La telematizzazione delle procedure fallimentari

per accelerare i tempi e diminuire i costi delle procedure concorsuali si punta molto sulla telematizzazione degli atti e sull’utilizzo della posta elettronica certificata

Con la legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221 (pubblicata in G.U. il 18 dicembre 2012) è stato definitivamente approvato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Decreto Sviluppo bis”) recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed il relativo art. 17 che ha apportato delle importanti modifiche alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) in tema di comunicazioni e di deposito delle domande di insinuazione al passivo. Le novità introdotte implicano un notevole impatto sui modelli organizzativi dei curatori e dei commissari e devono essere lette nell’ottica di semplificare e velocizzare le comunicazioni tra le parti nelle procedure concorsuali, nonché in quella di ridurre i costi di gestione, mediante l’utilizzo generalizzato della PEC. Viene, difatti, introdotta in modo massiccio la posta elettronica certificata (PEC). L’obiettivo di questa informatizzazione è quello di eliminare definitivamente la carta ed arrivare anche nella procedura fallimentare e concorsuale a quanto già applicato nel processo civile.

 

Le modifiche proposte riguardano essenzialmente i seguenti punti:

  1. la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento;

  2. l’obbligo per il curatore (e per gli organi delle altre procedure concorsuali) di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica ed il correlativo obbligo in capo ai creditori di indicare al curatore il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

  3. l’obbligo, per i creditori (e per i titolari di diritti su beni), di presentare la domanda di insinuazione al passivo al curatore, per via telematica tramite PEC.

 

La notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento

La notifica del ricorso prefallimentare richiede spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze di celerità del procedimento. Ciò si verifica quando, presso la sede legale, non vi è più alcun soggetto  abilitato a ricevere l’atto, ma anche quando la notifica è eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell’avviso di ricevimento. Inoltre spesso non è reperibile neanche il legale rappresentante e, pertanto, è frequente la necessità di disporre un differimento dell’udienza prefallimentare.

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Sviluppo bis, a partire dal 1° gennaio 2014 la notificazione dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento dovrà essere effettuata direttamente dalla cancelleria all’indirizzo Pec dell’impresa debitrice, anche ditta individuale. Questa modalità di notifica si applicherà a tutti gli imprenditori-debitori (sia individuali che societari) perché per i primi l’obbligo di munirsi della PEC è introdotto in altro articolo del medesimo decreto legge (c.d. Agenda Digitale) e per i secondi è già effettivamente in vigore, in forza dell’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, sin dal novembre 2011. Quindi il ricorso ed il decreto di convocazione sono notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore che risulti dal registro delle imprese.

L’indirizzo Pec verrà recuperato dal Registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti. Qualora questo non fosse attuabile per mancanza dell’indirizzo Pec, la notifica del ricorso sarà effettuata a cura del creditore tramite l’ufficiale giudiziario presso la sede dell’impresa risultante dal Registro delle imprese.

Se l’impresa non è reperibile all’indirizzo della sede sociale l’ufficiale giudiziario depositerà il ricorso alla casa comunale e la notifica viene così perfezionata.

 

Comunicazioni con i creditori tramite la PEC

Il recente Decreto Sviluppo, ha introdotto il nuovo art. 31 bis alla legge fallimentare, che regola le modalità con cui il curatore fallimentare deve procedere all’invio delle comunicazioni ai singoli creditori.

In particolare, il primo comma del predetto articolo stabilisce che “le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge”.

Sulla base di tale disposizione, il curatore (o commissario) è tenuto, con la prima comunicazione, a comunicare la propria PEC a tutti i creditori chiedendo, allo stesso tempo, ai singoli creditori di comunicare tempestivamente il proprio indirizzo di posta certificata allo stesso curatore (o commissario).

Il nuovo articolo afferma, inoltre, che nei casi in cui sia “omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”, senza ulteriori avvisi.

La nuova disposizione si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non sia stata già effettuata la prima comunicazione da parte del curatore o del commissario. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, sia stata effettuata la suddetta comunicazione, la disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. In tali casi, il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario:

  • entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

  • a partire dal 1 novembre 2013 procederanno esclusivamente con le comunicazioni telematiche.

 

Con l’entrata in vigore della legge di conversione, gli atti “importanti” delle procedure vengono, pertanto, comunicati ai creditori mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC). Viene, pertanto, semplificato il lavoro del curatore (o del commissario) che, dunque, potrà procedere all’invio telematico di atti quali:

il progetto di stato passivo;

  • la comunicazione ai sensi dell’art. 97 l.f.

  • la comunicazione di cui all’art. 102, terzo comma, l.f. relativa alle previsioni di insufficiente realizzo;

  • il progetto di riparto;

  • le osservazioni al rendiconto;

  • la proposta di concordato di cui all’art. 125 l.f. e la relativa approvazione;

  • l’inventario e la relazione sulle cause del dissesto previsto dall’art. 172 l.f.;

  • il progetto di stato passivo,

  • la relazione semestrale sulla gestione (ex art. 33, c. 5).

 

L’utilizzo della PEC potrà consentire un notevole risparmio in termini economici anche per il curatore stesso che, spesso, specie nelle procedure prive di attivo o comunque con attivo insufficiente, deve accollarsi l’onere del sostenimento di costi talvolta anche significativi.

Per tutti quelli che non avranno comunicato alcun indirizzo Pec si farà riferimento alla Cancelleria dove avverrà il deposito della comunicazione stessa.

 

Il deposito delle domande di ammissione al passivo

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sviluppo bis” del 18 ottobre 2012, per le procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria, nate dopo tale data o in quelle nelle quali, a quella data, non sono state ancora effettuate la comunicazione dell’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 92, L.f. e dell’art. 22, D.Lgs. 270/1999, i ricorsi per l’ammissione al passivo con i relativi documenti si presentano esclusivamente per via Pec al curatore o al commissario che poi provvedono alla loro trasmissione alla Cancelleria.

La lettera e) dell’art. 35 modifica, difatti, l’art. 93 della legge fallimentare concerne la domanda di ammissione al passivo ed introduce l’obbligo di presentare detta domanda in via telematica, inoltrandola direttamente al curatore.

La tempestività del deposito è dimostrata dal sistema di gestione della posta elettronica certificata.

Il riferimento all’art. 22 comma 3 D.Lgs. 82/2005 consente a qualunque creditore di formare una domanda di ammissione al passivo (anche tardiva) su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e poi spedirla autonomamente (se munito di un indirizzo di posta elettronica certificata) o affidarla per l’inoltro ad un qualsiasi soggetto che sia dotato della PEC. In altri termini l’art. 22, comma 3, D.Lgs. 82/2005 prevede una modalità di formazione del documento digitale in tutto assimilabile al telefax, perché consente di trasformare in formato digitale un documento che è nato in forma analogica, e, quindi, di individuarlo telematicamente.

 

Inoltre, come si è detto, anche il progetto dello stato passivo verrà inviato via Pec ai creditori che hanno presentato domanda almeno quindici giorni prima dell’udienza di verifica; con le stesse modalità vanno presentate, entro cinque giorni prima del l’udienza di verifica, le osservazioni al progetto di stato passivo.

Per le procedure escluse da quanto indicato sopra, la nuova disciplina entrerà in vigore con il 31 ottobre 2013 tra cui tutte quelle comunicazioni tra il curatore e i creditori come, per esempio, le domande di ammissione tardive al procedura. In tali casi il curatore o il commissario dovranno entro il 30 giugno 2013 comunicare a tutti i creditori il loro indirizzo Pec. Questi ultimi avranno tre mesi di tempo per comunicare al curatore o al commissario il loro indirizzo Pec.

In caso negativo le comunicazioni saranno fatte mediante deposito presso la Cancelleria.

 

2 maggio 2013

Antonella Benedetto