Fotovoltaico con detrazione fiscale al 50%

ecco quali sono le condizioni da rispettare per potere usufruire del rilevante incentivo fiscale in caso di installazioni di impianti fotovoltaici

L’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione fiscale, deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici), quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

Non è possibile fruire della suddetta detrazione quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso in cui l’impianto pur avendo potenza non superiore a 20 kw non sia posto a servizio dell’abitazione.

Peraltro, per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’art. 16- bis, comma 1, del Tuir, la percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa di euro 48.000 a euro 96.000.

Infatti, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22/E del 02 aprile 2013, ha precisato che le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai sensi di tale art. 16-bis che ammette alla detrazione Irpef le spese per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con  particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Dunque, le spese per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale.

L’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente.

Pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici fino a 20 Kw rientra tra gli interventi di ristrutturazione e può, quindi, usufruire della detrazione del 50%, a patto però di rinunciare alle tariffe incentivanti del cd. conto energia, ed è cumulabile con lo scambio sul posto.

Impianti interessati

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che per beneficiare della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del Tuir), attualmente al 50%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente.

L’impianto deve essere utilizzato, quindi, per fini domestici, ad esempio per l’illuminazione o l’alimentazione di apparecchi elettrici.

L’Agenzia esclude dunque la possibilità di fruire della detrazione quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso abbia fini commerciali, come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw.

Limiti alla detrazione

Da ricordare che per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta del 36% è elevata al 50% (D.L. n. 83/2012). Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è temporaneamente elevato da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Per conseguenza, per le spese sostenute al 30 giugno 2013 la detrazione spetta sempre entro il limite massimo dei 96.000 euro, tenendo conto, in caso di mera prosecuzione, di quanto sostenuto in precedenza.

Documentazione da conservare

Per accedere al beneficio fiscale il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico; non è invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo.

I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia.

Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (a norma del D.P.R. 445/2000 – autocertificazione).

Compatibilità con la tariffa incentivante e scambio sul posto

Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.M. 05 luglio 2012, qualora in relazione all’impianto fotovoltaico siano state riconosciute detrazioni fiscali, non sono applicabili le tariffe incentivanti, mentre nulla viene disposto circa l’incompatibilità del c.d. scambio sul posto (ossia il meccanismo che consente di realizzare la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete) con altri benefici.

Per conseguenza il beneficio della detrazione del 50% per l’impianto fotovoltaico:

– non è cumulabile con la tariffa incentivante;

– può essere cumulato con lo scambio sul posto, nonché con il c.d. ritiro dedicato.

 

Vincenzo D’Andò

30 aprile 2013