eccetera, ovvero apparecchi che distribuiscono vincite (es. slot machine o videopoker). Schematizziamo gli adempimenti per i singoli casi specifici.

 

13 luglio 2013

Attilio Romano

1 La C.M. 30/3/1992 n. 24, prevede che l’obbligo del rilascio della certificazione fiscale sussiste anche nel caso di sdraie, ombrelloni, pattini, pedalò e simili noleggiati dagli esercenti gli stabilimenti balneari, qualora detti beni, vengano noleggiati (normalmente in base al tempo di detenzione) autonomamente e non in quanto componenti di un contratto più ampio per il quale non siano previsti corrispettivi specifici riferiti alla fruizione dei singoli beni. In questa ipotesi è previsto che la certificazione vada emessa al momento della consegna del bene mobile. Al momento in cui si ultima la prestazione, si emetterà un’altra certificazione con l’indicazione degli estremi del pagamento e della certificazione emessa in precedenza.

2 Cfr. P. MESSORI, in CNA Interpreta, 17.04.2012.

3 Cfr. E.L. il fisco, n. 22/2013, pag. 3445.