Mancato adeguamento norma comunitaria e risarcimento legittimo

il contribuente italiano può chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato tempestivo adeguamento della legge nazionale alla normativa comunitaria, mentre relativamente alla domanda di rimborso dell’imposta la competenza spetta al giudice tributario

Il contribuente può chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato tempestivo adeguamento della legge nazionale alla normativa comunitaria, mentre relativamente alla domanda di rimborso dell’imposta la competenza è del giudice tributario.

L’interessante principio emerge dalla sentenza del 20 novembre 2012, n. 20323, che, ove ce ne fosse bisogno, ribadisce la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario attribuendo a quest’ultimo tutto ciò che è legato alla natura tributaria del rapporto.

 

Per la determinazione della giurisdizione si deve far riferimento alla causa petendi ovvero alla intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, per cui non ha rilievo, ad esempio, ai fini del riparto della giurisdizione, il fatto che la sanzione inflitta sia stata irrogata dall’Azienda dei Monopoli di Stato, in quanto deve accertarsi esclusivamente la natura tributaria o meno della stessa sanzione su di un piano meramente oggettivo (Cass, SS.UU. 16 novembre 2010, n. 23107).

L’art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, com’è noto, stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, restando escluse le controversie concernenti gli atti della esecuzione forzata tributaria. L’art. 2, così come riformulato, nel riconoscere la definitiva esclusività della cognizione delle controversie tributarie, costituisce un aspetto importante ai fini dell’economia processuale avendo cancellato le incertezze e le difficoltà circa l’individuazione dei soggetti passivi, ed anche di quelli attivi, del rapporto tributario. Conseguentemente appare sempre più marcata la natura di specialità della giurisdizione del giudice tributario rispetto a quella del giudice ordinario (Cfr. Cass, SS.UU., n. 23832 del 19.11.2007).

La modifica apportata all’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall’art. 3-bis della legge n. 248 del 2005, ha di fatto ampliato l’ambito della competenza affidata al giudice tributario, contenendo ora una nozione generale molto più ampia di tutti i tributi che di fatto sostituisce l’elenco tassativo di cui alla versione previgente del medesimo art. 2 (cfr. C.M. n. 10/E del 13 marzo 2006 Agenzia entrate (Cfr. Cass 24 giugno 2005, n. 13549. Cfr. Cass. 13 gennaio 2006, n. 618).

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario le controversie aventi ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative, anche se la pretesa sia stata azionata a mezzo di cartelle esattoriali(cfr. CTP Milano 14 aprile 2011, n. 105)

 

Nel caso portato al vaglio delle sezioni unite, il contribuente ha proposto istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio promosso dallo stesso dinanzi al giudice tributario a seguito dell’istanza di rimborso presentata per alcune ritenute operate a titolo Irpef dalla Banca su somme erogate per incentivo all’esodo. Il contribuente ha chiesto il risarcimento del diritto al rimborso e in via subordinata il ristoro del danno per il mancato adeguamento della legge nazionale a quella comunitaria, arivendicando in quest’ultimo caso la competenza del giudice tributario

La SC ha ribadito preliminarmente la competenza del giudice tributario in merito all’istanza di rimborso parziale per le ritenute subite mentre non ha condiviso la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui il giudice tributario sarebbe competente in materia di risarcimento del danno per mancato adeguamento della norma interna alla legge comunitaria.

L’art. 2 d lgs n. 546/92 afferma che rientrano nella giurisdizione tributaria i tributi di ogni genere e specie, nonché le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio.

In quest’ultima voce rientrano, ad esempio, gli aggi dovuti all’esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria i quali hanno natura strettamente complementare ed aggiuntiva (cfr. Cass n. 15 del 2007; n. 10826 del 2008), ma non può farsi rientrare, per l’assenza di tali caratteri, la domanda di ristoro patrimoniale per mancato adeguamento della norma interna alla legge comunitaria.

Del resto su tale argomento la Corte Costituzionale ha affermato che la giurisdizione tributaria deve ritenersi “imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di liti non aventi natura tributaria determina la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

Alla luce di quanto precede, le sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al rimborso dell’imposta e la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno, atteso che il ricorrente ha fatto valere, alla base dell’istanza di risotoro patrimoniale per mancato tempestivo adeguamento della legge interna alla legge comunitaria, una situazione giuridica di natura e consistenza di diritto soggettivo che può ricondursi alla schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex legge dello Stato, avente natura indennitaria ed inquadrabile nell’area della responsabilità contrattuale (Cass, n. 10813 e 7350 del 2011; Cass. S.U., n. 13909 del 2011).

 

8 febbraio 2013

Enzo Di Giacomo