La nuova denuncia infortuni INAIL al debutto

l’INAIL, nella fase di telematizzazione delle procedure, rende noto l’obbligo di comunicazione telematica della denuncia di infortuni a partire dal 1° luglio 2013

L’INAIL, nella fase di telematizzazione delle procedure, rende noto l’obbligo di comunicazione telematica della denuncia di infortuni a partire dal 1° luglio 2013. 

La novità è di notevole importanza, in quanto risponde all’esigenza di raccolta dati statistici utili ad un’analisi più approfondita delle diverse dinamiche e dei contesti in cui si verificano gli infortuni, e di semplificazione degli adempimenti in capo al datore di lavoro.

Si tratta di un modulo unificato (mod. 4-bis – Prest.) che da una prima lettura appare più articolato del precedente con nuove informazioni aggiuntive che il datore di lavoro dovrà fornire rispetto a quanto previsto dal modello precedente (mod. 4 – Prest.).

La comunicazione

L’art. 18, comma 1, lett. r), Dlgs n. 81/2008, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di presentare per via telematica all’INAIL, nonché per il suo tramite al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, una comunicazione ai fini statistici e informativi dei dati e delle informazioni relativi a tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Come è noto, ai fini assicurativi l’obbligo di denuncia è circoscritto agli eventi che comportano un’assenza al lavoro superiore a tre giorni. Secondo la previsione dell’art. 18 devono essere comunicati anche gli infortuni di minore entità; così facendo, l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera assolto per mezzo della predetta denuncia, ex art. 53, DPR n. 1124/1965. Tuttavia, occorre precisare che per quanto riguarda l’obbligo di presentare la comunicazione ai fini statistici ed informativi, così come sopra descritta, la circolare INAIL n. 69/2012 sottolinea che tale adempimento non è ancora in vigore in quanto il comma 1-bis dell’articolo 18 del Dlgs n. 81/2008, prevede che lo stesso andrà osservato dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale
costitutivo del SINP. Per quanto sopra, sono, pertanto, state apportate una serie di modifiche alla procedura di  denuncia/comunicazione e alla procedura informatica per la trattazione degli eventi lesivi (GRAIWEB). A differenza del vecchio, il nuovo modello aggiunge due sezioni alle quattro previste. I dati da inserire riguardano:

  • dati del lavoratore;
  • dati del datore di lavoro;
  • descrizionedell’infortunio;
  • testimoni;
  • veicoli a motore;
  • dati retributivi.

 Nel frontespizio del modulo è riportato anche uno spazio nel quale l’Autorità di pubblica sicurezza deve attestare l’avvenuta presentazione della denuncia/comunicazione apponendo il timbro. Nella sezione relativa ai dati del datore di lavoro al fine di consentire un più rapido scambio d’informazioni con l’Istituto devono essere riportati anche i recapiti telefonici nonché gli indirizzi sia di posta elettronica ordinaria sia certificata. Per il lavoratore tali informazioni sono facoltative e vanno riportate solo se questi ha espresso il consenso alla comunicazione dei propri dati personali all’INAIL al fine della gestione della pratica di infortunio. Il
modulo serve anche alla denuncia degli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio (art. 70, Dlgs n. 276/2003); in questa nuova versione sono stati introdotti specifici campi finalizzati alla raccolta d’informazioni aggiuntive attinenti allo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa).  

Unità produttiva

Nel nuovo modulo unificato notevole importanza assume la nozione di “unità produttiva”.  Nella denuncia/comunicazione si devono riportare i dati relativi all’unità produttiva in cui opera abitualmente il lavoratore. L’unità produttiva è “lo stabilimento
o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Ai fini della sua indicazione è necessario verificare sia l’abitualità della sede di lavoro che il possesso da parte della stessa dei requisiti di autonomia tecnico-finanziaria. L’indicazione di tale dato deve necessariamente raccordarsi anche con il documento di
valutazione dei rischi (Dvr), diversamente si rischia di incorrere in sanzioni.  

La descrizione dell’infortunio

Tra le principali novità, l’obbligo d’indicare nella sezione relativa alla descrizione dell’infortunio anche quelli accaduti all’esterno; è obbligatoria l’indicazione dei dati relativi al datore di lavoro (codice fiscale e denominazione o ragione sociale) presso il quale l’infortunio sul lavoro si è verificato. In sostanza si tratta degli “infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto
terzi in regime di  appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione”. Questo “modus operandi” permette all’amministrazione di venire subito a conoscenza del coinvolgimento di altri datori di lavoro e quindi rendere più spedita anche l’azione di accertamento delle responsabilità conseguenti al regime previsto dall’articolo 26 del Dlgs n. 81/2008 e da altre norme speciali in materia.  

Nel nuovo modulo debuttano alcuni nuovi dati resi necessari dalla recente introduzione della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti (legge n. 214/2011); se il datore di lavoro ha ottenuto da parte dell’INAIL l’autorizzazione ad anticipare l’indennità di inabilità temporanea assoluta ai sensi dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965, dovrà indicare se il rimborso dovrà avvenire con assegno
circolare (importi non superiori a mille euro) o tramite bonifico e quindi sarà necessario indicare anche il codice Iban.

Le sanzioni

In caso di omessa presentazione del modulo di denuncia/comunicazione per gli infortuni superiori ai tre giorni il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro; è esclusa l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del DPR n. 1124/1965; l’omessa presentazione della comunicazione ai fini
statistici ed informativi per gli infortuni superiori ad un giorno comporta a carico dei predetti soggetti l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro. E’ possibile beneficiare dell’istituto dell’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione pagando una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provvedano a sanare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

 

11 marzo 2013

Angelo Facchini